Esatto, tutto sta nel definire cosa si intende per "rete pubblica".
E mi sa che, in questo caso, l'abbaglio č di chi sperava di liquidare la questione interpretando la suddetta espressione come riferita ai punti d'accesso alla rete istituiti presso strutture pubbliche (universitā, bilioteche, ecc..)
Leggetevi la direttiva europea di cui questo "decreto" vorrebbe essere il recepimento:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...20:0026:IT:PDF
Purtroppo, non vi sono dubbi sul fatto che per "rete pubblica" s'intenda la comune rete telefonica, e per "terminale" qualunque dispositivo vi si colleghi, direttamente o indirettamente.
Dove casca l'asino? Su un fatto tanto evidente quanto allarmante: leggendo l'introduzione alla direttiva di cui sopra, vedrete che il senso della medesima č quello di favorire la concorrenza sul mercato, allargando la possibilitā di libera scelta dell'apparecchiatura da parte dell'utente finale ed evitando che i gestori possano approfittare della propria posizione di vantaggio per imporre l'uso di determinati apparecchi a scapito di altri: in pratica, si obbligano i fornitori di servizi a pubblicare le specifiche delle connessioni offerte e gli si vieta di impedire l'allaccio ad apparecchi che siano conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza, qualunque sia il produttore.
Da nessuna parte si fa menzione dell'affidamento esclusivo di installazione e manutenzione ad imprese certificate: cosa che, invece, compare misteriosamente nel decreto di recepimento italiano.
Come č possibile? Con un evidente (e, a mio parere, doloso) travisamento del seguente articolo:
Il che non significa affatto imporre una riserva di installazione e manutenzione a favore delle imprese certificate (a scapito del comune cittadino), ma solo che gli Stati, volendo, potranno pretendere che chi offre questi servizi (in pratica, chi offre un modem/router in comodato insieme alla connessione) si doti della relativa certificazione.
Nel testo italiano, come per magia, la disposizione si trasforma in:
Ora, con ogni probabilitā questo non entrerā in vigore, o verrā modificato.
Ma siamo di fronte all'ennesimo tentativo di trasformare un provvedimento ineccepibile, nella solita ruffianata all'italiana (leggasi: inutile imposizione legislativa, totalmente avulsa dal contesto, inserita con il solo scopo di imporre l'ennesimo obolo al cittadino a favore di qualche impresa amica - vedi incentivi del digitale terrestre).
Se poi, nella definizione dei parametri di esclusione ai sensi della lettera f), ci si limiterā ad imporre quest'obolo a societā ed imprese (lasciando indenne il privato), sarā comunque un'operazione davvero subdola e "mafiosa", capace di distorcere una direttiva fino a farne scaturire qualcosa di assolutamente opposto allo spirito originale.