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Old 25-11-2010, 17:00   #46
LucaTortuga
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Esatto, tutto sta nel definire cosa si intende per "rete pubblica".
E mi sa che, in questo caso, l'abbaglio è di chi sperava di liquidare la questione interpretando la suddetta espressione come riferita ai punti d'accesso alla rete istituiti presso strutture pubbliche (università, bilioteche, ecc..)

Leggetevi la direttiva europea di cui questo "decreto" vorrebbe essere il recepimento:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...20:0026:IT:PDF

Purtroppo, non vi sono dubbi sul fatto che per "rete pubblica" s'intenda la comune rete telefonica, e per "terminale" qualunque dispositivo vi si colleghi, direttamente o indirettamente.

Dove casca l'asino? Su un fatto tanto evidente quanto allarmante: leggendo l'introduzione alla direttiva di cui sopra, vedrete che il senso della medesima è quello di favorire la concorrenza sul mercato, allargando la possibilità di libera scelta dell'apparecchiatura da parte dell'utente finale ed evitando che i gestori possano approfittare della propria posizione di vantaggio per imporre l'uso di determinati apparecchi a scapito di altri: in pratica, si obbligano i fornitori di servizi a pubblicare le specifiche delle connessioni offerte e gli si vieta di impedire l'allaccio ad apparecchi che siano conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza, qualunque sia il produttore.

Da nessuna parte si fa menzione dell'affidamento esclusivo di installazione e manutenzione ad imprese certificate: cosa che, invece, compare misteriosamente nel decreto di recepimento italiano.
Come è possibile? Con un evidente (e, a mio parere, doloso) travisamento del seguente articolo:
Quote:
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici abbiano il diritto di importare, di commercializzare, di allacciare e di installare le apparecchiature terminali quali definite all'arti- colo 1 e di provvedere alla loro manutenzione.
Tuttavia essi hanno facoltà
a) per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collega- menti via satellite, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pub- blica di telecomunicazioni o l'installazione quando le appa- recchiature non siano conformi alle pertinenti regolamenta- zioni tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 1999/5/CE oppure, in assenza di tali regolamentazioni, quando tali apparecchiature non soddisfano i requisiti essen- ziali indicati nell'articolo 3 della suddetta direttiva; in assenza di regole tecniche comuni o di condizioni di regolamenta-
zione armonizzate, le norme nazionali devono essere pro- porzionate ai suddetti requisiti essenziali e devono essere notificate alla Commissione nell'osservanza delle disposizioni della direttiva 98/34/CE;
b) per le apparecchiature terminali, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni quando tali apparec- chiature non rispondono alle pertinenti regolamentazio- ni tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 1999/5/CE o, in assenza di tali regolamentazioni, non sod- disfino i requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 3 di tale direttiva;
c) di esigere dagli operatori economici un'idonea qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici.
Il che non significa affatto imporre una riserva di installazione e manutenzione a favore delle imprese certificate (a scapito del comune cittadino), ma solo che gli Stati, volendo, potranno pretendere che chi offre questi servizi (in pratica, chi offre un modem/router in comodato insieme alla connessione) si doti della relativa certificazione.

Nel testo italiano, come per magia, la disposizione si trasforma in:
Quote:
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
Ora, con ogni probabilità questo non entrerà in vigore, o verrà modificato.
Ma siamo di fronte all'ennesimo tentativo di trasformare un provvedimento ineccepibile, nella solita ruffianata all'italiana (leggasi: inutile imposizione legislativa, totalmente avulsa dal contesto, inserita con il solo scopo di imporre l'ennesimo obolo al cittadino a favore di qualche impresa amica - vedi incentivi del digitale terrestre).

Se poi, nella definizione dei parametri di esclusione ai sensi della lettera f), ci si limiterà ad imporre quest'obolo a società ed imprese (lasciando indenne il privato), sarà comunque un'operazione davvero subdola e "mafiosa", capace di distorcere una direttiva fino a farne scaturire qualcosa di assolutamente opposto allo spirito originale.
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"Personalmente non ho nulla contro chi crede in un Dio, non importa quale. Sono contrario a chi pretende che il suo Dio sia l’autorità che gli permette di imporre delle restrizioni allo sviluppo e alla gioia dell’umanità" (Alexander S. Neill, «Summerhill», 1960).

Ultima modifica di LucaTortuga : 25-11-2010 alle 17:11.
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