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Old 25-05-2010, 14:48   #8
Sharp
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Originariamente inviato da PazZo!!! Guarda i messaggi
...ma una volta spedita una raccomandata di, come nell'esempio, una disdetta, questo contiene sicuramente un documento certificato da una firma e da una data, quindi, nel caso si presenti la ricevuta di ritorno, il destinatario dovrebbe presentare appunto il documento firmato di data inerente a quello della ricevuta... a meno che non se lo inventi... o sbaglio?
Perchè dovrebbe contenere sicuramente un documento?
Ti faccio l'esempio di una disdetta ad una compagnia telefonica.
Il Sig. Rossi ogni 6 mesi invia un foglio in bianco tramite raccomandata alla sua compagnia telefonica. Quando gli farà comodo potrà reclamare una fantomatica disdetta inviata il XX/XX/XX allegando la ricevuta di ritorno relativa. E' una forzatura? forse si leggendo che la Cassazione ha sancito che l'onere della prova spetta al mittente e non al destinatario, ma resta il fatto che nessuna delle 2 parti può dinanzi ad un giudice dimostrare che il "proprio" documento sia quello contenuto nella raccomandata.
Solo la firma digitale definisce parti, tempi e contenuti. La PEC, posta elettronica certificata, fotografa parti e tempi ma non certifica il contenuto, o meglio l'eventuale alterazione del contenuto nel passaggio dal mittente al destinatario. L'integrità a prova di singolo bit è invece garantita dalla firma digitale tramite l'accoppiata chiave pubblica-chiave privata.
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