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Io mi ricordavo qualcosa del genere:
...la direttiva, ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 dicembre 2000 n.422, legge comunitaria 2000...
ed in particolare a questo punto:
Art. 2, Conformita' al contratto
...........................Si intende non solo vizio intrinseco dei prodotto, perché il venditore è tenuto a rispondere e quindi a garantire che il prodotto quanto tale, sia immune da difetti che potrebbero compromettere le caratteristiche proprie dei prodotto, ma anche svalutarne il prodotto stesso. Si può così desumere i seguenti punti per stabilire un difetto di conformità al contratto:
- Che il bene non sia conforme alla descrizione fatta dal venditore, e non possieda le qualità che il venditore ha enunciato al consumatore.
- Che il prodotto non risponde alle caratteristiche tecniche dello stesso, che invece il consumatore vuole e di conseguenza portato a conoscenza al venditore.
- Che il consumatore, visto gli eventuali dichiarazioni pubbliche, fatte sotto forma di pubblicità visiva oppure di pubblicità verbale, non ritiene idoneo alle aspettative volute.
........................
mi sembra, che non ci siano gli estremi per avvalersi della garanzia, ma ovviamente questo non è il mio campo, ovviamente il venditore/produttore deve avveritre il cliente di tale "pericolo"...
Ciauzzz by me....
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