ROMA
Siti pirata: il giudice, nel disporre il sequestro preventivo del sito web, può contestualmente richiedere che i «provider del servizio di connessione internet escludano l’accesso al sito al fine di precludere l’attività di illecita diffusione di tali opere». Lo ha stabilito la Cassazione nel decretare che la Baia dei Pirati svedesi verrà nuovamente bloccata in Italia.
In questo modo, spiegano gli ’ermellinì, si realizza «un rafforzamento della cautela che dalla mera sottrazione della disponibilità della cosa, tipica del sequestro preventivo, si amplia fino a comprendere anche una vera e propria inibitoria di attività, rispettosa anch’essa del principio di tipicità e legalità in quanto riferibile ad espresse e specifiche previsioni normative».
Nelle motivazioni contenute nella sentenza 49437 depositata, accogliendo il ricorso della Procura di Bergamo che originariamente aveva disposto il sequestro del sito tracker torrent The Pirat Bay, sottolinea che «il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte dal diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l’accesso al sito al limitato fine di precludere l’attività di illecita diffusione di tali opere».
Il sito era finito nel 2008 nel mirino della Gdf che ne aveva individuato il ruolo attivo nel file sharing in infrazione del diritto d’autore. Anche se non conteneva effettivamente nessuno dei file scambiati illegalmente. Il 10 agosto, il gip di Bergamo aveva chiesto il sequestro del sito, anche se fisicamente The Pirate Bay non era in Italia e anche se non vi era nulla da sequestrare: aveva quindi imposto agli Internet Service Provider di disporre filtri per dirottare il traffico degli utenti italiani lontano dalla Baia.
Nel settembre 2008, il Tribunale del Riesame di Bergamo, invece, aveva detto che il sequestro preventivo in ambito penale non si sarebbe potuto disporre se non nei casi esplicitamente previsti dalla legge. Ora è la Cassazione a ristabilire le disposizioni previste in prima istanza dalla Procura di Bergamo, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando al tribunale di Bergamo alla luce del suo dettato.
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