Quote:
Originariamente inviato da Pipposuperpippa
Ok, perfetto.
Così dice la legge:
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, dellla conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto ed alla relativa restituzione del prezzo (e del bene). E' il consumatore a scegliere la soluzione che preferisce, fra riparazione e restituzione del prezzo
|
Rispetto all'ultima discussione a cui abbiamo partecipato sul tema "garanzie" vedo che fai passi avanti.. ora alteri addirittura il testo delle leggi per supportare le tue opinioni?
Questo è il testo della legge -non alterato

-:
http://www.filodiritto.com/notizieag...onsumatori.htm
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
A mio parere (parlo come appassionato del campo, non sono presidente emerito della Corte di Cassazione come Pipposuperpippa

) la legge nei passi che ho evidenziato in grassetto indica la risposta alla questione, e cioè nei casi in cui la sostituzione o riparazione sia eccessivamente onerosa è prevista "l'adeguata riduzione del prezzo".
I criteri con cui la legge definisce "l'adeguata riduzione del prezzo" sono:
-il valore che il bene avrebbe senza il difetto di conformità
-l'uso del bene
L'uso del bene in questo caso non è rilevante, una mainboard non si "usura" non perde di valore con l'uso. E' rilevante invece il valore che il bene avrebbe senza il difetto di conformità, perchè sappiamo che in campo informatico i beni sono soggetti a svalutazione quindi un bene oggi non ha lo stesso valore di 1 anno fa.
Per il valore che il bene avrebbe senza il difetto di conformità credo si possa assumere il valore attuale di mercato che avrebbe la stessa mainboard non guasta. Non so dire se 25€ sia il valore corretto oppure no.
Nota che questa interpretazione (che mi sembra leggendo il testo l'unica razionale) è confermata dal fatto che se ti sostituissero la mainboard con una uguale a quella che ti si è rotta, riceveresti un valore che non è quello del prezzo di acquisto, ma è appunto il valore attuale di una mainboard di quel tipo. Idem se te la riparassero. Il valore che la legge ti garantisce insomma è sempre quello, sia che ti venga ridato sotto forma di un bene sostitutivo, riparato o monetariamente.
Questa è la mia, ma ribadisco (perchè già immagino la cavillosa risposta di Pipposuperpippa

) che non si tratta di sentenza passata in Cassazione ma semplicemente di parere di un appassionato del ramo.