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Originariamente inviato da prio
E invece non solo si puo', ma si deve. Per tutelare voi, per tutelare il forum, e per tutte quelle esaustive motivazioni che gia sono state date.
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Il gestore, in questo caso hwupgrade, rischia ben poco data la moderazione attiva di uno staff che si è sempre dimostrato all'altezza del compito.
Rischierebbe se vi fosse la mancata rimozione di un commento denigratorio, a seguito di una segnalazione e in ogni caso la responsabilità penale è sempre personale.
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Originariamente inviato da prio
Per altro, giusto cosi' per vostra informazione, e' possibile incorrere nel reato di diffamazione _anche_ dicendo cose vere ed accertate in 3 gradi di giudizio.
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Ho forti dubbi sulla tua affermazione.
Cito l'articolo relativo al reato di diffamazione ( 595 c.p. ) e a seguire un articolo ( estrapolato da
www.dirittodellinformatica.it ) dell'Avv. Giuseppe Croari, esperto di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie, nonchè titolare dello Studio Legale Fioriglio-Croari.
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente ( ingiria n.d.r. ), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032"
"La reputazione è l'interesse tutelato da parte del legislatore e viene intesa come quella stima di cui l'individuo gode in seno alla società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione quindi sono necessarie espressioni non vere, offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette fanno sorgere nel lettore un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti falsi narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere invece una persona determinata o determinabile. L'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire all'offesa una rilevanza giuridico-penale."
Per tornare IT sulla tua citazione, tra le disposizioni della 675/1996 non abbrogate nella legge sulla privacy 196/2003, vi sono ancora quelle riferite alla pubblicità delle udienze e degli esiti dei giudizi, nonché quelle concernenti l’accesso ai registri giudiziari e l’estrazione di copia di atti processuali. In sostanza, sono pubblici.
Se riporto, cito o discuto di una sentenza "vera" ed "accertata" ( qualsiasi essa sia ), non commetto reato di diffamazione.