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1. L’art.527 c.p. (Atti osceni) punisce con la reclusione da 3 mesi a 3 anni "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni"; l’art. 110 disciplina il concorso di persone nel reato.
2. L’art.726 c.p. disciplina il reato contravvenzionale di atti contrari alla pubblica decenza, punendo con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire 20.000 a lire 400.000 "chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza".
3. L’art.529 c.p. dispone che, agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Mi segua in caserma cortesemente.
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