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Originariamente inviato da claudioborghi
Conosco la robetta che hanno messo su wikipedia...
A parte che estrapolare una roba detta dalla cassazione magari per un processo relativo a furto di pollame e' tipico dello spaccailcapellinquattrista... qualcuno si ricorda il caso della sentenza 5069? Sarebbe piu' semplice leggere l'articolo 157 del codice penale che dice che "la prescrizione estingue il reato" senza farsi tante menate.
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Il fatto che la prescrizione estingua il reato impica necessariamente che il fatto sia stato commesso, ma che sia trascorso un certo tempo e che l'ordinamento abbia perso l'interesse a perseguirlo. Il fatto però è stato commesso.
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Originariamente inviato da Gos
E' configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella dazione di denaro a soggetti che abbiano reso false deposizioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte del processo civile (penale o amministrativo), in quanto il testimone, che partecipa alla formazione della volontà del giudice, riveste, fin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art 357 cp
Cass.se. I 23 gennaio 2003-7 febbraio 2003, n 06274
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