Ecco, ho riletto con attenzione ed ora mi risulta abbastanza chiaro, l'attuale testo di riferimento è:
"Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico - 17 gennaio 2008 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008"
In pratica il primo link che ho postato, che riporto anche qui per comodità:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1482111
A noi interessa il paragrafo 3 di quel documento, che individua "chi deve conservare i dati" ed il paragrafo 4, che specifica "quali dati vanno conservati"
Per quanto riguarda i gestori di servizi telematici che interessano a noi, definiti come:
"titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili"
sono tenuti a conservare e rendere disponibili, in caso di necessità,
"per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, solo i dati di traffico che risultino nella loro disponibilità in quanto derivanti da attività tecniche strumentali alla resa dei servizi offerti dai medesimi, nonché alla loro fatturazione. Ciò, in ossequio anche ai princìpi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dagli artt. 3 e 11 del Codice."