|
Il CCNL del Commercio per il 3 liv prevede un periodo di prova di 60 giorni di lavoro effettivo..... se non ricordo male ci sono alcune sentenze della Cassazione che stabiliscono che il decorso della prova non viene interrotto da eventi che, secondo un normale svolgimento del rapporto, possono comportare una sospensione del lavoro, come il riposo settimanale e le festività.
Quindi è giusto ricomprendere sabati-domeniche-festività ed escludere ferie-malattie-scioperi!
Per me quindi si va dal 16.01 incluso al 15.03 incluso......
Nel contratto di assunzione si può prevedere anche una durata diversa, l'importante è che non sia una "clausola peggiorativa" per il lavoratore rispetto a quanto previsto dal CCNL! Non posso stabilire un qualcosa che "penalizza" il lavoratore rispetto a quanto gli garantisce il CCNL!!!
Però posso fare il contrario, cioè fissare accordi diversi da quanto previsto CCNL, purchè migliorativi!
Fuori dalla prova devi dare il preavviso per licenziarti, ed il CCNL prevede per il 3 liv ben 30 giorni di calendario a decorrere dal 1° o dal 16 del mese!!
Questo significa che se dai le dimissioni oggi, il tuo preavviso decorrerà dal 1° di aprile e terminerà, dopo 30 giorni, il 30 aprile (ultimo giorno di lavoro).
Se non rispetti il preavviso l'azienda ti tratterrà dal netto della busta paga l'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO conteggiata come segue:
(Retribuzione mensile lorda x 14) = Retribuzione annuale lorda
(Retribuzione annuale lorda : 365) = Retribuzione giornaliera lorda
L'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO sarà pari a:
Retribuzione giornaliera x Giorni di calendario di mancato preavviso
Naturalmente se vi accordate tutto quello che ho scritto salta...... mi raccomando però fai mettere per iscritto qualsiasi accordo diverso da quanto previsto dalla normativa!!!!
Ultima modifica di mariorossi36 : 25-03-2008 alle 15:08.
|