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Originariamente inviato da morg79
figurati.a disposizione 
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Ne approfitto io
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Originariamente inviato da morg79
no.oggi la donna che può fisicamente e mentalmente lavorare non ha diritto all'assegno.le è corrisposto solo quello che tocca ai figli se lei è affidataria.
non è costretta a lavorare,nel senso che se ha chi le passa la grana può farne a meno..ma nulla le è più dovuto per legge,a meno che non si tratti di risarcimenti dati da aggravante o colpa del coniuge.
ovviamente ci sono poi tantissime situazioni particolari.
è per questo che dicevo che è sbagliato aggrapparsi ad una statistica sommaria
certo.però in vigore c'è ancora la legge 8febbraio 2006,ossia modifiche apportate all'articolo 155 del codice civile.
intendo ciò che ho detto.
può accadere ad esempio che si decida prima come spartirsi il denaro e le proprietà.molte coppie prima di sposarsi già fanno le suddivisioni
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Un pò di domandine:
Possono essere considerati "oggettivi" gli eventi o dati reali, concreti che prescindono dalla volontà e dall’azione del singolo individuo?
Tradotto: se non riesce ad avere un lavoro, non si trova in uno stato oggettivo di bisogno?
Oppure se si viene licenziati per cause non dipendenti dalla volontà o dal comportamento dei diretti interessati?
E se il reddito che si ha con il lavoro non basta a tenere un tenore di vita uguale a quello che si aveva durante il matrimonio ci sono gli estremi per richiedere l'assegno di mantenimento?
Altro caso ancora, l'assegno rimane anche nell'eventualità sia stata instaurata una convivenza more uxorio con altra persona?
Passiamo all'articolo da te citato, è questo? :
"Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici."
Perchè in caso, o io ci vedo scritto qualcosa di meno, o tu qualcosa in più.
Il considerare l'eventuale diritto di proprietà, sta a significare che ne deve tenere conto ma non vedo scritto che debba inderogabilmente e prioritariamente decidere in base a tale diritto e secondariamente all'interesse dei figli... Anzi.
Diffatti sempre lo stesso articolo riporta: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario..." e non
proprietario
Sono propenso a credere che si tenga in maggior considerazione la presenza o meno di prole. E tu?
L'art. 30 Costituzione, che impone (diritto e dovere) a ciascun coniuge di far fronte alle esigenze dei figli, come va "interpretato" nel caso di affidamento congiunto e in cui la separazione è consensuale alla luce della legge da te citata?
Cosa prevede la legge italiana a riguardo dei patti prematrimoniali?
Un appunto sulla statistica da te definita "sommaria"... ho capito come la pensi

ed evito di andare oltre dato lo scarso giudizio che hai in essa (e per fortuna che son dati Istat

) ma ci tengo a dirti che quella mia domanda (riguardante il caso in cui la proprietà dell'abitazione fosse dei genitori di uno dei coniugi) non era stata fatta in valenza statistica.
ps: non si chiede più al giudice di stabilire di chi è la "colpa", ma di stabilire l'eventuale responsabilità della separazione giudiziale in considerazione del comportamento dei due (ex) coniugi.