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Old 24-04-2007, 12:36   #3
bjt2
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Originariamente inviato da alex10 Guarda i messaggi
E' vero ...

Assicurazioni (articolo 5). Divieto alle compagnie assicurative e loro agenti di stipulare clausole di distribuzione esclusive di polizze relative a tutti i rami danni. Il divieto si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni, fatta salva la possibilità di adeguare i contratti già stipulati entro il 1° gennaio 2008. L’impresa di assicurazione in caso di nuovo contratto relativo a un veicolo ulteriore acquistato da una persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente convivente del nucleo familiare, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto all’ultimo attestato di rischio ottenuto sul veicolo già assicurato. Qualsiasi variazione della classe di merito è subordinata all’accertamento dell’effettiva responsabilità del contraente, in quanto responsabile principale del sinistro, come risulta dalla liquidazione del danno, fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale al quale l’assicurazione dovrà conformarsi. Se manca un responsabile principale del sinistro o in via provvisoria e salvo conguaglio la responsabilità si conteggia pro quota per il numero di conducenti coinvolti. A carico delle assicurazioni l’obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative della classe di merito. Prevista la realizzazione di un servizio informativo, sul sito del ministero per lo Sviluppo economico, che consenta ai consumatori di comparare le tariffe applicate dalle assicurazioni, in relazione al proprio profilo individuale. Si utilizzerà il sistema tariffario organizzato dall’Isvap, completo di tutte le estensioni. Nei contratti diversi dal ramo vita di durata poliennale gli assicurati possono recedere annualmente dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni (la novità è efficace per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre la facoltà di recesso può essere esercitata solo se il contratto di assicurazione ha avuto una durata di almeno 3 anni). Per questa ultima novità, prevista dal comma 4, il termine di adeguamento è il 1° agosto 2007. Nulle le clausole contrattuali in contrasto con le nuove previsioni introdotte dall’articolo. Gli operatori hanno la facoltà di adeguare le clausole vigenti alla data del 2 febbraio 2007 entro il 3 aprile 2007 (prevista solo una deroga limitata all’applicazione del comma 4, per il quale il termine di adeguamento scade il 1° agosto 2007).



RC Auto: l’attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni

L’attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell’uso del veicolo. E’ quanto prevede una delle norme in materia di RC auto inserite nel secondo “pacchetto” di liberalizzazioni, che contempla anche lo stop al peggioramento immotivato della classe bonus/malus RC auto.

Un consumatore che infatti stipula un nuovo contratto RC Auto, per un ulteriore veicolo acquistato della medesima tipologia (es. automobile con automobile, motorino con motorino), anche di proprietà di un familiare convivente, ha diritto all’assegnazione della classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio sul veicolo già assicurato.

Non solo, ma in caso di sinistro l’impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all’automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l’effettiva responsabilità. In più, secondo quanto riferisce il Ministero dello Sviluppo Economico, le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli automobilisti, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità.
Ommioddio quanto amo Bersani!

Potresti, per favore, indicare anche gli estremi della legge, e magari un link alla legge completa così me la stampo? Grazie!
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