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Originariamente inviato da FastFreddy
Sono stati sostituiti dagli articoli citati nel DL
Cambia il "nome" dell'imputazione, ma la sostanza cambia poco...
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non c'è piu il reato di propaganda sovversiva
1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 270. - (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
in pratica rimane reato la partecipazione diretta in vari modi ad associazioni sovversive
ma la semplice propaganda non è piu reato