allora il testo del decreto legislativo, che puoi trovare alla suguente URL http://www.altalex.com/index.php?idnot=4241, è credo meno ambiguo del "riassunto" a cui ho fatto riferimento nei precedenti post.
Infatti si definiscono dei prodotti "conformi" se:
" 1519-ter
....
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti."
...e detto ciò si dice esplicitamente che:
"1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene."
e ciò vuol dire semplicemente ad literam
che se si presenta un difetto di conformità, ossia se il bene di consumo non risulta più aderente/conforme ai requisiti iniziali (vedi 1519ter), tra cui rientra ovviamente la funzionalità, la responsabilità di tale evento è del venditore.
La morale della storia è che la garanzia del bene è di due anni ma a carico del venditore