Io mi impunterei... soprattutto sul DLsg 24/02 ... cito alcuni stralci che ti danno ragione...
...Ai fini del presente paragrafo si intende per:
b) beni di consumo:
qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
... Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a)
sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b)
sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
IL bene che hai acquistato non č conforme all'uso in quanto manca di parti necessarie (vite, gancio dello sportellino). Inoltre non "possiede le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello" per esempio nelle foto sul sito.
IMHO hai ragione.