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Io in realtą ho trovato questo:
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi
dell'art. 25, lett. B), Disciplina generale, sezione III, o le dimissioni
del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con
un preavviso di:
- 6 giorni (40 ore) fino al 5° anno compiuto d'anzianitą di servizio;
- 9 giorni (60 ore) oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto
d'anzianitą di servizio;
- 12 giorni (80 ore) oltre il 10° anno compiuto d'anzianitą di
servizio.
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