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View Full Version : e-mail sospetta


filippide
08-02-2005, 11:08
Scusate, ma ho fatto un sito per una mia amica che ha un'azienda di autotrasporti: è arrivata questa e-mail. Che ne dite? E' una fregatura, o almeno così credo!



----- Original Message -----
From: "XXXX" <XXXX@XXXX.org>
To: <XXXX@XXXX.it>
Sent: Wednesday, February 02, 2005 1:44 PM
Subject: segnalazione + Proposta


>
>
> Sono XXXXXXX, agente della XXXXX ltd proprietaria dei Portali:
> - www.abc-transportsweb.net + www.transports.it
> con relativa banca dati nella quale Vi propongo di inserirvi con tutti i
> vs Dati.
>
>
>
> Approfitto di questa mia per ricordarVi che il vs Sito Web NON e'
> attualmente conforme alla nuova legge (che Vi allego in calce) per cui
> siete passibili di una sanzione di 1.500 Euro, in quanto NON avete ancora
> immesso questi dati:
>
> Nome del proprietario del dominio web
>
> Nome del Provider presso il quale appoggiate il sito
>
> Nome del Direttore Responsabile, che deve essere un giornalista iscritto
> all'ordine dei giornalisti.
>
>
>
> Siccome il sottoscritto e' iscritto all'ordine dei giornalisti da 40 anni,
> mi propongo come direttore responsabile senza aggravio di spesa; un
> giornalista Vi chiederebbe, per fare da direttore responsabile, una cifra
> fra i 1.500 ed i 3.000 Euri all'anno; noi con l'abbonamento nella ns Banca
> dati (vedi allegata offerta) per i prossimi anni, possiamo farlo compreso
> nel prezzo dell'abbonamento.
> In caso di adesione siete autorizzati ad immetere il mio Nome come Dir.
> Resp. del vs sito web.
>
>
>
>
>
> Proposta x Pubblicazione in BANCA DATI elettronica in Internet, anni
> 2005 - 2006 - 2007
>
> www.abc-transportsweb.net + transports.it
>
> Alcune aziende ns. clienti che consultano la ns. BANCA DATI in Internet,
> ci segnalano la NON reperibilità dei Vs. servizi, infatti NON siete
> presenti con essi, nella Banca Dati con motore di ricerca interno.
>
> In calce le statistiche inerenti le visite nel ns. Portale dell'ultimo
> anno.
>
> Visitatelo con attenzione.
>
> Come potrete osservare siamo divenuti il più importante Portale nel WEB
> sul mondo della Logistica, Trasporto, Spedizioni nazionali ed
> internazionali.
>
> Sarebbe opportuno che Vi inseriate con Scheda Cliente + Links
> (collegamento al Vs. sito aziendale) nelle apposite categorie:
> Nominativo - Categorico - Località + e/o Nazioni servite direttamente.
>
> Il costo complessivo per l'inserimenti nella ns. Banca Dati per 5 Schede
> Cliente (con i Vs. dati) + 5 Links al Vs. sito aziendale (per più Links e
> Schede Cliente il costo varia) + Vs Marchio
>
> Il costo è di: Euri 2.000 all'anno, (contratto triennale).
>
>
>
> attendo Vs eventuale conferma al piu' presto.
>
>
>
> distinti saluti
>
>
>
> XXXXX (XXXXXXX) Agente XXXXX LTD - www.abc-transportsweb.net +
> www.transports.it
>
> Visits from: 01/01/04 - to: 31/12/04
>
> Entire Site
> 6.482.752
> Minimum visit time
> 00:09:45
>
> Longest Visits
> 2.518.428
> Average visit Length
> 00:11:25
>
> International Visits
> 23,6 %
>
>
>
>
>
>
>
>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
>
>
>
>
> LEGGE ITALIANA per siti WEB, con OBBLIGO di:
>
> Direttore Responsabile per ogni SITO Web + Deposito, dei SITI Web nelle
> Biblioteche indicate: presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
> Firenze - presso quella Nazionale Centrale di Roma o presso gli istituti
> indicati nel regolamento di attuazione della legge.
> Si deve, per effetto della legge del 1939 sull'editoria, come sulle
> edizioni cartacee, anche indicare sui propri siti, il nome del Direttore
> Responsabile della testata ovvero del sito stesso.
>
> L. 106/2004 - Integra vecchie norme del 1939 includendo anche il mondo
> informatico.
>
> Quindi la testata on-line (nome del sito) - in quanto "prodotto
> editoriale" - deve essere registrata nei tribunali ed avere un direttore
> responsabile Giornalista, (iscritto all'ordine dei Giornalisti), un
> Editore (proprietario del dominio) e uno Stampatore (Provider).
>
> Suscita già polemiche la legge 106 del 2004 che impone il deposito
> obbligatorio, o "deposito legale", dei documenti destinati all'uso
> pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque
> sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.
>
> La legge - pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile scorso -
> obbliga anche chi gestisce un sito web a inviarne il contenuto alle
> biblioteche centrali.
>
> Chi non si adeguerà rischia una sanzione pecuniaria fino a 1.500 euro.
>
> L'obbligo di depositare le pubblicazioni non è, ovviamente, nuovo - era
> già previsto da norme del 1939
> L'applicazione pratica della legge, comunque, sarà disciplinata da un
> regolamento attuattivo che dovrebbe uscire, il condizionale è d'obbligo,
> entro sei mesi. (dal 13 maggio 2004)
>
>
>
> L'articolo 1 della legge 62/2001 ("Nuove norme sull'editoria e sui
> prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416") è al
> riguardo molto esplicito:
>
> "Per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto
> cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
> pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il
> pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la
> radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
> discografici o cinematografici".
>
> Caratteristica del prodotto editoriale è quella di "essere diffuso al
> pubblico con periodicità regolare (il sito e' sempre presente nel web) e
> (di essere) contraddistinto da una testata, costituente elemento
> identificativo del prodotto".
>
>
>
>
> Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei
> documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" pubblicata
> nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 - (Integra vecchie norme
> del 1939 includendo anche il mondo informatico)
>
> Articolo 1. (Oggetto)
>
> 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale
> italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato
> "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
> mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro
> processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi
> i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
>
> 2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e
> regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di
> documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi
> bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto
> di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi
> o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
>
> 3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti
> totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti
> distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per
> quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al
> deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato
> italiano.
>
> 4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la
> Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale
> centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento
> di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui
> all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i
> documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).
>
> Articolo. 2. (Finalità)
>
> 1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2
> dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
> a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo
> 1;
> b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
> c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel
> rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché
> sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
> d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
>
> Articolo 3. (Soggetti obbligati)
>
> 1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
> a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona
> fisica che giuridica;
> b) il tipografo, ove manchi l'editore;
> c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
> editoriali similari;
> d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore
> di opere filmiche.
>
> Articolo 4. (Categorie di documenti destinati al deposito legale)
>
> 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
> a) libri;
> b) opuscoli;
> c) pubblicazioni periodiche;
> d) carte geografiche e topografiche;
> e) atlanti;
> f) grafica d'arte;
> g) video d'artista;
> h) manifesti;
> i) musica a stampa;
> l) microforme;
> m) documenti fotografici;
> n) documenti sonori e video;
> o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla
> Società italiana autori ed editori (SIAE);
> p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle
> provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio
> 2004, n. 28;
> q) documenti diffusi su supporto informatico;
> r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere
> da a) a q).
>
> Art. 5. (Numero di copie e soggetti depositari)
>
> 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
> con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
> agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
> per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria
> interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti
> depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della
> presente legge.
>
> 2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui
> quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli
> esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale
> allegato.
>
> 3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla
> prima distribuzione.
>
> 4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le
> edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere
> non più in commercio.
>
> 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:
> a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
> b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
> c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai
> fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo
> 7;
> d) gli strumenti di controllo;
> e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari
> categorie di documenti;
> f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le
> eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
> g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti
> di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
> h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo
> 6.
>
> Art. 6.
> (Altre fattispecie di deposito)
>
> 1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le
> biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del
> Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di
> Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da
> parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi
> dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
> pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
>
> 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni
> e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni
> altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta,
> alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera
> dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della
> giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il
> loro contributo.
>
> 3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti
> obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del
> Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa
> richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree
> della scienza e della tecnica.
>
> Art. 7. (Sanzioni)
>
> 1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione
> amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento,
> aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
>
> 2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal
> deposito degli esemplari dovuti.
>
> 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura
> compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda
> al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del
> termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia
> ancora stata contestata.
>
> Art. 8. (Abrogazioni)
>
> A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
> all'articolo 5 sono abrogati:
>
> a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto
> legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 -
> http://www.unipa.it/~cdl/lexall/dc1/dlgs660.htm
> b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052 -
> http://www.interlex.it/testi/l39_374.htm
>
> c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n.
> 82. -
>
> http://www.unipa.it/~cdl/lexall/dc1/dlgs82.htm
>
>
>
>
>
>
>
> Pertanto mi propongo come "direttore responsabile dei Vs siti Web",
> compreso nel prezzo dell'abbonamento alla ns Banca Dati, con un accordo
> triennale, che confermi anche che nei Vs siti web non vi siano immagini
> e/o articoli illegali, ma solo informazioni utili e legali.
>
> dott. G. Paolo Vanoli (Giornalista, Pubblicista, Consulente) Agente
> Bamico LTD - www.abc-transportsweb.net + www.transports.it - Cell.
> 348.90.29.914
>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
>
>
> USA, è record per gli spot su WEB
>
> La carta stampata e la televisione possono cominciare a tremare: nel 2005
> i grandi inserzionisti negli USA punteranno molto, anzi moltissimo, sul
> Web.
>
> 19/01/05 - News - Los Angeles (USA) - Gli analisti non hanno dubbi: nel
> 2005 si consoliderà la corsa al rialzo per gli investimenti pubblicitari
> online che cresceranno rispetto al 2004 almeno del 20 per cento, fino a
> superare per la prima volta quota 10 miliardi di dollari.
>
> Questi i numeri degli esperti dell'autorevole società di analisi eMarketer
> secondo cui giocheranno un ruolo fondamentale sia i Link sponsorizzati che
> ormai dominano le attività delle grandi net-companies, dai motori di
> ricerca MONDIALI ai Portali verticali, sia il fatto che un numero sempre
> più elevato di utenti dispone di banda larga al proprio domicilio.
>
> Il broad band viene visto come essenziale soprattutto per la diffusione
> dei cosiddetti "banner visuali", quelli che anche in Italia ormai molti
> siti propongono in alternativa ai formati pubblicitari più tradizionali e
> che vengono considerati in grado di attirare maggiormente l'attenzione
> dell'utente.
> eMarketer segnala come la crescita esponenziale della pubblicità in rete
> negli USA in questi due ultimi anni si può paragonare soltanto a quanto
> accadde alla fine degli anni '80 con la televisione via cavo. Se in quel
> caso quel tipo di pubblicità ha sottratto inserzionisti ai media
> tradizionali, ora da Internet ci si attende un effetto del tutto simile.
>
> Una situazione che, seppure parzialmente prevista, è destinata a non
> piacere a molte imprese legate ai media tradizionali. Queste sono
> penalizzate dal fatto che sempre più spesso nelle campagne pubblicitarie,
> soprattutto in quelle delle grandi imprese, all'investimento tradizionale
> si accompagna un sostanzioso investimento su Internet.
>
>
>
>
>
> --
> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.8.2 - Release Date: 28/01/2005
>
>
>

Leron
08-02-2005, 12:18
da denunciare alla polizia postale, e AL VOLO anche


PS: tolgo nomi e cognomi: non possono essere pubblicati

kaioh
08-02-2005, 12:22
Originariamente inviato da Leron
da denunciare alla polizia postale, e AL VOLO anche


PS: tolgo nomi e gognomi: non possono essere pubblicati
anche per me .

Fr@nkie
08-02-2005, 12:49
Originariamente inviato da filippide

> Siccome il sottoscritto e' iscritto all'ordine dei giornalisti da 40 anni,
> mi propongo come direttore responsabile senza aggravio di spesa; un
> giornalista Vi chiederebbe, per fare da direttore responsabile, una cifra
> fra i 1.500 ed i 3.000 Euri all'anno; noi con l'abbonamento nella ns Banca
> dati (vedi allegata offerta) per i prossimi anni, possiamo farlo compreso
> nel prezzo dell'abbonamento.
> In caso di adesione siete autorizzati ad immetere il mio Nome come Dir.
> Resp. del vs sito web.



1) cosa ne sanno che il vostro sito non è conforme??
2) mi sembra che l'italiano sia un po' da rivedere (3000 euri?)
e questa la può dire lunga su chi vi sia dietro (non mi sembra un'offerta pubblica di una azienda...)

Anche a me sembra molto "strano", io lascerei subito perdere...

Bye

Fr@nkie

Leron
08-02-2005, 12:57
Originariamente inviato da Fr@nkie

Anche a me sembra molto "strano", io lascerei subito perdere...

in questi casi bisogna far denuncia, non lasciar perdere: queste truffe vanno segnalate e la gente che le fa va fermata

Trapana
08-02-2005, 19:45
ahahahahah se le inventano proprio tutte.
Ma scusa se ognuno che apre un sito dovesse avere un DG che è giornalista allora siamo tutti rovinati.
Denuncialo denuncialo che gli fa solo bene, se nessuno la denuncia questa gente ogni tanto finisce che qualcuno ci casca.

FAM
08-02-2005, 21:09
Questo è offrire la propria "protezione" :mad:
Non sò se intuite cosa intendo...

Denuncialo!

Nemini
08-02-2005, 21:23
Denuncialo e spillagli un bel gruzzoletto, la prossima volta ci pensa meglio.


EDIT: mmm informati meglio prima non vorrei che qualcosa avesse un senso. Il sito di tal Vanoli a parte esistere è registrato a nome dello stesso, stesso che ha sede in alta Italia, quindi non è una figura inventata. Ora a meno che questo non sia un pazzo furioso da farsi 'pubblicità' a suon di stronzate pur essendo facilmente tracciabile, per l'appunto ti consiglierei di chiedere info al tuo avvocato (se decidi di portare a fondo la cosa).

Nemini
08-02-2005, 21:36
La legge esiste ed è documentata (anzi documentatissima direi):

Qui (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm)

Si forse è meglio che chiedi info a chi di dovere

P.S. ma l'indirizzo del sito si puo' sapere?

Leron
09-02-2005, 07:07
prestare nome in cambio di soldi dovrebbe essere illegale


cmq se vai alla polizia postale con la mail (che in ogni caso puoi denunciare per SPAM) ti sapranno spiegare tutto

filippide
09-02-2005, 10:25
...per le risposte. Credo che cercherò di documentarmi meglio leggendo la legge e facendo una capatina alla polizia. Ma resto dell'idea che sia una bufala.

baolian
09-02-2005, 10:40
Premetto che la mia memoria è scadente :D e quindi è meglio che ti informi anche da altre fonti:
se ricordo bene vecchi articoli letti su una rivista di settore (credo Pc Professionale, se vuoi provare a ritrovarli) la legge, per quanto esitente, è praticamente inapplicata ed inapplicabile "alla lettera", sia perchè la famigerata "biblioteca" in cui andrebbero depositate tutte le pagine da pubblicare sul web, di fatto, non esiste (almeno non nel senso in cui si lascia intendere nell'e-mail) e sia perchè, se si applicasse la legge così com'è, anche un semplice blog andrebbe depositato e potrebbe essere scritto solo da un giornalista.
Molto più probabilmente gli obblighi di deposito delle pagine ed iscrizione all'ordine dei giornalisti cui fa riferimento l'e-mail competono solo all'editoria elettronica propriamente detta (es. quotidiani on-line), e l'e-mail gioca volutamente su queste interpretazioni per fare un po' di "terrorismo psicologico", confidando che nel dubbio la gente pagherà i 2000 Euro (giornalista da 40 anni e scrive, ripetutamente, euri? :rolleyes: ) all'anno richiesti.
Per quanto riguarda invece l'obbligo di indicare il nome del proprietario del dominio e del provider, invece credo sia esatto.
Un'ultima considerazione: ti viene offerto un servizio del costo di 2000 euro all'anno al fine di evitare una sanzione (se poi sei sanzionabile) "pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un MASSIMO DI 1500 EURO ".:p