View Full Version : Canone RAI: lo pagate?
trapanator
20-12-2004, 13:48
Io vorrei smettere...
ormai sulla TV ci sono solo cazzate.
SkunkWorks 68
20-12-2004, 13:55
...Per forza...Quando sei registrato non puoi più non pagarlo...
Adesso però non ricordo che cosa dovresti fare nel caso tu non voglia più pagarlo...Credo dimostrare di non possedere televisori o addirittura abbattere l'antenna di casa...:rotfl: ...La cosa credo sia abbastanza difficile da fare...Certo che la tentazione è veramente forte:D ...Ciauz:)
xblackmorex
20-12-2004, 13:57
Lo pago....anche se penso che non ne valga la pena....
Ma poi che differenza fa tra rai e mediaset (cmq gratuita), quando anche la rai sfora con la pubblicità?
Brigante
20-12-2004, 13:58
:old:
se nn vuoi piu pagare il cannone rai, fai la richiesta e loro ti sigilano la tv mettendola dentro ad un sacco nero
trapanator
20-12-2004, 14:03
Originariamente inviato da Brigante
:old:
ho provato con Cerca, ma non funziona. Prova te!
trapanator
20-12-2004, 14:04
Originariamente inviato da Vin81
se nn vuoi piu pagare il cannone rai, fai la richiesta e loro ti sigilano la tv mettendola dentro ad un sacco nero
E se io non sono a casa? Ripassate, tanto sono sempre fuori tutto il giorno
SkunkWorks 68
20-12-2004, 14:09
Originariamente inviato da xblackmorex
Lo pago....anche se penso che non ne valga la pena....
Ma poi che differenza fa tra rai e mediaset (cmq gratuita), quando anche la rai sfora con la pubblicità?
...Rai e Mediaset sono la stessa cosa:( :( Ciauz:)
Originariamente inviato da Vin81
se nn vuoi piu pagare il cannone rai, fai la richiesta e loro ti sigilano la tv mettendola dentro ad un sacco nero
Cioè, se io non pago la rai non posso vedere più neanche mediaset??? Ma siamo pazzi?!?! E se io decidessi di non usare più l'analogico ma di vederla solo su parabola devo pagare ugualmente?
supermario
20-12-2004, 14:16
credo che a casa mia lo paghiamo:sofico:
SkunkWorks 68
20-12-2004, 14:19
Originariamente inviato da Boss87
Cioè, se io non pago la rai non posso vedere più neanche mediaset??? Ma siamo pazzi?!?! E se io decidessi di non usare più l'analogico ma di vederla solo su parabola devo pagare ugualmente?
...Effettivamente è vero...Mettiamo che io voglia vedere Eurosport che si vede sull' "Astra" ancora in chiaro...Come la mettiamo???..Interessante....:)
trapanator
20-12-2004, 14:19
Originariamente inviato da Boss87
Cioè, se io non pago la rai non posso vedere più neanche mediaset??? Ma siamo pazzi?!?! E se io decidessi di non usare più l'analogico ma di vederla solo su parabola devo pagare ugualmente?
il canone lo paghi solo per la TV, caVo mio... :cry:
SkunkWorks 68
20-12-2004, 14:23
Originariamente inviato da trapanator
il canone lo paghi solo per la TV, caVo mio... :cry:
..Per forza....:(
Originariamente inviato da Boss87
Cioè, se io non pago la rai non posso vedere più neanche mediaset??? Ma siamo pazzi?!?! E se io decidessi di non usare più l'analogico ma di vederla solo su parabola devo pagare ugualmente?
lo chiami canone RAI ma in realtà è una tassa sul possesso di apparecchi radiotelevisivi.
Quindi anche se tu non ricevi alcun canale rai la paghi lo stesso poichè basti che esso sia in grado di ricevere . Questo hanno detto.
Allora, mettiamola così:
ho un monolocale e non ho spazio per la tv. Per guardarla uso la scheda con sintonizzatore del pc. Devo pagare il canone?!?!?
SkunkWorks 68
20-12-2004, 14:30
Originariamente inviato da Boss87
Allora, mettiamola così:
ho un monolocale e non ho spazio per la tv. Per guardarla uso la scheda con sintonizzatore del pc. Devo pagare il canone?!?!?
...Credo riuscirebbero a farlo passare come apparecchio radiotelevisivo....:p
lnessuno
20-12-2004, 14:31
Originariamente inviato da Boss87
Allora, mettiamola così:
ho un monolocale e non ho spazio per la tv. Per guardarla uso la scheda con sintonizzatore del pc. Devo pagare il canone?!?!?
si, hai l'antenna... :p
sicuramente si :rolleyes:
che skifo
cmq mio padre paga il canone anche se secondo me nn vale la pena
SkunkWorks 68
20-12-2004, 14:34
Originariamente inviato da lnessuno
si, hai l'antenna... :p
....E' chiaro:) ....
Scusate se rompo ma.. Per antenna da pagare si intende solo l'analogica o anche la parabola? Perchè a me scoccia pagare il canone quando la RAI non la guardo MAI.
SkunkWorks 68
20-12-2004, 14:38
...E' sempre e comunque un'antenna.....:D ...qualcuno ne sa qualcosa di più??
trapanator
20-12-2004, 14:38
Possiamo fare una sfilata alla sede della Rai per protestare contro questa DITTATURA ?
Originariamente inviato da Boss87
Scusate se rompo ma.. Per antenna da pagare si intende solo l'analogica o anche la parabola? Perchè a me scoccia pagare il canone quando la RAI non la guardo MAI.
Vedi canali televisivi ? Si? paghi!
SkunkWorks 68
20-12-2004, 14:49
Originariamente inviato da trapanator
Possiamo fare una sfilata alla sede della Rai per protestare contro questa DITTATURA ?
....Se solo si riuscisse a vedere delle trasmissioni decenti io sarei relativamente felice della spesa che faccio....Ma vista la qualità complessiva:mad: ...Sembra che molte trasmissioni siano congegnate deliberatamente per "addormentare" la capacità di ragionamento delle persone...Non la sopporto più questa televisione...Ciauz:)
juninho85
20-12-2004, 15:00
purtroppo si,ma ancora per poco:Prrr:
trapanator
20-12-2004, 15:02
Originariamente inviato da juninho85
purtroppo si,ma ancora per poco:Prrr:
:confused:
qualche idea?
trapanator
20-12-2004, 15:03
RAI 1
21.00 Miniserie: Questo amore (2ª p.)
RAI 2
21.00 Film: Frequency - Il futuro è in ascolto (?)
RAI 3
21.00 Chi l'ha visto? (Annunci)
RETE 4
21.00 Telefilm: Colombo
CANALE 5
21.00 Film 1ªTv: Blizzard - La renna di Babbo Natale (?)
ITALIA 1
21.05 Film: South Kensington (?)
LA 7
21.00 Sport: Il processo di Biscardi - 25° anno
che tristezza...
juninho85
20-12-2004, 15:04
Originariamente inviato da trapanator
:confused:
qualche idea?
a giorni dovrei incontrare un mio conoscente che mi dice come si fa,e il bello e che e tutto legale:yeah:
appena ho nuove apro un 3d apposta
trapanator
20-12-2004, 15:06
Originariamente inviato da juninho85
a giorni dovrei incontrare un mio conoscente che mi dice come si fa,e il bello e che e tutto legale:yeah:
appena ho nuove apro un 3d apposta
San juninho85, illuminaci tu!
Originariamente inviato da juninho85
a giorni dovrei incontrare un mio conoscente che mi dice come si fa,e il bello e che e tutto legale:yeah:
appena ho nuove apro un 3d apposta
:mc: Abitare a sanmarino?
binbogre
20-12-2004, 16:28
Originariamente inviato da trapanator
RAI 2
21.00 Film: Frequency - Il futuro è in ascolto (?)
Guardate Frequency.. è bellissimo!!!!!!
ziozetti
20-12-2004, 17:48
Si, lo pago.
PS: Non mi sembra che l'antenna conti.
RiccardoS
20-12-2004, 18:12
MINCHIA FANNO ANCHE COLOMBO 'STASERA! :yeah: :D
io mi farei segare tutte e 3 le rai, tanto vivo sul satellite :sofico:
...apparecchio atto alla ricezione di segnali televisivi...
Questo più o meno recita la legge, quindi tutto quello che può ricevere un segnale TV, sia esso terrestre o sat, televisore o pc con scheda è soggetto al canone RAI, quindi...fate un po' voi.
io avevo pensato di: farmi sigillare una tv piccola che nn uso mai, nascondere le tv nello scandinato, e quando il tecnico se ne va riprendo le tv e le metto dove erano prima. faccio togliere l'antenna e compro le antenne amplificate per interni.... e il gioco è fatto!! :sofico:
trapanator
20-12-2004, 20:10
Originariamente inviato da sanford
...apparecchio atto alla ricezione di segnali televisivi...
Questo più o meno recita la legge, quindi tutto quello che può ricevere un segnale TV, sia esso terrestre o sat, televisore o pc con scheda è soggetto al canone RAI, quindi...fate un po' voi.
questa è una ingiustizia bella e buona!
Originariamente inviato da trapanator
questa è una ingiustizia bella e buona!
Embè? Sei italiano no?
Zitto e paga.:muro:
Il canone rai ?!?!? :what:
Originariamente inviato da LuPoZzO
Il canone rai ?!?!? :what:
LuPoZzO
Senior Member
Registrato il: Aug 2004
Provenienza: Napoli
ahjajhahahahhahahahahahajhsdajkh saja
as
ahaHHAHJAHAHAHAH mi sto spaccando in 2 dal ridereh ahjahjahhahahaha
forza mitica Napoli :D
cmq ci vuole coraggio a pagare il canone
Apparte gli scherzi qui a napoli lo paghiamo... l'ispettore che fa il controllo......... :cry:
Originariamente inviato da LuPoZzO
Apparte gli scherzi qui a napoli lo paghiamo... l'ispettore che fa il controllo......... :cry:
ahahahahah sèè..e domani nevica blu :asd:
Vabhe io lo pago :sofico:, è reato comunque non pagarlo, vengono a casa e si ciulano il 13 pollici nella mia cameretta :cry: o peggio non mi fanno prendere il decoder digitale o NON MI FANNO VEDERE I PROGRAMMI RAI, che traggedia, come vivrei....
bananarama
20-12-2004, 21:19
Originariamente inviato da trapanator
Io vorrei smettere...
ormai sulla TV ci sono solo cazzate.
:fiufiu:
si chiama canone ma in realtà è divenuta tassa di possesso poichè in tanti si facevano piombare i canali rai: come spesso succede le tasse in qualche modo le devono estorcere per cui ....
cmq sì i miei lo pagano in quanto mio padre è radioamatore e ai tempi dovette dare il libretto per avere il patentino.
io non lo pagherò, nel sensoche straccerò sin da subito le richieste e tutte le velate minacce che ne seguiranno e si attaccano agli zebedei con vigore :D
ps: in teoria andrebbe pagato anche se solo in possesso di pc e non solo del televisore...
wolfnyght
21-12-2004, 07:11
cos'è il canone?io:
non guardo la tv
ho il pc fuori uso
ho venduto ad un amico la scheda tv dopo che mi son registrato le puntate di ken shiro
...............:D
littlebag
21-12-2004, 08:19
Non ho la televisione:O :)
ciaooooo
Io pago il canone.
Vorrei, però, rettificare alcune piccole imprecisioni che ho letto nel thread.
Cominciamo dai sigilli.
Una volta esisteva un registro presso l'UTIF (Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, un ufficio pubblico dipendente dal Ministero delle Finanze). Su questo registro venivano annotati TUTTI i televisori all'atto dell'acquisto a cura del venditore.
In altre parole, quando andavi a comprare un TV il negoziante prendeva i tuoi estremi e denunciava l'acquisto all'UTIF.
In questo modo era complicato evadere il canone, per la verità alquanto modesto rispetto a quello attuale.
Se poi uno decideva di disfarsi del televisore doveva denunciare la cosa all'UTIF che provvedeva anche, se volevi sospendere il pagamento del canone conservando l'apparecchio, a sigillare il televisore (Attenzione: non solo i canali Rai, tutto il televisore. Anche perchè non è che ci fossero molte altre emittenti come ora).
Ora le cose non vanno più così.
Da molti anni il registro è stato abolito e si comprano tv senza denunciare niente a nessun ufficio pubblico.
Se si vuole disdire il canone, si manda una comunicazione alla società che cura l'incasso (si trovano gli estremi sul bollettino della RAI) e non c'è più niente da sigillare. Credo che ci si limiti a dichiarare di non avere più in proprio possesso apparecchi radiotelevisivi (a proposito, sapevate che c'era un canone anche per la radio?).
Quali conseguenze? Richieste per posta di pagare il canone, qualche telefonata e, talvolta, visite di "ispettori" incaricati di effettuare verifiche.
Ovviamente, ma questo lo sapete tutti benissimo, nessuno può entrare in casa vostra senza il vostro consenso, a meno che non ci sia un esplicita disposizione di un magistrato (e dubito fortemente che sia mai successa una cosa del genere).
Ma poi, ve la sentireste di fare una cosa così riprovevole come evadere una tassa?
bananarama
21-12-2004, 12:05
Originariamente inviato da xs 400
Ma poi, ve la sentireste di fare una cosa così riprovevole come evadere una tassa?
Mi pare proprio il minimo, visto quanti soldi ci fregano... :rolleyes:
Ma chi se li incula, quando avro' una mia casa il canone lo pago col cazzo! :O
trapanator
21-12-2004, 12:08
Originariamente inviato da xs 400
Ma poi, ve la sentireste di fare una cosa così riprovevole come evadere una tassa?
Non una tassa, ma UNO SORPRUSO...
ecco:
guardate cosa hanno fatto i francesi...
http://www.scuolascacchi.com/storia_moderna/rf_presabastiglia.jpg
juninho85
21-12-2004, 12:09
Originariamente inviato da xs 400
Ma poi, ve la sentireste di fare una cosa così riprovevole come evadere una tassa?
SI
Originariamente inviato da xs 400
Io pago il canone.
Vorrei, però, rettificare alcune piccole imprecisioni che ho letto nel thread.
Cominciamo dai sigilli.
Una volta esisteva un registro presso l'UTIF (Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, un ufficio pubblico dipendente dal Ministero delle Finanze). Su questo registro venivano annotati TUTTI i televisori all'atto dell'acquisto a cura del venditore.
In altre parole, quando andavi a comprare un TV il negoziante prendeva i tuoi estremi e denunciava l'acquisto all'UTIF.
In questo modo era complicato evadere il canone, per la verità alquanto modesto rispetto a quello attuale.
Se poi uno decideva di disfarsi del televisore doveva denunciare la cosa all'UTIF che provvedeva anche, se volevi sospendere il pagamento del canone conservando l'apparecchio, a sigillare il televisore (Attenzione: non solo i canali Rai, tutto il televisore. Anche perchè non è che ci fossero molte altre emittenti come ora).
Ora le cose non vanno più così.
Da molti anni il registro è stato abolito e si comprano tv senza denunciare niente a nessun ufficio pubblico.
Se si vuole disdire il canone, si manda una comunicazione alla società che cura l'incasso (si trovano gli estremi sul bollettino della RAI) e non c'è più niente da sigillare. Credo che ci si limiti a dichiarare di non avere più in proprio possesso apparecchi radiotelevisivi (a proposito, sapevate che c'era un canone anche per la radio?).
Quali conseguenze? Richieste per posta di pagare il canone, qualche telefonata e, talvolta, visite di "ispettori" incaricati di effettuare verifiche.
Ovviamente, ma questo lo sapete tutti benissimo, nessuno può entrare in casa vostra senza il vostro consenso, a meno che non ci sia un esplicita disposizione di un magistrato (e dubito fortemente che sia mai successa una cosa del genere).
Ma poi, ve la sentireste di fare una cosa così riprovevole come evadere una tassa?
Una sola precisazione, in fondo al libretto dove ci sono i bollettini di pagamento c'è il tagliando per la dismissione dell'abbonamento e ci sono 2 possibilità, o la richiesta di dismissione per cessato possesso, o la richiesta di suggellamento che come vedi è ancora in vigore nonostante l'assurdità della cosa.
CMQ le tasse vanno pagate.
TonyManero
21-12-2004, 12:28
Tre anni che vivo da solo... tre anni che non pago... tre anni che mi arriva il bollettino su cui c'è scritto che io ho il televesore (??? a prescindere)....
:rolleyes:
L'uncia per non pagare è non pagare la prima volta.... e fino a prova contraria uno può dire che la TV l'ha presa il giorno prima.... :D :D
Ma poi... se potessero verasmente farti il #### se non paghi... secondo voi starebbero a spendere milioni a fare le pubblicità per invitarci a pagarlo??? :D :D :D
Originariamente inviato da TonyManero
Tre anni che vivo da solo... tre anni che non pago... tre anni che mi arriva il bollettino su cui c'è scritto che io ho il televesore (??? a prescindere)....
:rolleyes:
L'uncia per non pagare è non pagare la prima volta.... e fino a prova contraria uno può dire che la TV l'ha presa il giorno prima.... :D :D
Ma poi... se potessero verasmente farti il #### se non paghi... secondo voi starebbero a spendere milioni a fare le pubblicità per invitarci a pagarlo??? :D :D :D
Idem stessa meccanica....non lo pagherò mai.
Esattamente come quello per l'autoradio,che non esiste più.
Una tassa sulla TV....ma via....
Aes Sedai
21-12-2004, 12:42
Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880,
(in Gazz. Uff., 5 luglio 1938, n. 150).
Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Dell'abbonamento alle radioaudizioni.
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.
Articolo 2
Art. 2.
[Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81.
Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nell'accennata misura di L. 81, ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati dal primo comma del successivo articolo 4.
L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dell'apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.
L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal primo dell'anno successivo.
L'abbonamento è valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6].
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 3
Art. 3.
Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al "Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 1, l. 10 novembre 1954, n. 1150.
Articolo 4
Art. 4.
[Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, [d'ordine Nostro,] dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.
Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 5
Art. 5.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.
Articolo 6
Art. 6.
Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dell'abbonamento ai sensi della lettera b) del precedente art. 3, è istituito uno speciale "Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" che è compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.
Il "Libretto di iscrizione" di cui sopra contiene nella prima pagina le generalità dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonché il numero del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.
Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento.
Articolo 7
Art. 7.
Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.
Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di detenere uno o più apparecchi purché questi siano di proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.
Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un distinto abbonamento.
Articolo 8
Art. 8.
In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto a ruolo, in doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta libera, sarà restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono l'unica giustificazione della mancanza del libretto per l'abbonato.
L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente con tassa a carico del destinatario.
Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda: "duplicato".
La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.
Articolo 9
Art. 9.
L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo articolo 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso.
Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo indirizzo.
Articolo 10
Art. 10.
[Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.
Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.
L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 520 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 11
Art. 11.
La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilità dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.
In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l'acquirente sono considerati nuovi abbonati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo abbonamento.
Articolo 12
Art. 12.
Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.
L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito all'estremità di un piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed è lasciato in deposito alla utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato all'utente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro perché ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarrà presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
Nel verbale dovranno indicarsi le generali dell'abbonato, li numero di ruolo e l'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto, nonché il tipo dell'apearecchio ed il numero delle valvole delle quali l'apparecchio è dotato.
Su richiesta dell'utente la inutilizzazione dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, può essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dell'utente e del mezzo usato per la inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare nel verbale di cui sopra.
Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato dell'Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una di tali copie in tal modo convalidata è consegnata all'interessato, l'altra è spedita all'Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
La copia consegnata all'interessato costituisce l'unica giustificazione per la provvisoria apertura dell'involucro che è prevista per un massimo di giorni dieci.
Allo scadere di tale termine l'interessato deve precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome, paternità e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura dell'apparecchio con le prescritte modalità.
Articolo 13
Art. 13.
In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è valido per gli eredi fino al termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonato deceduto abbia regolarmente pagato il canone.
Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle radioaudizioni devono osservare le norme di cui al precedente art. 10.
Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del defunto abbonato.
La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta direttamente dal Procuratore del registro e deve essere seguita dalla firma dello stesso procuratore e della apposizione del bollo a calendario dell'Ufficio.
Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di consistenza degli abbonati.
Articolo 14
Art. 14.
[I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato, portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea importazione.
Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia. L'apparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro all'atto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validità di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto è dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico.
Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validità della licenza di temporanea importazione è ragguagliato a novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e può essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel territorio dello Stato dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.
Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 15
Art. 15.
La speciale "Licenza per apparecchi radioriceventi in prova" di cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come allegato B al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dall'Ente Italiano Audizioni Radici foniche al prezzo di lire venticinque.
Articolo 16
Art. 16.
Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare all'utente, all'atto stesso della consegna dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui all'articolo precedente.
Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede l'apparecchio in prova le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede l'apparecchio in prova;
b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via numero civico) dell'utente cui viene ceduto l'apparecchio in prova;
c) data della consegna dell'apparecchio in prova;
d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio (tipo, numero delle valvole, ecc.).
La licenza è valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato l'apparecchio in prova ed è improrogabile.
È vietato di rilasciare allo stesso utente più di due licenze consecutive come pure è vietato di apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del loro rilascio.
La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati all'Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'ultima licenza.
È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza.
Articolo 17
Art. 17.
L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.
Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.
Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonché le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.
Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, provandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.
Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.
In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre alle proprie generalità deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.
Gli agenti della RAI, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici allo scopo di desumere le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel registro di carico l'apparecchio ritirato, che successivamente scaricherà con le modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del successivo art. 24.
Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radioriceventi agli utenti come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente leggenda: "Nel prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle radioaudizioni".
Articolo 18
Art. 18.
Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L. 9 settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonché gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.
Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.
Articolo 19
Art. 19.
Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.l. 1° febbraio1977, n. 11, conv. in l. 31 marzo 1977, n. 90. Per la sanzione applicabile qualora il pagamento dell'abbonamento avvenga oltre i termini prescritti ma prima dell'accertamento della violazione vedi l'art. 3, d.lg.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1542.
Articolo 20
Art. 20.
Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria (1) stabilita dall'articolo precedente è dovuta dall'utente o dall'abbonato una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento (2).
La detta sanzione amministrativa è ridotta ad un quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati (2).
(1) Originariamente, "ammenda".
(2) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.
Articolo 21
Art. 21.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.
Articolo 22
Art. 22.
Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono punite:
a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni.
La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare;
b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico solidale del venditore o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalità da essi fornite;
c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17.
Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso.
(1) La pena pecuniaria è stata così elevata, da ultimo, dal primo comma dell'art. 8, d.l. 30 settembre 1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989, n. 384.
Articolo 23
Art. 23.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.
Articolo 24
Art. 24.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, [gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N.] in servizio effettivo, nonché i funzionari della RAI in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro per l'interno.
Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata.
RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI CANONI
Articolo 25
Art. 25.
Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto devono essere versate direttamente in contanti all'Ufficio del Registro competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettino modello 72 A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio dell'entrata.
I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al [Primo Ufficio Bollo di Torino].
Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle sopratasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 26
Art. 26.
Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'art. 1957 dello stesso Codice civile.
Articolo 27
Art. 27.
Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.
Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26.
Articolo 28
Art. 28.
Le penalità di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non saranno applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938.
Articolo 29
Art. 29.
Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale avventizio col contratto a termini, nel numero strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.
Articolo 30
Art. 30.
È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto.
Articolo 31
Art. 31.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1938.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Non puoi lasciarci senza la riproduzione integrale del d.m. 20 dicembre 1991!!!
Ce lo devi!!!
Originariamente inviato da xs 400
Ma poi, ve la sentireste di fare una cosa così riprovevole come evadere una tassa?
cos'ha di così riprovevole l'evadere una tassa?
Originariamente inviato da dbpass
cos'ha di così riprovevole l'evadere una tassa?
Ma questa non è una tassa è una truffa....
paghi per vedere una montagna di monnezza (con qualche programma interessante intorno) e una montagna di pubblicità?
Perchè devo pgare per aver una TV...quando l'ho già pagata in negozio?
Solo perchè l'ha deciso lo stato?(ma a noi lo ha chiesto se lo volevamo o no?La possibilità del voto la abbiamo solo quando fa comodo a loro?).
Allora se la truffa è organizzata a livello nazionale e governativo diventa legale?
Ribelliamoci!:mad:
:D
sisi su questo son d'accordo
quello ke nn mi è kiaro è proprio COS'HA di riprovevole evadere una tassa
mettiamo ke nn sia la merdosa rai, ma, kessò...l'ICI
in questo caso ki è lo stupido? e di ki è il comportamento riprovevole? e perkè?
trapanator
21-12-2004, 15:02
Originariamente inviato da dbpass
sisi su questo son d'accordo
quello ke nn mi è kiaro è proprio COS'HA di riprovevole evadere una tassa
mettiamo ke nn sia la merdosa rai, ma, kessò...l'ICI
in questo caso ki è lo stupido? e di ki è il comportamento riprovevole? e perkè?
e la tassa sui rifiuti, calcolata su mq e non sul numero delle persone che vi abitano?
vergogna!
....
Perchè devo pagare per aver una TV...quando l'ho già pagata in negozio? ...
Grandioso concetto!!!
Mi permetto di estenderlo...
Perchè devo pagare il bollo auto se ho già pagato l'auto?
massimo78
21-12-2004, 15:11
Originariamente inviato da trapanator
e la tassa sui rifiuti, calcolata su mq e non sul numero delle persone che vi abitano?
vergogna!
lol :p
... mi sorge un dubbio...
Si capisce a sufficienza il tono ironico di alcune affermazioni (mie)?
Ho come l'impressione che qualcuno pensi che io sia contrario all'evasione fiscale...
non vorrei essere preso per un antigovernativo non allineato con chi afferma che "quando la pressione fiscale supera il 33% è legittimo evadere"...
Sono favorevole anche ad accorciare a 12 giorni i termini di prescrizione per i reati fiscali...
:D
Originariamente inviato da xs 400
....
Perchè devo pagare per aver una TV...quando l'ho già pagata in negozio? ...
Grandioso concetto!!!
Mi permetto di estenderlo...
Perchè devo pagare il bollo auto se ho già pagato l'auto?
Il concetto non è proprio quello, se il bollo auto fosse fatto pagare per finanziare la FIAT tu cosa ne penseresti?
Per me possono mettere tutte le tasse che vogliono (tanto lo fanno lo stesso) non ritengo giusto il fatto che con una tassa si finanzi una azienda togliendola così di fatto dal libero mercato per metterla in una situazione di grosso vantaggio.
Originariamente inviato da the_joe
Il concetto non è proprio quello, se il bollo auto fosse fatto pagare per finanziare la FIAT tu cosa ne penseresti?
Per me possono mettere tutte le tasse che vogliono (tanto lo fanno lo stesso) non ritengo giusto il fatto che con una tassa si finanzi una azienda togliendola così di fatto dal libero mercato per metterla in una situazione di grosso vantaggio.
Ma poi il bollo auto è ancora ancora giustificabile....le strade e le infrastutture le usi tutti i giorni,la manutenzione ecc....quindi mi sta anche bene pagare la tassa di circolazione.
La tassa sulla Tv proprio non trova giustificazione,non ce la faccio...
Originariamente inviato da xs 400
... mi sorge un dubbio...
Si capisce a sufficienza il tono ironico di alcune affermazioni (mie)?
...
:D
Non ho più dubbi, ma solo certezze:
non si capisce!!!
:cry:
Originariamente inviato da R@nda
Ma questa non è una tassa è una truffa....
paghi per vedere una montagna di monnezza (con qualche programma interessante intorno) e una montagna di pubblicità?
Perchè devo pgare per aver una TV...quando l'ho già pagata in negozio?
Solo perchè l'ha deciso lo stato?(ma a noi lo ha chiesto se lo volevamo o no?La possibilità del voto la abbiamo solo quando fa comodo a loro?).
Allora se la truffa è organizzata a livello nazionale e governativo diventa legale?
Ribelliamoci!:mad:
:D
perchè pagare l'ici se alla fine la casa te la paghi te magari con un mutuo trentennale... e la tassa di circolazione se la macchina te la compri con finaniamento 36 mesi.... siam sempre lì...
bananarama
22-12-2004, 12:22
Originariamente inviato da fabio80
perchè pagare l'ici se alla fine la casa te la paghi te magari con un mutuo trentennale... e la tassa di circolazione se la macchina te la compri con finaniamento 36 mesi.... siam sempre lì...
ma infatti per me l'evasione fiscale e' una grande cosa, anzi, piu' soldi dovresti dare e piu' sarebbe giusto evadere per me... questi non fanno un cazzo e se magnano la meta' di quanto guadagnamo, ma vaffanculo va'! :rolleyes:
Originariamente inviato da bananarama
ma infatti per me l'evasione fiscale e' una grande cosa, anzi, piu' soldi dovresti dare e piu' sarebbe giusto evadere per me... questi non fanno un cazzo e se magnano la meta' di quanto guadagnamo, ma vaffanculo va'! :rolleyes:
dillo a me :D
dico, avessimo qualcosa in cambio di decente ok ma non mi va giù il pagare per avere un servizio generalmente del ca$$o
se poi sommi come troppe volte i ns soldi vengono sbattuti e trasati nei peggiori modi o finiscono nell tasche di qualche politico corrotto ( categoria cui auguro una morte atroce tra infnite sofferenze..)
purtroppo non c'è molto spazio all'evasione... :muro:
bananarama
22-12-2004, 12:38
il bello e' che indistrie tipo la telecom e la pirelli evadono centinaia di miliardi l'anno senza alcun problema, mentre l'ultimo dei poracci si becca il palo... :rolleyes:
io ci provero' ad evadere le tasse, sicuro al 100%, il modo si trova, i soldi che guadagno me li voglio tenere io, non darli allo stato schifoso!
ahahahah xs400 in effetti mica l'avevo capito ke stavi skerzando :asd:
son troppo abituato alla mia ironia e troppo poco a quella degli altri :D
Originariamente inviato da bananarama
il bello e' che indistrie tipo la telecom e la pirelli evadono centinaia di miliardi l'anno senza alcun problema, mentre l'ultimo dei poracci si becca il palo... :rolleyes:
io ci provero' ad evadere le tasse, sicuro al 100%, il modo si trova, i soldi che guadagno me li voglio tenere io, non darli allo stato schifoso!
le grandi industrie se ne sbattono anche delle leggi in materia antirust per la felicità nostra se è per questo....
io non evaderò, spero proprio di cambiare direttamente nazione... qua ci farò solo le mie vacanze :O
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