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View Full Version : ma registrare film dalla tv...


Vedder
22-11-2004, 12:11
...è legale?

scusate la domanda cretina, ma se è vietato duplicare un film o una cassetta o un cd, è vietato anche registrare un film passato in tv, o una canzone passata alla radio...giusto? o no?!?

Guren
22-11-2004, 12:14
registrare dalla tv è legale (se non ricordo male sono le stesse emittenti televisive a pagare in modo forfettario la siae)

ovviamente è legale a solo scopo personale sia chiaro... se tu regiastri e poi diffondi (ad esempio acquisendo su pc e condividendo su una rete p2p) sei passibile di sanzione.

per la radio non so ma immaigno che funzioni nello stesso modo :)

lele2004
22-11-2004, 12:31
mi spiace, ma non è legale...
nel senso:
puoi videoregistrare un programma per poi vederlo in differita.
in teoria, dovresti cancellare il contenuto dopo averne presa visione.

ciao

Vedder
22-11-2004, 12:32
quindi un'emittente televisiva paga i diritti di un film e poi chiunque ne può usufruire tramite essa...
credo però che se io dovessi avere in licenza i diritti di un film, non potrei proiettarlo a tutti permettendo loro di registrarlo...

Vedder
22-11-2004, 12:34
Originariamente inviato da lele2004
mi spiace, ma non è legale...
nel senso:
puoi videoregistrare un programma per poi vederlo in differita.
in teoria, dovresti cancellare il contenuto dopo averne presa visione.

ciao


ah okay
effetivamente non vedo che diritti ci siano per avere una copia di qualcosa senza pagare

Scoperchiatore
22-11-2004, 12:44
So che portarono la Sony in tribunale per questo, e che il tutto si risolse in una tassa indiretta applicata sul macchinario (un po' come per gli HD e i CD odierni). Ora un registratore lo paghi di più in quanto parte del suo costo va alla SIAE come risarcimento di quel che ci farai.

Ora non so cosa ha stabilito quella sentenza. Credo che si possa registrare ma tenere ad uso personale esclusivo.

lele2004
22-11-2004, 12:53
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#171

Art. 55

1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.