teogros
13-07-2004, 23:38
fonte: Il sole 24 ore (http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&artId=497201&chId=30&artType=Articolo&back=0)
Sms istituzionali solo in casi eccezionali. L’Autorità Garante della privacy ha adottato oggi una decisione sugli sms giunti sui telefonini in occasione delle ultime elezioni europee, con date e orari di apertura dei seggi, specificando che questa modalità di comunicazione non deve diventare una pratica di uso corrente.
Il Garante sottolinea il rischio che un’utilizzazione estensiva e impropria del riferimento all’emergenza e alla calamità possa condurre alla banalizzazione dell’invio di messaggi sms da parte di soggetti istituzionali, anche locali, contravvenendo alle prescrizioni indicate. “Eccezionalità, straordinarietà delle circostanze – spiega il Garante nella decisione – e analiticità della motivazione devono essere considerati elementi essenziali per la legittimità degli interventi d’urgenza in questa materia‿. In pratica si può legittimamente ricorrere all’invio tramite sms solo quando si siano preventivamente adoperati tutti gli altri mezzi disponibili.
L’Authority ha adottato la decisione sulla base di oltre 4.500 fra segnalazioni e reclami ricevuti in segno di protesta per invasione della privacy dagli abbonati di telefonia mobile. Le lamentele hanno riguardato i costi sostenuti per l’invio di sms indesiderati, la mancanza o la non condivisione del presupposto di ordine pubblico e l’impossibilità di poter esercitare il proprio diritto alla privacy presso il numero di servizio dal quale sono stati inviati i messaggi. Il ministero dell’Interno ha risposto al Garante con nota 28 giugno 2004, i gestori di telefonia mobile entro il termine previsto del 9 luglio.
Le condizioni di eccezionalità ed emergenza
Il Garante, che già aveva precisato nel provvedimento 12 marzo 2003, le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali gli operatori di telefonia mobile possono inviare messaggi istituzionali senza consenso preventivo dell’utente, ha ribadito oggi come criterio generale, che è necessaria la presenza effettiva “del carattere di eccezionalità e di emergenza‿, evitando un utilizzo estensivo e improprio del riferimento all’emergenza.
Il ministro dell’Interno aveva disposto, con decreto 9 giugno 2004, che i fornitori di telefonia mobile fossero tenuti a inviare il messaggio sms, motivando l’invio con la non sufficiente conoscenza, accertata con sondaggi effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte degli elettori, delle novità introdotte su giornate e orari di voto. Questo avrebbe potuto causare l’affollamento dei seggi, provocando disagi e turbamenti sotto il profilo dell’ordine pubblico, oltre che rischi e impedimenti all’esercizio del voto stesso. Circostanze ritenute dal ministro “emergenziali, eccezionali e irripetibili".
L’invio degli sms
Dalle informazioni assunte dal Garante è risultato che gli sms sono stati inviati direttamente dai gestori di telefonia mobile e non vi è stata alcuna comunicazione dei numeri di cellulare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sul fronte dell’inoltro di sms ai minori, poiché le schede prepagate e gli abbonamenti sono intestati a soggetti di maggiore età, “l’invio dei messaggi non ha comportato l’uso di dati di minori".
Sul versante dell’orario di invio dei messaggini, che molti avevano lamentato nelle ore notturne, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato sms solo in determinate ore diurne oppure tarando i sistemi informativi per non superare un certo orario nella tarda serata (ore 23.58). Solo un gestore ha dichiarato di aver utilizzato, anche se con minore intensità, anche le ore notturne. Il Garante ha invitato i gestori in futuro a evitare invii di notte.
La firma dei messaggi
Sulla firma del messaggio la nota del ministero dell’Interno precisa che la decisione di indicare come firmataria la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata presa in relazione alla disposizione dell’articolo 3 della legge 150/2000 in materia di comunicazione istituzionale, che dispone la diffusione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse da parte della Presidenza. Il Garante ha però osservato che la norma indicata dal ministero riguarda la trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e che il corretto rapporto con il cittadino implica che sia sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare messaggi, che in questo caso era il ministero dell’Interno e non la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il costo degli invii
Il Garante rileva che sul fronte dei costi degli invii il controllo spetta alla Corte dei Conti. Per ciò che riguarda il roaming all’estero tutti i gestori hanno attestato che l’sms non è stato addebitato all’utente all’estero, salvo due casi particolari segnalati da un gestore.
Sms istituzionali solo in casi eccezionali. L’Autorità Garante della privacy ha adottato oggi una decisione sugli sms giunti sui telefonini in occasione delle ultime elezioni europee, con date e orari di apertura dei seggi, specificando che questa modalità di comunicazione non deve diventare una pratica di uso corrente.
Il Garante sottolinea il rischio che un’utilizzazione estensiva e impropria del riferimento all’emergenza e alla calamità possa condurre alla banalizzazione dell’invio di messaggi sms da parte di soggetti istituzionali, anche locali, contravvenendo alle prescrizioni indicate. “Eccezionalità, straordinarietà delle circostanze – spiega il Garante nella decisione – e analiticità della motivazione devono essere considerati elementi essenziali per la legittimità degli interventi d’urgenza in questa materia‿. In pratica si può legittimamente ricorrere all’invio tramite sms solo quando si siano preventivamente adoperati tutti gli altri mezzi disponibili.
L’Authority ha adottato la decisione sulla base di oltre 4.500 fra segnalazioni e reclami ricevuti in segno di protesta per invasione della privacy dagli abbonati di telefonia mobile. Le lamentele hanno riguardato i costi sostenuti per l’invio di sms indesiderati, la mancanza o la non condivisione del presupposto di ordine pubblico e l’impossibilità di poter esercitare il proprio diritto alla privacy presso il numero di servizio dal quale sono stati inviati i messaggi. Il ministero dell’Interno ha risposto al Garante con nota 28 giugno 2004, i gestori di telefonia mobile entro il termine previsto del 9 luglio.
Le condizioni di eccezionalità ed emergenza
Il Garante, che già aveva precisato nel provvedimento 12 marzo 2003, le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali gli operatori di telefonia mobile possono inviare messaggi istituzionali senza consenso preventivo dell’utente, ha ribadito oggi come criterio generale, che è necessaria la presenza effettiva “del carattere di eccezionalità e di emergenza‿, evitando un utilizzo estensivo e improprio del riferimento all’emergenza.
Il ministro dell’Interno aveva disposto, con decreto 9 giugno 2004, che i fornitori di telefonia mobile fossero tenuti a inviare il messaggio sms, motivando l’invio con la non sufficiente conoscenza, accertata con sondaggi effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte degli elettori, delle novità introdotte su giornate e orari di voto. Questo avrebbe potuto causare l’affollamento dei seggi, provocando disagi e turbamenti sotto il profilo dell’ordine pubblico, oltre che rischi e impedimenti all’esercizio del voto stesso. Circostanze ritenute dal ministro “emergenziali, eccezionali e irripetibili".
L’invio degli sms
Dalle informazioni assunte dal Garante è risultato che gli sms sono stati inviati direttamente dai gestori di telefonia mobile e non vi è stata alcuna comunicazione dei numeri di cellulare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sul fronte dell’inoltro di sms ai minori, poiché le schede prepagate e gli abbonamenti sono intestati a soggetti di maggiore età, “l’invio dei messaggi non ha comportato l’uso di dati di minori".
Sul versante dell’orario di invio dei messaggini, che molti avevano lamentato nelle ore notturne, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato sms solo in determinate ore diurne oppure tarando i sistemi informativi per non superare un certo orario nella tarda serata (ore 23.58). Solo un gestore ha dichiarato di aver utilizzato, anche se con minore intensità, anche le ore notturne. Il Garante ha invitato i gestori in futuro a evitare invii di notte.
La firma dei messaggi
Sulla firma del messaggio la nota del ministero dell’Interno precisa che la decisione di indicare come firmataria la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata presa in relazione alla disposizione dell’articolo 3 della legge 150/2000 in materia di comunicazione istituzionale, che dispone la diffusione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse da parte della Presidenza. Il Garante ha però osservato che la norma indicata dal ministero riguarda la trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e che il corretto rapporto con il cittadino implica che sia sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare messaggi, che in questo caso era il ministero dell’Interno e non la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il costo degli invii
Il Garante rileva che sul fronte dei costi degli invii il controllo spetta alla Corte dei Conti. Per ciò che riguarda il roaming all’estero tutti i gestori hanno attestato che l’sms non è stato addebitato all’utente all’estero, salvo due casi particolari segnalati da un gestore.