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View Full Version : I furti e le pene...


Verro
10-07-2004, 16:42
...volevo sapere...ma c'è differenza legale tra due furti di due oggetti di diverso valore ma effettuati con la STESSA identica modalità??
Per dire...c'è differenza se rubo un vasetto di yogurt o una collana da 10.000€ (ammesso che io la rubi senza minaccia, senza armi, cioé, la prendo di nascosto dentro il negozio e la porto via...)...la pena sarà differente se mi denunciano entrambi??
Grazie!:)

Harvester
10-07-2004, 16:43
Originariamente inviato da Verro
...volevo sapere...ma c'è differenza legale tra due furti di due oggetti di diverso valore ma effettuati con la STESSA identica modalità??
Per dire...c'è differenza se rubo un vasetto di yogurt o una collana da 10.000€ (ammesso che io la rubi senza minaccia, senza armi, cioé, la prendo di nascosto dentro il negozio e la porto via...)...la pena sarà differente se mi denunciano entrambi??
Grazie!:)


www.poliziadistato.it

Verro
10-07-2004, 16:48
non saprei dove cercare!:cry:

Verro
10-07-2004, 17:03
up!:)

Bilancino
10-07-2004, 17:05
Sono molto stanco e avevo letto : I furti e il pene........:D

Ciao

popo89
10-07-2004, 17:10
Originariamente inviato da Bilancino
Sono molto stanco e avevo letto : I furti e il pene........:D

Ciao

sempre a pensare a quelle cose!!
:oink: :D :oink:

voodoo child
10-07-2004, 18:29
Originariamente inviato da Verro
...volevo sapere...ma c'è differenza legale tra due furti di due oggetti di diverso valore ma effettuati con la STESSA identica modalità??
Per dire...c'è differenza se rubo un vasetto di yogurt o una collana da 10.000€ (ammesso che io la rubi senza minaccia, senza armi, cioé, la prendo di nascosto dentro il negozio e la porto via...)...la pena sarà differente se mi denunciano entrambi??
Grazie!:)

Non so aiutarti ma ti uppo perchè mi interessa...

Immagino che per la legge siano un po' la stessa cosa, la differenza sta nel fatto che se rubi una mela al supermercato e se ne accorgono ti fanno un culazzo ma magari non parte neanche la denuncia, se rubi un diamante da un milione di euro il proprietario (presumibilmente una persona facoltosa) trova il principe del foro che riesce a farti dare tutte le aggravanti del mondo... tutti imho, eh!

quickenzo
10-07-2004, 18:30
Concordo appieno.:p

J.Lennon
10-07-2004, 18:46
Riporto il testo delle legge x chiarire, ove sia possibile , i vostri dubbi:

L'art. 624 c.p. (Furto) prevede che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila [€ 154,94] a un milione [€ 516,46].
Il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti.
Chiunque compie il reato di furto mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila [€ 309,87] a due milioni [€ 1032,91].
Alla stessa pena soggiace chi compie il furto, sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona.
La legge prevede inoltre che, ove ricorrano le seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila [€ 103,29] a due milioni [€ 1032,91]:
1) se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il furto è commesso con destrezza;
5) se il furto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6) se il furto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il furto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il furto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra circostanza aggravante comune, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila [€ 206,58] a tre milioni [€ 1549,37].
Alcune ipotesi di furto sono perseguibili a querela di parte, e si applica la pena della reclusione fino a un anno oppure la multa fino a lire quattrocentomila [€ 206,58]. Tali ipotesi si verificano:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il furto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il furto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Si configura invece il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) quando taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione). Questo reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni [€ 1032,91].
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorrono talune specifiche aggravanti.

Diverso è ancora il caso della ricettazione (art. 648 c.p.) che si configura quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Questo reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione [€ 516,46] a lire venti milioni [€ 10329,14].
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione [€ 516,46], se il fatto è di particolare tenuità.
Il reato di ricettazione si configura anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
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