mykol
09-06-2004, 13:44
guardate cos'ho trovato in rete
link (http://www.fabriziotarizzo.org/)
Roma 13 Maggio 2004
* On. Rocco BUTTIGLIONE, Ministro per le Politiche Comunitarie,
Piazza Nicosia, 20 Roma
* On. Antonio MARZANO, Ministro per le Attività Politiche, Via
Molise, 2 Roma
* On. Letizia MORATTI, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, Viale Trastevere, Roma
Cari colleghi,
Ho esaminato la proposta di Direttiva in materia di brevettabilità del
software in discussione il 17 maggio 2004 presso il Consiglio
Competitività e vi trasmetto la mia posizione.
Fermo restando che:
* condivido assolutamente la necessità di addivenire ad
un'armonizzazione della materia all'interno dell'Unione
* condivido la necessità di un intervento normativo specifico su una
materia così nuova ed in evoluzione, oggi troppo soggetta ad
interpretazioni in mancanza di riferimenti normativi chiari ed
univoci.
* tutti condividiamo il principio della non brevettabilità del
software in quanto tale.
Vi trasmetto le mie forti perplessità in materia.
1. Il principio generale della non brevettabilità del software si
traduce nella proposta di Direttiva in questione in una generale e
dichiarata accettazione del principio della brevettabilità del
software, subordinata però alle tre condizioni generali di
brevettabilità che per il software risultano specificate in modo
tuttora inadeguato. Ciò lascia un grande spazio
all'interpretabilità, con rischio di estendere i casi di
applicabilità del brevetto del software già possibili nella
situazione attuale (30.000 brevetti software e simili già concessi
dall'European Patent Office). Pertanto sarebbe auspicabile
nell'ambito della norma una più dettagliata e delimitante
definizione delle condizioni di applicabilità del brevetto.
2. La sostanziale eliminazione degli emendamenti parlamentari dalla
proposta in votazione, il non inserimento della proposta italiana
agli atti e della proposta di Germania, Belgio e Danimarca in
materia di "technical contribution" determinano una troppo vaga
descrizione delle condizioni alle quali poter concedere un
eventuale brevetto su software, consentendo il permanere di una
zona grigia che preoccupa particolarmente in considerazione del
tessuto imprenditoriale italiano, che vede la prevalenza di PMI e
di sviluppatori indipendenti anche nel settore del software. Per
questi soggetti un'estensione della brevettabilità del software
potrebbe comportare limitazioni nella loro attività di sviluppo ed
ulteriori costi.
3. Il riconoscimento della tutela in cambio della condivisione della
conoscenza, principio fondante del "contratto" di brevetto, per
essere realizzato necessita di strumenti adeguati di
pubblicità/condivisione, che nel caso del software oggi non
esistono e non sono previsti nella proposta di Direttiva. Ciò
tenderà inevitabilmente a svantaggiare le PMI del settore e a
creare un ulteriore ampliamento del contenzioso.
4. Un eccessivo ricorso al brevetto del software potrebbe avere
conseguenze rilevanti sulla concorrenza del mercato del software.
La Direttiva in discussione ad esempio conferma l'uso attuale del
brevetto per protocolli ed altri elementi software che rendono più
difficoltosa l'interoperabilità tra software prodotti da aziende
diverse, limitando di fatto lo sviluppo del mercato.
5. L'apertura prevista dalla proposta di Direttiva di monitorare
l'applicazione e rivedere la normativa stessa appare di fatto
assolutamente inefficace nel mercato del software. Infatti ai tre
anni di monitoraggio previsti si aggiungono i due anni concessi
per la ratifica da parte degli stati membri e l'anno (minimo)
necessario per condurre una revisione della norma in discussione,
tempi incompatibili con la dinamicità di questo mercato.
In conclusione
In considerazione del fatto che lo sviluppo delle grandi innovazioni
della Società dell'Informazione, Internet, il WWW e, più di recente, le
applicazioni Open Source, sono il risultato di una grande collaborazione
a livello mondiale, oggi considerate beni digitali accessibili da tutti
(Digital Commons), la proposta di Direttiva sembra andare in
controtendenza rispetto agli sviluppi degli ultimi anni.
Per i motivi indicati vi chiedo quindi di rappresentare al Consiglio
Competitività la posizione critica del Governo Italiano. Data la
complessità e le implicazioni della materia e la sua rilevanza per lo
sviluppo dell'industria ICT italiana ed europea, raccomando di evitare
decisioni affrettate ma di avviare iniziative comuni per approfondire
ulteriormente la materia.
Lucio Stanca
link (http://www.fabriziotarizzo.org/)
Roma 13 Maggio 2004
* On. Rocco BUTTIGLIONE, Ministro per le Politiche Comunitarie,
Piazza Nicosia, 20 Roma
* On. Antonio MARZANO, Ministro per le Attività Politiche, Via
Molise, 2 Roma
* On. Letizia MORATTI, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, Viale Trastevere, Roma
Cari colleghi,
Ho esaminato la proposta di Direttiva in materia di brevettabilità del
software in discussione il 17 maggio 2004 presso il Consiglio
Competitività e vi trasmetto la mia posizione.
Fermo restando che:
* condivido assolutamente la necessità di addivenire ad
un'armonizzazione della materia all'interno dell'Unione
* condivido la necessità di un intervento normativo specifico su una
materia così nuova ed in evoluzione, oggi troppo soggetta ad
interpretazioni in mancanza di riferimenti normativi chiari ed
univoci.
* tutti condividiamo il principio della non brevettabilità del
software in quanto tale.
Vi trasmetto le mie forti perplessità in materia.
1. Il principio generale della non brevettabilità del software si
traduce nella proposta di Direttiva in questione in una generale e
dichiarata accettazione del principio della brevettabilità del
software, subordinata però alle tre condizioni generali di
brevettabilità che per il software risultano specificate in modo
tuttora inadeguato. Ciò lascia un grande spazio
all'interpretabilità, con rischio di estendere i casi di
applicabilità del brevetto del software già possibili nella
situazione attuale (30.000 brevetti software e simili già concessi
dall'European Patent Office). Pertanto sarebbe auspicabile
nell'ambito della norma una più dettagliata e delimitante
definizione delle condizioni di applicabilità del brevetto.
2. La sostanziale eliminazione degli emendamenti parlamentari dalla
proposta in votazione, il non inserimento della proposta italiana
agli atti e della proposta di Germania, Belgio e Danimarca in
materia di "technical contribution" determinano una troppo vaga
descrizione delle condizioni alle quali poter concedere un
eventuale brevetto su software, consentendo il permanere di una
zona grigia che preoccupa particolarmente in considerazione del
tessuto imprenditoriale italiano, che vede la prevalenza di PMI e
di sviluppatori indipendenti anche nel settore del software. Per
questi soggetti un'estensione della brevettabilità del software
potrebbe comportare limitazioni nella loro attività di sviluppo ed
ulteriori costi.
3. Il riconoscimento della tutela in cambio della condivisione della
conoscenza, principio fondante del "contratto" di brevetto, per
essere realizzato necessita di strumenti adeguati di
pubblicità/condivisione, che nel caso del software oggi non
esistono e non sono previsti nella proposta di Direttiva. Ciò
tenderà inevitabilmente a svantaggiare le PMI del settore e a
creare un ulteriore ampliamento del contenzioso.
4. Un eccessivo ricorso al brevetto del software potrebbe avere
conseguenze rilevanti sulla concorrenza del mercato del software.
La Direttiva in discussione ad esempio conferma l'uso attuale del
brevetto per protocolli ed altri elementi software che rendono più
difficoltosa l'interoperabilità tra software prodotti da aziende
diverse, limitando di fatto lo sviluppo del mercato.
5. L'apertura prevista dalla proposta di Direttiva di monitorare
l'applicazione e rivedere la normativa stessa appare di fatto
assolutamente inefficace nel mercato del software. Infatti ai tre
anni di monitoraggio previsti si aggiungono i due anni concessi
per la ratifica da parte degli stati membri e l'anno (minimo)
necessario per condurre una revisione della norma in discussione,
tempi incompatibili con la dinamicità di questo mercato.
In conclusione
In considerazione del fatto che lo sviluppo delle grandi innovazioni
della Società dell'Informazione, Internet, il WWW e, più di recente, le
applicazioni Open Source, sono il risultato di una grande collaborazione
a livello mondiale, oggi considerate beni digitali accessibili da tutti
(Digital Commons), la proposta di Direttiva sembra andare in
controtendenza rispetto agli sviluppi degli ultimi anni.
Per i motivi indicati vi chiedo quindi di rappresentare al Consiglio
Competitività la posizione critica del Governo Italiano. Data la
complessità e le implicazioni della materia e la sua rilevanza per lo
sviluppo dell'industria ICT italiana ed europea, raccomando di evitare
decisioni affrettate ma di avviare iniziative comuni per approfondire
ulteriormente la materia.
Lucio Stanca