View Full Version : TORNA A CASA CERBERT!
Manchi ormai da tanto tempo...
i tuoi pupilli (e non), fanno finta di non accorgersi della tua assenza, ma gli sguardi virtuali orbi di tanto spiro ti cercano e osservano mogi il vuoto della tua logorrea riempire il tutto
:uh: :mbe: :stordita: e anche :help:
Le orde destrorse dilagano inarrestanbili, annunciando l'avvento della supremazia dello slogan sulla logorrea, protetti dal piagnisteo sul comunismo.
Dai ciccio torna che non se ne può più, lascia stare quelle cartacce tanto la pensione è un utopia, una meta irraggiungibile, un sogno evanescente.
:ave:
The March
25-05-2004, 15:02
:O io cero
jumpermax
25-05-2004, 15:03
Originariamente inviato da ni.jo
Manchi ormai da tanto tempo...
i tuoi pupilli (e non), fanno finta di non accorgersi della tua assenza, ma gli sguardi virtuali orbi di tanto spiro ti cercano e osservano mogi il vuoto della tua logorrea riempire il tutto
:uh: :mbe: :stordita: e anche :help:
Le orde destrorse dilagano inarrestanbili, annunciando l'avvento della supremazia dello slogan sulla logorrea, protetti dal piagnisteo sul comunismo.
Dai ciccio torna che non se ne può più, lascia stare quelle cartacce tanto la pensione è un utopia, una meta irraggiungibile, un sogno evanescente.
:ave:
tanto ormai abbiamo vinto... siamo inarrestabili :yeah: :yeah:
Originariamente inviato da The March
:O io cero
pussa via, "sei lettere+smile" , se devi esserci posta per lo meno una paginetta protocollo....:muro:
Originariamente inviato da ni.jo
Manchi ormai da tanto tempo...
i tuoi pupilli (e non), fanno finta di non accorgersi della tua assenza, ma gli sguardi virtuali orbi di tanto spiro ti cercano e osservano mogi il vuoto della tua logorrea riempire il tutto
:uh: :mbe: :stordita: e anche :help:
Le orde destrorse dilagano inarrestanbili, annunciando l'avvento della supremazia dello slogan sulla logorrea, protetti dal piagnisteo sul comunismo.
Dai ciccio torna che non se ne può più, lascia stare quelle cartacce tanto la pensione è un utopia, una meta irraggiungibile, un sogno evanescente.
:ave:
Mi unisco al coro: TORNA, C'E' BISOGNO DI TE!!!
motogpdesmo16
25-05-2004, 15:06
scusate...ma di chi si parla?
jumpermax
25-05-2004, 15:08
Originariamente inviato da ni.jo
pussa via, "sei lettere+smile" , se devi esserci posta per lo meno una paginetta protocollo....:muro:
Nel suo “Nero su Nero”, memorie e appunti di cronaca venuti ad accumularsi “per dieci anni torbidi, fra il 1969 e il 1979”, Leonardo Sciascia si chiedeva: “Nascerà il verbo lottagovernare? ”. Doveva presto trovare conferma alla sua intuizione il grande scrittore siciliano se in una riunione con la base comunista, “un operaio interviene dandomi quasi dell’ignorante: in Polonia, dice, il Partito comunista appunto lottagoverna: com’è che non me ne rendo conto?”. Sono passati vent’anni e tutti gli eredi della tradizione, ex, post e neo comunista non solo lottagovernano, ma sono tornati a sparare, parrebbe al loro interno (e col risultato di rafforzare - come per altro avvenne già negli anni settanta, quando il risultato politico del terrorismo fu la crescita elettorale e l’approdo del Pci al governo - più che disarticolare “il cuore dello Stato”) e sempre al loro interno, a discutere se l’analisi brigatista sia più o meno “accettabile”, più o meno “farneticante”. Insomma, anche se la società è da tutt’altra parte, come in un tragico videogame un pugno di irriducibili ci costringe a discutere di “comunismo”. Riflettiamo: il comunismo è stato in questo secolo degno compare del nazismo riuscendo a seppellire qualcosa come cento milioni di donne, uomini, bambini, in nome di un’utopia che si è nutrita di terrore, guerre, stermini di massa. Di là dell’Adriatico un nazional-comunista è riuscito a inventarsi una variante etnicista dei campi di concentramento di Treblinka e delle fosse comuni di Katyn ottenendo di far tirare addosso a quel che resta della Jugoslavia tante bombe quanto basta perché muoia Sansone con tutti i filistei. L’Albania non esiste più da almeno un decennio e nei prossimi anni è verosimile che la sua popolazione, ridotta dal comunista Enver Oxa alla stadio larvale e poi dalla guerra allo stato di ente assistito sotto l’Alto Patrocinio Onu, si traferisca - è proprio il caso di dirlo - “armi e bagagli” in Italia. E davanti a tutto ciò (sorvolando sui milioni di vittime dei Gulag sovietici, sul genocidio cambogiano di Pol Pot, sui cimiteri “culturali” di Mao-Tze-Tung, gli obitori africani e quelli di Kim il Sung) in Italia non solo abbiamo fieri “comunisti” di lottagoverno, ma ritornano i “comunisti combattenti”. Tutti dicono: marziani. In realtà poi a ripensarci bene, uno riflette sulla filosofia che sottende le riforme Bindi e Berlinguer, va negli ospedali e nelle scuole, legge le pagine culturali del quotidiano di lottagoverno La Repubblica, compulsa le riviste sindacali della Cgil, consulta i libri di storia per bambini e per liceali, assiste ai film benignani e scopre che tutto il filone dei democratici veri è quello dell’antifascismo ex, post, neocomunista, di compagni che, tutt’al più, sbagliano. Spie piccole, ma significative, del mite brigatismo che coltiva l’élite exneopost di questo vecchio, vecchissimo paese, le ritroviamo quotidianamente già nelle pagine culturali (come la notizia denunciata da Paolo Mieli sulla Stampa secondo cui Gustav Herling, noto filosofo antitotalitario che da partigiano antinazista è finito nel Gulag sovietico, è stato censurato dalla casa editrice “democratica” per eccellenza Giulio Einaudi, perché nella sua prefazione a uno scrittore russo si era permesso di scrivere che “nazismo e comunismo sono gemelli totalitari” e che “la differenza tra i due regimi riguarda i metodi di uccisione”). Di fronte a questo apparato di potere che ha il suo epicentro nel ventre molle romano e cinghie di trasmisione ideologica nella cultura nazionale, c’è la multicolore, variegata, cosmopolita, maggioranza di cittadini, associazioni, gruppi sociali che sono cresciuti col gusto della libertà, persone che divenute adulte hanno imparato a guardare ai fatti, non più alle sirene della tradizionale opposizione destra/sinistra. Persone che, siano esse l’imprenditore, l’operaio, l’insegnante, lo studente o l’ex brigatista, siano esse impegnate sul terreno della libera iniziativa o dell’impresa educativa o dell’opera o del reinserimento sociali, si trovano sistematicamente sbarrata la strada dal blocco ideologico che va da Rifondazione a La Malfa, blocco statalista che ritiene la società costantemente immatura e dunque da tenere, con le buone o con le cattive, al guinzaglio e/o sotto la tutela di avanguardie illuminate. Grazie a un’epoca giudiziaria e quirinalizia favorevole (tanto per cambiare) agli ex, post, neo comunisti, l’accesso a una stagione di vere riforme politiche in campo educativo, sanitario, giudiziario, penitenziario, economico, sembra a tutt’oggi preclusa: guai a intervenire su magistratura, scuola, sanità, pensioni, carceri, struttura del lavoro; quando si viene al dunque si trova la dura opposizione degli apparati sindacali e corporativi, il ripiegarsi della politica in demagogia, la piazza scatenata, la Tv (compreso quella di Berlusconi) a sostenere la greppia del politicamente corretto di moda. Per questo non c’è molta altra alternativa, sul piano politico, a quella di una lotta (questa sì di lunga durata) che porti in politica e nella cultura nazionale, quella società operosa, antideologica e libertaria che oggi è maggioranza esclusa. C’è un unico particolare: la continuazione della guerra in Jugoslavia (nonostante le Br siano riuscite per qualche giorno a dare ossigeno al governo D’alema stornando da Belgrado e dal Kosovo l’attenzione pubblica) non favorisce certo questa impresa. Che è poi quella della fuoriuscita dal exneopost comunismo, l’unica vera anomalia (gramsciana) italiana.. TEMPI
Originariamente inviato da motogpdesmo16
scusate...ma di chi si parla?
http://forum.hwupgrade.it/member.php?s=&action=getinfo&userid=11220
Brevemente,( :rotfl: ) Fondatore della Setta dei Logorroici - Supremo annoiatore delle masse catalettiche - Gran Vizir Ansiolitico e Lassativo, domatore passivo del Muffin...
Ei fu. Siccome logorreo,
dato il periodo senza respiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percosso, attonito
il forum al nunzio sta,
muto pensando all'ultimo
thread dell'uom noglobal;
né sa quando una simil
byte di macchina digitale
la sua rossa polvere
a calpestar verrà.
:flower: :friend:
Originariamente inviato da Bet
Ei fu. Siccome logorreo,
dato il periodo senza respiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percosso, attonito
il forum al nunzio sta,
muto pensando all'ultimo
thread dell'uom noglobal;
né sa quando una simil
byte di macchina digitale
la sua rossa polvere
a calpestar verrà.
:flower: :friend:
:cry:
rossi di brace
i post tuoi
ove il mio cuore brucia :flower:
giovane acero
25-05-2004, 15:13
Originariamente inviato da ni.jo
:cry:
rossi di brace
i post tuoi
ove il mio cuore brucia :flower:
IT!
bluelake
25-05-2004, 15:16
http://www.damps.it/proteus/2001_10_Ottobre/images/16_chi_l_ha_visto_12x12.jpg
Torna a casa lass... ehm cerbert...
senza te...
chomsky pare un marca di caramelle croccanti
bertinotti è messo al berlina
bush non potrà mai diventare un cespuglio ai piedi di un ulivo
i berberi sono barbari
e le colline non sono più in fiore
:D
Originariamente inviato da giovane acero
IT!
bravo!
(se non si fà vivo dopo un haiku, sintetica forma di poesia, non c'è speranza...):cry:
The March
25-05-2004, 15:18
Originariamente inviato da ni.jo
pussa via, "sei lettere+smile" , se devi esserci posta per lo meno una paginetta protocollo....:muro:
... cavolo nemmeno a dire "io cero" sono capace...
giovane acero
25-05-2004, 15:23
Originariamente inviato da ni.jo
Manchi ormai da tanto tempo...
i tuoi pupilli (e non), fanno finta di non accorgersi della tua assenza, ma gli sguardi virtuali orbi di tanto spiro ti cercano e osservano mogi il vuoto della tua logorrea riempire il tutto
:uh: :mbe: :stordita: e anche :help:
Le orde destrorse dilagano inarrestanbili, annunciando l'avvento della supremazia dello slogan sulla logorrea, protetti dal piagnisteo sul comunismo.
Dai ciccio torna che non se ne può più, lascia stare quelle cartacce tanto la pensione è un utopia, una meta irraggiungibile, un sogno evanescente.
:ave:
Mi unisco all'appello accorato di ni.jo, affinchè il Sommo Catone torni a calcare la mano sinistra (ma anche la destra) sull'ormai fredda e triste tastiera, la quale, abituata a tour de force digitatori prolissi come un viaggio in transiberiana giace inanimata sullo scrittoio informatico invaso dalla polvere di settimane... E il modem dai lucenti led sopisce, privato da giorni dalle piene straripanti delle inondanti maree semantiche del nostro compagno di ventura!
Torna... non fosse altro che per correggere il mio pessimo francese!
:cry:
Originariamente inviato da The March
... cavolo nemmeno a dire "io cero" sono capace...
butta giù due righe almeno, è una seduta topico evocativa di uno spirito mai domo, pregno di sapiente conoscenza generosamente e umilmente elargita, riconosciuto e stimato dal nemico, padre putativo dei logorroici...
amleto
Atto III
Scena I
Elsinore, una stanza nel castello.
Entrano il Re, la Regina, Polonio, Ofelia, Rosencrantz e Guildenstern
Re E non potreste voi,
con velate domande, fargli dire (075)
qualche cosa di quel suo turbamento
che inasprisce la pace dei suoi giorni
in una torbida, insidiosa insania?
Rosencrantz Ammette di non esser più se stesso,
ma si rifiuta di dirne la causa.
Guildenstern Né lo troviamo aperto e ben disposto
a lasciarsi sondare da noi due.
Quanto appena tentiamo d'invogliarlo
a dir qualcosa sul suo vero stato,
svicola, con astuta stravaganza.
Regina V'ha bene accolto?
Rosencrantz Da gran gentiluomo.
Guildenstern Facendo però assai forza a se stesso.
Rosencrantz Avaro di domande,
ma alle nostre scioltissimo a rispondere.
Regina Non avete tentato d'invogliarlo
a darsi qualche distrazione?
Rosencrantz Infatti,
signora, si dà il caso che per via
ci sia occorso di lasciarci dietro
alcuni commedianti qui diretti.
Gliene abbiamo parlato,
e ci sembrò che avesse un certo gusto
a udirne. Quelli sono ora a corte,
in qualche luogo, e credo abbian già l'ordine
di recitare innanzi a lui stasera.
Polonio Proprio così; è stato anzi lui stesso
a dirmi di pregar le vostre altezze
di assistere anche loro allo spettacolo.
Re Ma certo! Come no! Con tutto il cuore!
E non sapete quanto mi consola
apprendere ch'egli è sì ben disposto!
A voi, signori miei, di stimolarlo
ancora, indirizzandone lo spirito
a questo genere di distrazioni.
Rosencrantz Va bene, vostra altezza, lo faremo.
(Escono Rosencrantz e Guildenstern)
Re Andate pure voi, dolce Gertrude.
Abbiamo fatto, in tutta discrezione,
che Amleto venga qui,
sì che possa incontrarsi con Ofelia,
come fosse per caso:
il di lei padre ed io ci disporremo
da legittime spie, in modo tale
che potremo, vedendo non veduti,
dedurre dall'incontro miglior causa
di conoscenza della sua condotta,
e sapere s'è per la sua passione
o no, ch'egli si strugge in questo modo.
Regina Farò come voi dite. In quanto a te,
Ofelia, m'auguro che le tue grazie
siano esse solo la felice causa
della stranezza che pervade Amleto,
sperando che le tue virtù squisite
lo rendano alle forme sue consuete,
per l'onore di entrambi.
Ofelia Dio lo voglia.
(Esce la regina)
Polonio Ofelia, qui: comincia a passeggiare.
(Al re)
E noi, se non dispiace a vostra grazia,
andiamo intanto ad appostarci là.
(A Ofelia)
Mentre passeggi, leggi questo libro.
L'ostentazione d'un tale esercizio
può dar colore alla tua solitudine...
Troppo spesso noi siamo biasimati
in questo, ma è provato, arciprovato:
viso compunto e atteggiamento pio
riescono ad addolcire il diavolo.
Re (A parte)
Troppo vero, ahimè!... Ma che frustata,
queste parole per la mia coscienza!
La guancia d'una avvizzita puttana
non è più brutta dell'immonda pàtina
che la copre, di quanto sia più sporco
dell'urbano e compunto mio parlare
il mio modo d'agire sotterraneo.
Polonio Eccolo, monsignore. Ritiriamoci.
(Escono il re e Polonio)
Entra Amleto
Amleto Essere, o non essere...
questo è il nodo: (076) se sia più nobil animo
sopportar le fiondate e le frecciate
d'una sorte oltraggiosa,
o armarsi contro un mare di sciagure,
e contrastandole finir con esse.
Morire... addormentarsi: nulla più.
E con un sonno dirsi di por fine
alle doglie del cuore e ai mille mali
che da natura eredita la carne.
Questa è la conclusione
che dovremmo augurarci a mani giunte.
Morir... dormire, e poi sognare, forse...
Già, ma qui si dismaga l'intelletto:
perché dentro quel sonno della morte
quali sogni ci possono venire,
quando ci fossimo scrollati via
da questo nostro fastidioso involucro?
Ecco il pensiero che deve arrestarci.
Ecco il dubbio che fa così longevo
il nostro vivere in tal miseria.
Se no, chi s'indurrebbe a sopportare
le frustate e i malanni della vita,
le angherie dei tiranni,
il borioso linguaggio dei superbi,
le pene dell'amore disprezzato,
le remore nell'applicar le leggi,
l'arroganza dei pubblici poteri,
gli oltraggi fatti dagli immeritevoli
al merito paziente,
quand'uno, di sua mano, d'un solo colpo
potrebbe firmar subito alla vita
la quietanza, sul filo d'un pugnale?
E chi vorrebbe trascinarsi dietro
questi fardelli, e gemere e sudare
sotto il peso d'un'esistenza grama,
se il timore di un "che" dopo la morte
- quella regione oscura, inesplorata,
dai cui confini non v'è viaggiatore
che ritorni - non intrigasse tanto
la volontà, da indurci a sopportare
quei mali che già abbiamo,
piuttosto che a volar, nell'aldilà,
incontro ad altri mali sconosciuti?
Ed è così che la nostra coscienza
ci fa vili; è così che si scolora
al pallido riflesso del pensiero
il nativo colore del coraggio,
ed alte imprese e di grande momento,
a cagione di questo, si disviano
e perdono anche il nome dell'azione.
(Vede Ofelia)
Ma zitto, adesso!... La leggiadra Ofelia!
Ninfa, nelle tue preci
rammemoràti siano i miei peccati.
Ofelia Mio buon signore, come s'è sentito
vostro onore, durante questi giorni?
Amleto Oh, bene, bene, bene, umili grazie!
Ofelia Signore, ho qui con me vostri ricordi
che da tempo volevo ritornarvi.
Vi prego, riprendeteli.
Amleto Non io.
Non v'ho dato mai niente.
Ofelia Vostro onore,
voi ben sapete di avermeli dati;
e accompagnati pure da parole
spiranti tal profumo di dolcezza
da renderli oltremodo più preziosi.
Quel profumo è svanito. Riprendeteli.
A cuor gentile anche i doni più ricchi
si fan povera cosa,
se chi li dona si mostra crudele.
Eccoli, mio signore.
(Gli porge un pacchetto)
Amleto (Ridendo)
Ah, ah! Voi siete onesta?
Ofelia Monsignore?...
Amleto Siete bella?
Ofelia Che intende vostra altezza?
Amleto Che essendo onesta e bella, come siete,
mai la vostra onestà dovrebbe ammettere
che si parli della bellezza vostra.
Ofelia Con chi potrebbe meglio accompagnarsi
la bellezza, se non con l'onestà?
Amleto Oh, sì! Ma la bellezza ha tal potere
da far dell'onestà la sua ruffiana,
più di quanto non possa l'onestà
fare a sua somiglianza la bellezza.
Questo un tempo pareva un paradosso,
ma ora i tempi provano che è vero.
Una volta vi amavo.
Ofelia Mio signore,
confesso, me l'avete dato credere.
Amleto Non m'avresti dovuto prestar fede;
ché non si può innestare la virtù
sul nostro vecchio tronco
e fargli perdere la sua natura.
Io non t'ho mai amata.
Ofelia Tanto più mi considero ingannata.
Amleto Va' in un convento. Perché ti vuoi fare
procreatrice di peccatori? Anch'io
son virtuoso abbastanza, e tuttavia
mi potrei incolpar di tali cose,
da pensar che sarebbe stato meglio
mia madre non m'avesse partorito.
Sono molto superbo,
vendicativo, pieno d'ambizione,
con più peccati pronti ad un mio cenno
che pensieri nei quali riversarli,
o fantasia con cui dar loro forma,
o tempo sufficiente a consumarli.
Che ci fa al mondo un essere così?
Sempre a strisciare qui, tra cielo e terra?
Siamo grandi canaglie, tutti quanti:
farai bene a non credere a nessuno.
Va', va in convento... Tuo padre dov'è?
Ofelia A casa, mio signore.
Amleto Bada che sian serrate a lui le porte,
ch'egli non esca a far lo scemo. Addio.
(Fa per andarsene, poi torna indietro)
Ofelia (Tra sé)
O potenze celesti, soccorretelo!
Amleto Se ti mariti, voglio darti in dote
questo pestilenziale ammonimento:
puoi rimanere casta come ghiaccio,
candida e pura come fior di neve,
ma non potrai sfuggire alla calunnia.
Perciò ti dico: vattene in convento.
O, se proprio hai bisogno di sposarti,
prenditi un gonzo, perché quelli dritti
sanno fin troppo bene
quali mostri sapete far di loro. (077)
Va', chiuditi in convento. E presto. Addio.
(Fa ancora per andarsene, ed ancora torna indietro)
Ofelia (Tra sé)
O potenze celesti, risanatelo!
Amleto Ho sentito che usi imbellettarti...
Dio t'ha dato una faccia, e tu ti mascheri.
Quando cammini vai ballonzolando,
sculetti, bamboleggi a destra e a manca,
chiamando coi nomignoli più strani
le creature di Dio...
e fai passare la tua sfrontatezza
per ignoranza... Va', ce n'ho abbastanza.
È questo che m'ha fatto uscir di senno.
Sai che ti dico? Che è passato il tempo
dei matrimoni; quelli già sposati,
tranne uno, (078) proseguano a campare;
ma gli altri resteranno come sono.
Va', vattene in convento.
(Esce)
Ofelia Oh, qual nobile mente è qui sconvolta!
Occhio di cortigiano,
lingua di dotto, spada di soldato;
la speranza e la rosa del giardino
del nostro regno, specchio della moda,
modello d'eleganza,
ammirazione del genere umano,
tutto, e per tutto, in lui così svanito!...
Ed io, la più infelice e derelitta
delle donne, ch'ho assaporato il miele
degli armoniosi voti del suo cuore,
debbo mirare adesso, desolata,
questo sublime, nobile intelletto
risuonare d'un suono fesso, stridulo,
come una bella campana stonata;
l'ineguagliata sua forma, e l'aspetto
fiorente di bellezza giovanile
guaste da questa specie di delirio!...
Me misera, che ho visto quel che ho visto,
e vedo quel che seguito a vedere!
Entrano il Re e Polonio. Ofelia resta in disparte.
Re Amore, quello?... No, non è di là
che spira il vento. (079) Né quel suo parlare,
benché scucito, era un parlare pazzo.
C'è qualche cosa in lui
su cui la sua tristezza sta covando,
ed ho una gran paura
che la covata sia pericolosa.
Perciò, per precauzione, ho già disposto
di spedirlo senz'altro in Inghilterra
a reclamare il tributo arretrato.
Altri mari, altre terre,
con le lor varie e diverse atmosfere
può darsi che riescano a fugargli
quel qualcosa che gli sta fitto in mente,
su cui batte e ribatte il suo cervello,
estraniandolo tanto da se stesso.
Che ne pensate?
Polonio Che l'idea è buona;
ma io persisto a credere, signore,
che al fondo ed al principio del suo male,
a renderlo così angosciato e triste,
è questo amore non contraccambiato.
Ebbene, Ofelia, non è necessario
che tu ci dica quello che t'ha detto
il principe. Abbiamo udito tutto.
(Esce Ofelia)
Signore, agite come più vi aggrada.
Però, se non vi sembri inopportuno,
sarebbe bene che, dopo la recita,
la regina sua madre
s'intrattenga con lui, da solo a sola,
e gli chieda di dirle la sua ambascia:
e che sia un parlare ben deciso.
Io, se non vi dispiace,
andrò a piazzarmi in luogo ove origliare
potrò il lor colloquio.
Se poi nemmeno lei ne viene a capo,
inviatelo pure in Inghilterra,
o confinatelo dove parrà
alla vostra saggezza.
Re Questo, questo!
Così sarà. Ché la pazzia dei grandi
non deve rimanere incustodita.
(Escono)
giovane acero
25-05-2004, 15:28
KARL MARX
IL CAPITALE
TERZA SEZIONE
LA PRODUZIONE DEL PLUSVALORE SSOLUTO
CAPITOLO QUINTO
PROCESSO LAVORATIVO E PROCESSO DI VALORIZZAZIONE
1. Processo lavorativo.
L'uso della forza-lavoro è il lavoro stesso. Il compratore della forzalavoro
la consuma facendo lavorare il suo venditore. Attraverso tale
processo quest'ultimo diventa actu quel che prima era solo potentia, forzalavoro
in azione, lavoratore. Per rappresentare il suo lavoro in merci, deve
rappresentarlo prima di tutto in valori d'uso, cose che servono alla
soddisfazione di bisogni d'una qualche specie. Dunque quel che il
capitalista fa eseguire all'operaio è un valore d'uso particolare, un articolo
determinato. La produzione di valori d'uso o beni non cambia la sua
natura generale per il fatto che essa avviene per il capitalista e sotto il suo
controllo. Quindi il processo lavorativo deve essere considerato in un primo
momento indipendentemente da ogni forma sociale determinata.
In primo luogo il lavoro è un processo che si svolge fra l'uomo e la
natura, nel quale l'uomo per mezzo della propria azione produce, regola e
controlla il ricambio organico fra se stesso e la natura: contrappone se
stesso, quale una fra le potenze della natura, alla materialità della natura.
Egli mette in moto le forze naturali appartenenti alla sua corporeità,
braccia e gambe, mani e testa, per appropriarsi i materiali della natura in
forma usabile per la propria vita. Operando mediante tale moto sulla
natura fuori di sé e cambiandola, egli cambia allo stesso tempo la natura
sua propria. Sviluppa le facoltà che in questa sono assopite e assoggetta il
giuoco delle loro forze al proprio potere. Qui non abbiamo da trattare delle
prime forme di lavoro, di tipo animalesco e istintive. Lo stadio nel quale il
lavoro umano non s'era ancora spogliato della sua prima forma di tipo
istintivo si ritira nello sfondo lontano delle età primeve, per chi vive nello
stadio nel quale il lavoratore si presenta sul mercato come venditore della
propria forza-lavoro. Il nostro presupposto è il lavoro in una forma nella
quale esso appartiene esclusivamente all'uomo. Il ragno compie operazioni
che assomigliano a quelle del tessitore, l'ape fa vergognare molti architetti
con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio
distingue il peggiore architetto dall'ape migliore è il fatto che egli ha
costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del
2
processo lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio
nella idea del lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che
egli effettui soltanto un cambiamento di forma dell'elemento naturale; egli
realizza nell'elemento naturale, allo stesso tempo, il proprio scopo, che egli
conosce, che determina come legge il modo del suo operare, e al quale deve
subordinare la sua volontà. E questa subordinazione non è un atto singolo
e isolato. Oltre lo sforzo degli organi che lavorano, è necessaria per tutta la
durata del lavoro, la volontà conforme allo scopo, che si estrinseca come
attenzione: e tanto più è necessaria quanto meno il lavoro, per il proprio
contenuto e per il modo dell'esecuzione, attrae seco l'operaio; quindi
quanto meno questi lo gode come giuoco delle proprie forze fisiche e
intellettuali.
I momenti semplici del processo lavorativo sono la attività conforme
allo scopo, ossia il lavoro stesso; l'oggetto del lavoro; e i mezzi di lavoro.
La terra (nella quale dal punto di vista economico è inclusa anche
l'acqua), come originariarnente provvede l'uomo di cibarie, di mezzi di
sussistenza bell'e pronti1 si trova ad essere, senza contributo dell'uomo,
l'oggetto generale del lavoro umano. Tutte le cose che il lavoro non fa che
sciogliere dal loro nesso immediato con l'orbe terracqueo, sono oggetti di
lavoro che l'uomo si trova davanti per natura. Così il pesce, che vien preso
e separato dal suo elemento vitale, l'acqua, il legname che viene abbattuto
nella foresta vergine, il minerale strappato dalla sua vena. Se invece
l'oggetto del lavoro è già filtrato, per così dire, attraverso lavoro precedente,
lo chiamiamo materia prima. P. es. il minerale già estratto, quando viene
sottoposto a lavaggio. Ogni materia prima è oggetto di lavoro; ma non ogni
oggetto di lavoro è materia prima. L'oggetto di lavoro è materia prima
soltanto quando ha subìto un cambiamento mediante il lavoro.
Il mezzo di lavoro è una cosa o un complesso di cose che il
lavoratore inserisce fra sé e l'oggetto del lavoro, e che gli servono da
conduttore della propria attività su quell'oggetto. L'operaio utilizza le
proprietà meccaniche, fisiche, chimiche delle cose, per farle operare come
mezzi per esercitare il suo potere su altre cose, conformemente al suo
scopo2. Immediatamente - astrazion fatta dall'afferrare mezzi di sussistenza
già bell'e pronti, p. es. frutta, nel che gli servono come mezzi di lavoro i soli
organi del suo corpo - il lavoratore non s'impadronisce dell'oggetto del
lavoro, ma del mezzo di lavoro. Così lo stesso elemento naturale diventa
1 « Poiché le spontanee produzioni della terra sono di piccola quantità e del tutto indipendenti
dall'uomo, sembrano essere state fornite dalla natura proprio come si da a un giovanotto una
piccola somma affinché si metta sulla strada dell'industriosità e possa fare la sua fortuna » (JAMES
STEUART, Principles of political economy, ed. Dublino, 1770, vol. I, p. 116).
2 « La ragione è tanto astuta quanto potente. L'astuzia consiste in genere nell'attività mediatrice, la
quale, facendo agire gli oggetti gli uni sugli altri conformemente alla loro propria natura e
facendoli logorare dal lavorio dell'uno sull'altro, mentre non s'immischia immediatamente in
questo processo, non fa tuttavia che portare a compimento il proprio fine ») (HEGEL, Enzyklopädie,
parte prima, Logica, Berlino, 1840, p. 382).
3
organo della sua attività: un organo che egli aggiunge agli organi del
proprio corpo, prolungando la propria statura naturale, nonostante la
Bibbia. La terra è non solo la sua dispensa originaria, ma anche il suo
arsenale originario di mezzi di lavoro. P. es. gli fornisce la pietra che gli
serve per il lancio, per macinare e limare, per premere e pestare, per
tagliare, ecc. La terra stessa è un mezzo di lavoro, eppure presuppone a
sua volta, prima di poter servire come mezzo di lavoro nell'agricoltura,
tutta una serie di altri mezzi di lavoro e uno sviluppo della forza lavorativa
relativamente già elevato3. In genere, appena il processo lavorativo è
sviluppato almeno in piccola parte, ha bisogno di mezzi di lavoro già
preparati. Strumenti e armi di pietra si trovano nelle più antiche caverne
abitate da uomini. All'inizio della storia dell'umanità, la parte principale fra
i mezzi di lavoro, assieme a pietre, legna, ossa e conchiglie lavorate, è
rappresentata dall'animale addomesticato, dunque cambiato anch'esso per
mezzo del lavoro, allevato4. L'uso e la creazione dei mezzi di lavoro, benché
già propri, in germe, di certe specie animali, contraddistinguono il processo
lavorativo specificamente umano; per questo il Franklin definisce l'uomo « a
toolmaking animal », un animale che fabbrica strumenti. Le reliquie dei
mezzi di lavoro hanno, per il giudizio su formazioni sociali scomparse, la
stessa importanza che ha la struttura delle reliquie ossee per conoscere
l'organizzazione di generi animali estinti. Non è quel che vien fatto, ma
come vien fatto, con quali mezzi di lavoro, ciò che distingue le epoche
economiche5. I mezzi di lavoro non servono soltanto a misurare i gradi
dello sviluppo della forza lavorativa umana, ma sono anche indici dei
rapporti sociali nel cui quadro vien compiuto il lavoro. Fra i mezzi di lavoro
i mezzi meccanici di lavoro, il cui complesso possiamo chiamare il sistema
osseo e muscolare della produzione, ci offrono note caratteristiche d'una
epoca sociale di produzione che sono più decisive di quanto non siano quei
mezzi di lavoro che servono soltanto da ricettacoli dell'oggetto di lavoro, e il
cui complesso può essere designato in modo del tutto generale come
sistema vascolare della produzione, come tubi, botti, ceste, orci, ecc. Questi
hanno una funzione importante soltanto quando comincia la fabbricazione
chimica5a.
Oltre le cose che trasmettono l'efficacia del lavoro al suo oggetto, e
3 Il Ganilli nel suo scritto, del resto assai misero, Théorie de l’économie politique, Parigi, 1815,
enumera giustamente, contro i fisiocratici, la lunga serie di processi di lavoro che costituiscono il
presupposto dell’agricoltura vera e propria.
4 Nelle Réflexions sur la formation et la distribution des richesses (1766) il TURGOT spiega bene
l'importanza dell'animale addomesticato per gli inizi della civiltà.
5 Fra tutte le merci le vere e proprie merci di lusso sono le meno importanti per il confronto
tecnologico fra differenti epoche di produzione.
5a Nota alla seconda edizione. Per quanto poco la storiografia che si è avuta sinora conosca lo
svolgimento della produzione materiale, e dunque il fondamento di ogni vita sociale e quindi di
ogni storia reale, per Io meno l'epoca preistorica è stata divisa, in base a ricerche di naturalisti, non
di cosiddetti storici, a seconda del materiale, degli strumenti e delle armi, in età della pietra, età
del bronzo, età del ferro.
4
quindi in un modo o nell'altro servono come conduttori dell'attività, il
processo lavorativo annovera fra i suoi mezzi, in un senso più ampio,
anche tutte le condizioni oggettive che in genere sono richieste affinché
esso abbia luogo. Queste condizioni non rientrano direttamente nel
processo lavorativo, il quale però senza di esse può non verificarsi affatto, o
si verifica solo incompletamente. Il mezzo universale di lavoro di questo
tipo è ancora una volta la terra stessa, poiché essa da al lavoratore il locus
standi e al processo lavorativo dà il suo campo d'azione (field of
employment). Mezzi di lavoro di questo genere già procurati mediante il
lavoro sono p. es. edifici di lavoro, canali, strade, ecc.
Dunque nel processo lavorativo l'attività dell'uomo opera, attraverso
il mezzo di lavoro, un cambiamento dell'oggetto di lavoro che fin da
principio era posto come scopo. Il processo si estingue nel prodotto. Il suo
prodotto è un valore d'uso, materiale naturale appropriato a bisogni
umani mediante cambiamento di forma. Il lavoro s'è combinato col suo
oggetto. Il lavoro si è oggettivato, e l'oggetto è lavorato. Quel che dal lato del
lavoratore s'era presentato nella forma del moto, ora si presenta dal lato
del prodotto come proprietà ferma, nella forma dell'essere. L'operaio ha
filato, e il prodotto è un filato.
Se si considera l'intero processo dal punto di vista del suo risultato,
cioè del prodotto, mezzo di lavoro e oggetto di lavoro si presentano entrambi
come mezzi di produzione6, e il lavoro stesso si presenta come lavoro
produttivo7.
Se dal processo lavorativo risulta come prodotto un valore d'uso, in
esso entrano come mezzi di produzione altri valori d'uso, prodotti di
processi lavorativi precedenti. Lo stesso valore d'uso che è il prodotto di
questi ultimi costituisce il mezzo di produzione di quel lavoro. Quindi i
prodotti non sono soltanto risultato, ma anche, insieme, condizione del
processo lavorativo.
Con l'eccezione dell'industria estrattiva che trova in natura il suo
oggetto di lavoro, come l'attività mineraria, la caccia, la pesca (l'agricoltura
solo in quanto dissoda la terra vergine, in prima istanza), tutte le branche
dell'industria trattano un oggetto che è materia prima, cioè oggetto di
lavoro già filtrato attraverso il lavoro, che è già anch'esso prodotto del
lavoro. Così, p. es., la semente dell'agricoltura. Animali e piante che si è
soliti considerare come prodotti naturali, sono non solo prodotti del lavoro,
forse del lavoro dell'anno precedente, ma anche, nella loro forma del
momento, prodotti di una trasformazione continuata attraverso molte
generazioni, sotto controllo umano, e per mezzo di lavoro umano. E per
6 Sembra paradossale chiamare mezzo di produzione della pesca, p. es., il pesce non ancora pescato.
Però finora non è stata ancora inventata l'arte di pescare pesci in acque nelle quali non ce ne sono.
7 Questa definizione del lavoro produttivo come risulta dal punto di vista del
processo lavorativo semplice, non è affatto sufficiente per il processo di
produzione capitalistico.
5
quel che riguarda in particolare i mezzi di lavoro la loro stragrande
maggioranza mostra tracce di lavoro trascorso, anche allo sguardo più
superficiale.
La materia prima può costituire la sostanza principale d'un
prodotto, oppure può entrare nella sua formazione soltanto come materiale
ausiliario. Il materiale ausiliario viene consumato dal mezzo di lavoro, come
il carbone dalla macchina a vapore, l'olio dalla ruota, il fieno dal cavallo da
tiro, oppure viene aggiunto alla materia prima, per operarvi un
cambiamento materiale, come il cloro vien dato alla tela non candeggiata, il
carbone vien combinato col ferro, il colore vien dato alla lana; oppure può
aiutare a compiere il lavoro stesso, come p. es. i materiali adoprati per
l'illuminazione e il riscaldamento del locale di lavoro. La differenza tra
materiale principale e materiale ausiliario si dissolve nella fabbricazione di
prodotti chimici veri e propri, poiché nessuna della materie prime
adoperate torna a presentarsi come sostanza del prodotto8.
Poiché ogni cosa possiede varie proprietà, e quindi è atta a essere
applicata a usi differenti, lo stesso prodotto può costituire materia prima di
differentissimi processi lavorativi. P. es. il grano è materia prima per il
mugnaio, per il fabbricante d'amido, per il distillatore, per l'allevatore di
bestiame, ecc. Come semente diventa materia prima della propria
produzione. Così il carbone viene dall'industria mineraria come prodotto, e
vi ritorna come mezzo di produzione.
Lo stesso prodotto può servire da mezzo di lavoro e da materia
prima nello stesso processo lavorativo. P. es. nell'ingrassamento del
bestiame, dove il bestiame, che è la materia prima che quivi si lavora, è
anche mezzo della preparazione del concime.
Un prodotto che esista in forma finita e pronta per il consumo può
tornare a divenire materia prima di un altro prodotto, come l'uva diventa
materia prima del vino. In altri casi il lavoro può congedare il suo prodotto
in forme nelle quali esso sia usabile soltanto, ancora, come materia prima.
La materia prima in questo stato si chiama semifabbricato e si
chiamerebbe meglio fabbricato graduale, come p. es. il cotone, il filo, il refe.
Benché sia già prodotto essa stessa, la materia prima iniziale può dover
passare attraverso tutta una scala di processi distinti nei quali tornerà
sempre a funzionare da materia prima, in forma sempre cambiata, fino
all'ultimo processo lavorativo, che la distaccherà da sé come mezzo di
sussistenza finito o come mezzo di lavoro finito.
Ecco dunque: che un valore d'uso si presenti come materia prima,
mezzo di lavoro o prodotto dipende assolutamente dalla sua funzione
determinata nel processo lavorativo, dalla posizione che occupa in esso; e
col cambiare di questa posizione cambiano quelle determinazioni.
Dunque, col loro ingresso in nuovi processi lavorativi in qualità di
mezzi di produzione, i prodotti perdono il carattere di prodotti e funzionano
8 Loo Storch distingue la materia prima vera e propria rome « matière » dalle materie
ausiliario quali « matériaux »; lo Cherbuliez designa le materie ausiliarie come «
matières instrumentales ».
6
ormai soltanto come fattori oggettivi del lavoro vivente. Il filatore tratta il
fuso solo come mezzo col quale fila, il lino come oggetto ch'egli fila. Certo,
non si può filare senza materiale da filare e senza fusi: quindi, quando
comincia la filatura, la presenza di questi prodotti è presupposta. Ma in
questo processo della filatura è indifferente che lino e fusi siano prodotti di
lavoro trascorso, quanto è indifferente, nell'atto della nutrizione, che il pane
sia il prodotto dei lavori trascorsi del contadino, del mugnaio, del fornaio,
ecc. E viceversa. Quando i mezzi di produzione fanno valere nel processo
produttivo il loro carattere di prodotti di lavoro trascorso, ciò avviene per
mezzo dei loro difetti. Un coltello che non taglia, refe che si strappa
continuamente, fan ricordare vividamente il coltellaio A, il filatore B.
Quando il prodotto è riuscito, la mediazione delle sue qualità d'uso per
opera di lavoro trascorso è estinta.
Una macchina che non serve nel processo lavorativo è inutile, e
inoltre cade in preda alla forza distruttiva del ricambio organico naturale.
Il ferro arrugginisce, il legno marcisce. Refe non tessuto o non usato in
lavori a maglia, è cotone sciupato. Queste cose debbono essere afferrate
dal lavoro vivo, che le evochi dal regno dei morti, le trasformi, da valori
d'uso possibili soltanto, in valori d'uso reali e operanti. Lambite dal fuoco
del lavoro, divenute propria parte di esso come corpi, animate per le funzioni
che hanno, secondo la loro definizione e secondo il loro compito, nel
processo, certo quelle cose vengono anche consumate, ma
appropriatamente, come elementi della formazione di nuovi valori d'uso, di
nuovi prodotti, capaci di entrare nel consumo individuale come mezzi di
sussistenza o in un nuovo processo lavorativo come mezzi di produzione.
Se dunque i prodotti presenti non sono soltanto risultati ma anche
condizioni d'esistenza del processo lavorativo, d'altra parte, l'unico mezzo
per conservare e realizzare come valori d'uso questi prodotti di lavoro
trascorso è gettarli nel processo lavorativo, dunque il loro contatto con il
lavoro vivente.
Il lavoro consuma i suoi elementi materiali, i suoi oggetti e il suo
mezzo, se ne ciba, ed è quindi processo di consumo. Tale consumo
produttivo si distingue dal consumo individuale per il fatto che
quest'ultimo consuma i prodotti come mezzi di sussistenza dell'individuo
vivente, mentre il primo li consuma come mezzi di sussistenza del lavoro,
cioè della attuantesi forza-lavoro dell'individuo stesso. Il prodotto del
consumo individuale è quindi lo stesso consumatore, il risultato del
consumo produttivo è un prodotto distinto dal consumatore.
In quanto il suo mezzo e il suo oggetto stesso sono già prodotti, il
lavoro consuma prodotti per creare prodotti, ossia utilizza prodotti come
mezzi di produzione di prodotti. Ma come il processo lavorativo si svolge
originariamente soltanto fra l'uomo e la terra che esiste già senza il suo
contributo, in esso continuano ancora sempre a servire quei mezzi di
produzione che esistono per natura, che non rappresentano nessuna
combinazione di materiale naturale e di lavoro umano.
Il processo lavorativo, come l'abbiamo esposto nei suoi movimenti
semplici e astratti, è attività finalistica per la produzione di valori d'uso;
appropriazione degli elementi naturali pei bisogni umani; condizione
7
generale del ricambio organico fra uomo e natura; condizione naturale
eterna della vita umana; quindi è indipendente da ogni forma di tale vita, e
anzi è comune egualmente a tutte le forme di società della vita umana.
Perciò non abbiamo avuto bisogno di presentare il lavoratore in rapporto
con altri lavoratori. Sono stati sufficienti da una parte l'uomo e il suo
lavoro, e dall'altra la natura e i suoi materiali. Come dal sapore del grano
non si sente chi l'ha coltivato, così non si vede da questo processo sotto
quali condizioni esso si svolga, sotto la sferza brutale del sorvegliante di
schiavi o sotto l'occhio inquieto del capitalista, non si vede se lo compie
Cincinnato arando i suoi pochi jugeri o il selvaggio che abbatte una bestia
con un sasso9.
Torniamo al nostro capitalista in spe. L'abbiamo lasciato dopo che
aveva acquistato sul mercato tutti i fattori necessari al processo lavorativo,
i fattori oggettivi ossia i mezzi di produzione, il fattore personale ossia la
forza-lavoro. Ha scelto, con l'occhio scaltro del conoscitore, i mezzi di
produzione e le forze-lavoro convenienti al suo genere particolare di operazioni,
filatura, calzoleria, ecc. Dunque il nostro capitalista si mette a
consumare la merce che ha comprato: la forza-lavoro; cioè fa consumare i
mezzi di produzione al detentore della forza-lavoro, all'operaio, attraverso il
suo lavoro. Naturalmente la natura generale del processo lavorativo non
cambia per il fatto che il lavoratore lo compie per il capitalista invece che
per se stesso. Ma neppure la maniera determinata di fare stivali o di filare
il refe può cambiare in un primo momento per l'inserirsi del capitalista. In
un primo momento questi deve prendere la forza-lavoro come la trova sul
mercato; tanto vale anche per il lavoro da essa compiuto, com'era sorto in
un periodo nel quale non c'erano ancora capitalisti. La trasformazione
anche del modo di produzione attraverso la subordinazione del lavoro al
capitale può avvenire solo più tardi, e va quindi considerata più tardi.
Ora, il processo lavorativo nel suo svolgersi come processo di
consumo della forza-lavoro da parte del capitalista ci mostra due fenomeni
peculiari.
L'operaio lavora sotto il controllo del capitalista, al quale appartiene
il tempo dell'operaio. Il capitalista sta attento a che il lavoro si svolga per
bene e che i mezzi di produzione vengano impiegati appropriatamente;
dunque fa attenzione a che non si sperperi materia prima, e che lo
strumento di lavoro non venga danneggiato, cioè che venga logorato
soltanto quanto è reso necessario dal suo uso nel lavoro.
Però, in secondo luogo: il prodotto è proprietà del capitalista, non del
9 Per questa logicissima ragione, certo, il colonnello Torrens scopre nel sasso del
selvaggio... l'origine del capitale. « Nella prima pietra che il selvaggio getta
sull'animale selvatico che egli insegue, nel primo bastone da lui afferrato per tirar
giù il frutto che non può cogliere con le mani, noi vediamo già l'appropriazione d'un
articolo allo scopo di procurarsene un altro e scopriamo così... l'origine del capitale »
(R. TORRENS, An essay on the production of wealth ecc., pp. 70, 71). Forse si può
spiegare con quel primo bastone (stock) perche in inglese stock sia sinonimo di
capitale.
8
produttore diretto, dell'operaio. Il capitalista paga, p. es., il valore
giornaliero della forza-lavoro. Dunque per quel giorno l'uso di essa gli
appartiene come quello di ogni altra merce, p. es. di un cavallo noleggiato
per un giorno. Al compratore della merce appartiene l'uso della merce, e
intatti il possessore della forza-lavoro, dando il suo lavoro, non da altro che
il valore d'uso che ha venduto. Dal momento che egli è entrato nell'officina
del capitalista, il valore d'uso della sua forza-lavoro, cioè l'uso di essa, il
lavoro, è appartenuto al capitalista. Questi, mediante la compera della
forza-lavoro ha incorporato il lavoro stesso, come lievito vivo, ai morti
elementi costitutivi del prodotto, che anch'essi gli appartengono. Dal suo
punto di vista il processo lavorativo è semplicemente il consumo della
merce forza-lavoro, da lui acquistata, merce ch'egli tuttavia può
consumare soltanto aggiungendole mezzi di produzione. Il processo
lavorativo è un processo che si svolge fra cose che il capitalista ha
comprato, fra cose che gli appartengono. Dunque il prodotto di questo
processo gli appartiene, proprio come gli appartiene il prodotto del
processo di fermentazione nella sua cantina10.
2. Processo di valorizzazione.
Il prodotto - proprietà del capitalista - è un valore d'uso, refe,
stivali, ecc. Ma benché p. es. gli stivali costituiscano in certo senso la base
del progresso sociale e il nostro capitalista sia un deciso progressista, egli
non fabbrica gli stivali per amor degli stivali. Il valore d'uso non è affatto la
cosa qu'on aime pour elle-même, nella produzione delle merci. Quivi in
genere i valori d'uso vengono prodotti soltanto perché e in quanto essi sono
sostrato materiale, depositari del valore di scambio. E per il nostro capitalista
si tratta di due cose: in primo luogo egli vuol produrre un valore d'uso
che abbia un valore di scambio, un articolo destinato alla vendita, una
merce; e in secondo luogo vuol produrre una merce il cui valore sia più alto
della somma dei valori delle merci necessarie alla sua produzione, i mezzi di
10 « I prodotti vengono appropriati... prima di essere convertiti in capitale, e questa
conversione non li sottrae a quella appropriazione » (CHER-BULIEZ, Riche ou pauvre,
ed. Parigi, 1841, pp. 53, 54). « Il proletario, dando il suo lavoro per un determinato
vettovagliamento, ... rinuncia completamente a ogni diritto... sui prodotti che il suo
lavoro farà nascere. L'attribuzione di questi prodotti rimane quella che era prima;
non è modificata in nessun modo dalla convenzione della quale parliamo. I
prodotti, per dirla in breve, continuano ad appartenere esclusivamente al
capitalista che ha fornito le materie prime e il vettovagliamento. Questa è una
conseguenza rigorosa della legge di appropriazione, la stessa legge il principio
fondamentale della quale era viceversa l'attribuzione esclusiva ad ogni lavoratore
dei prodotti del suo lavoro» (ivi, p. 58). JAMES MILL, Elements of political economy, p.
70: ) « Quando i lavoratori vengono pagati per il loro lavoro... il capitalista è
proprietario non solo del capitale » (qui intende dire: mezzi di produzione) « ma
anche del lavoro (of labour also). Se quel che viene pagato come salario al lavoro,
com'è uso, viene incluso nel concetto di capitale, è assurdo parlare di lavoro
separatamente dal capitale. Il termine capitale in questo senso include l'uno e
l'altro, capitale e lavoro ».
9
produzione e la forza-lavoro, per le quali ha anticipato sul mercato il suo
buon denaro. Non vuole produrre soltanto un valore d'uso, ma una merce,
non soltanto valore d'uso, ma valore, e non soltanto valore, ma anche
plusvalore.
In realtà noi abbiamo considerato finora, com'è evidente, soltanto
un lato del processo, dato che qui si tratta di produzione di merci. Come la
merce stessa è unità di valore d'uso e valore, anche il processo di
produzione della merce deve essere unità di processo lavorativo e di
processo di formazione di valore.
Consideriamo ora il processo di produzione anche come processo di
formazione di valore.
Noi sappiamo che il valore di ogni merce è determinato dalla
quantità del lavoro materializzato nel suo valore d'uso, dal tempo di lavoro
socialmente necessario per la produzione di essa. Questo vale anche per il
prodotto che il nostro capitalista ha ottenuto come risultato del processo
lavorativo. Si deve quindi calcolare per prima cosa il lavoro che è
aggettivato in questo prodotto.
Si tratti, p. es., di refe.
Per la preparazione del refe è stata necessaria in primo luogo la sua
materia prima, p. es. dieci libbre di cotone. Non abbiamo da metterci a
indagare qual è il valore del cotone, perché il capitalista l'ha comprato sul
mercato al suo valore, p. es. a dieci scellini. Il lavoro richiesto per la
produzione del cotone è già rappresentato come lavoro generalmente
sociale nel suo prezzo. Ammettiamo inoltre che la massa di fusi logorantesi
nella lavorazione del cotone, la quale rappresenta per noi tutti gli altri
mezzi di lavoro, abbia un valore di due scellini. Se una massa aurea di
dodici scellini è il prodotto di ventiquattro ore lavorative ossia di due
giornate lavorative, ne segue in primo luogo che nel refe sono oggettivate
due giornate lavorative.
Non ci deve sconcertare la circostanza che il cotone ha cambiato la
sua forma, e che la massa logorata dei fusi è scomparsa del tutto. Secondo
la legge generale del valore, p. es. dieci libbre di refe sono un equivalente di
dieci libbre di cotone e di un quarto di fuso quando il valore di quaranta
libbre di refe è eguale al valore di quaranta libbre di cotone più il valore
d'un fuso intero, vale a dire, quando per produrre le due parti di questa
equazione è richiesto lo stesso tempo di lavoro. In questo caso il medesimo
tempo di lavoro si presenta, una volta nel valore d'uso refe, l'altra volta nei
valori d'uso cotone e fusi. Per il valore è dunque indifferente presentarsi
nel refe, nel fuso, o nel cotone. Che fuso e cotone invece di starsene
tranquilli l'uno accanto all'altro entrino col processo di filatura in una
combinazione che cambia le loro forme d'uso e li trasforma in refe, non
tocca il loro valore più che se fossero stati sostituiti con un equivalente in
refe per mezzo d'un semplice scambio.
Il tempo di lavoro richiesto per la produzione del cotone è parte del
tempo di lavoro richiesto per la produzione del refe del quale esso
costituisce la materia prima; perciò è contenuto nel refe. Altrettanto vale
10
per il tempo di lavoro richiesto per la produzione della massa di fusi senza
il cui logoramento e consumo non si può filare il cotone11.
Dunque, in quanto si considera il valore del refe, cioè il tempo di
lavoro richiesto per la sua produzione, i differenti e particolari processi
lavorativi, separati nel tempo e nello spazio, che debbono venir percorsi per
produrre il cotone stesso e la massa logorata dei fusi, e infine per fare, con
il cotone e coi fusi, il refe, possono venir considerati come fasi distinte e
successive di un solo e medesimo processo lavorativo. Tutto il lavoro
contenuto nel refe è lavoro trascorso. Che il tempo di lavoro richiesto per la
produzione dei suoi elementi costitutivi sia trascorso prima, si trovi cioè al
passato remoto, mentre invece il lavoro adoperato direttamente per il
processo conclusivo, per la filatura, stia più vicino al presente, e sia al
passato prossimo, è una circostanza del tutto indifferente. Se per la
costruzione d'una casa è necessaria una determinata misura di lavoro, p.
es. trenta giornate lavorative, il fatto che la trentesima giornata lavorativa è
passata nella produzione ventinove giorni dopo la prima, non cambia nulla
alla quantità complessiva del tempo di lavoro incorporato in quella casa.
Così pure il tempo di lavoro contenuto nel materiale lavorativo e nei mezzi
di lavoro può essere considerato senz'altro come speso semplicemente in
uno stadio precedente del processo della filatura, prima del lavoro
applicato in ultimo sotto la forma della filatura.
I valori dei mezzi di produzione, del cotone e dei fusi, espressi nel
prezzo di dodici scellini, sono dunque parti costitutive del valore di refe,
cioè del valore del prodotto.
Solo che occorre adempiere a due condizioni. Uno: cotone e fusi
debbono esser serviti realmente alla produzione d'un valore d'uso. Nel
nostro caso, dev'esserne sorto il refe. Per il valore è indifferente quale
valore d'uso ne sia il portatore, ma da un valore d'uso deve pur essere
portato. Due: si presuppone che sia stato adoperato soltanto il tempo di
lavoro necessario nelle condizioni sociali della produzione date nel
momento. Se dunque fosse necessaria solo una libbra di cotone per filare
una libbra di rete, nella preparazione di una libbra di refe non si dovrebbe
consumare più di una libbra di cotone. Altrettanto per il fuso. Se al
capitalista viene la fantasia di adoperare fusi d'oro invece che di ferro, nel
valore del refe però quel che conta è soltanto il lavoro socialmente
necessario, cioè il tempo di lavoro necessario alla produzione di fusi di
ferro.
Adesso sappiamo qual parte del valore del refe costituiscono i mezzi
di produzione, cotone e fusi. È eguale a dodici scellini, cioè alla
materializzazione di due giornate lavorative. Ora si tratta dunque della
parte del valore che viene aggiunta al cotone dal lavoro del filatore stesso.
Dobbiamo ora considerare questo lavoro da un punto di vista del
tutto differente da quello usato durante il processo lavorativo. Là si trattava
11 « Non il solo lavoro applicato direttamente alle merci influisce sul loro valore, ma
anche il lavoro che viene adoperato per gli attrezzi, gli strumenti e per gli edifici coi
quali si assiste quel lavoro » (RICARDO, Principles of political economy, p. 16).
11
dell'attività, idonea al suo fine, di trasformare il cotone in refe. Tanto più
appropriato allo scopo il lavoro, tanto migliore il refe, presupponendo che
tutte le altre circostanze rimangano eguali. Il lavoro del filatore era distinto
specificamente da altri lavori produttivi e la distinzione si manifestava
soggettivamente e oggettivamente, nello scopo particolare della filatura,
nella particolarità delle sue operazioni, nella natura particolare dei suoi
mezzi di produzione, nel particolare valore d'uso del prodotto di essa;
cotone e fuso servono quivi come mezzi di sussistenza del lavoro di filatura,
ma con essi non si possono fare cannoni rigati. Invece, appena il lavoro del
filatore è produttivo di valore, cioè fonte di valore, esso non è affatto
distinto dal lavoro del rigatore di cannoni, ossia, ed è ciò che qui più ci
importa, non è affatto distinto dai lavori del piantatore di cotone e del
fusaio. Soltanto per questa identità il coltivare cotone, fare fusi e filare
possono costituire parti del medesimo valore complessivo, del valore del
refe, distinte solo quantitativamente. Qui non si tratta più della qualità,
della natura e del contenuto del lavoro, ma ormai soltanto della sua
quantità. E questa ha da essere semplicemente contata. Supponiamo che il
lavoro di filatura sia lavoro semplice, lavoro sociale medio. Più avanti
vedremo che l'ipotesi opposta non cambia niente alla cosa.
Durante il processo lavorativo il lavoro si converte continuamente
dalla forma dinamica in quella dell'essere, dalla forma del movimento in
quella dell'oggettività. Alla fine di un'ora il movimento della filatura si
presenta in una quantità determinata di refe, cioè in una quantità
determinata di lavoro; è un'ora di lavoro, oggettivata nel cotone. Diciamo
ora di lavoro; cioè dispendio di forza vitale del filatore durante un'ora,
poiché qui il lavoro della filatura conta soltanto in quanto dispendio di
forza-lavoro, non in quanto è il lavoro specifico del filare.
Ora, è d'importanza decisiva che per tutta la durata del processo,
cioè della trasformazione del cotone in refe, venga consumato soltanto il
tempo di lavoro socialmente necessario. Se in condizioni di produzione
normali, cioè in condizioni sociali medie, a libbre di cotone debbono essere
trasformate durante una ora lavorativa in b libbre di refe, solo la giornata
lavorativa che trasforma 12 a libbre di cotone in 12 b libbre di refe conta
come giornata lavorativa di dodici ore. Poiché soltanto il tempo di lavoro
socialmente necessario conta come creatore di valore.
Come il lavoro, anche la materia prima e il prodotto appaiono qui in
una luce del tutto differente da quella del punto di vista del processo
lavorativo vero e proprio. La materia prima si presenta qui come
assorbente di una determinata quantità di lavoro. Infatti essa si trasforma
in refe mediante questo assorbimento perché la forza-lavoro è stata spesa
in forma di filatura e le è stata aggiunta. Ma adesso il prodotto, il refe, è
ormai soltanto misura del lavoro assorbito dal cotone. Se in un'ora vien
filata ossia trasformata in una libbra e due terzi di refe una libbra e due
terzi di cotone, dieci libbre di refe indicano sei ore lavorative assorbite.
Determinate quantità di prodotto, fissate in base alla esperienza, non
rappresentano ormai altro che determinate quantità di lavoro, masse
determinate di tempo di lavoro cristallizzato. Ormai sono semplicemente
materializzazione d'un'ora, di due ore, d'un giorno di lavoro sociale.
12
Che il lavoro sia per l'appunto lavoro di filatura, la sua materia
prima il cotone e il suo prodotto il refe, qui diventa tanto indifferente
quanto che l'oggetto del lavoro sia anch'esso già prodotto, e quindi materia
prima. Se l'operaio fosse occupato nella miniera di carbone invece che nella
filanda, l'oggetto del lavoro, il carbone, sarebbe presente per natura.
Tuttavia una quantità determinata di carbone estratto dalla vena, p. es.,
un quintale, rappresenterebbe una quantità determinata di lavoro
assorbito.
Per la vendita della forza-lavoro si era presupposto che il suo valore
giornaliero fosse eguale a tre scellini; e che in questi fossero incorporate sei
ore lavorative, e che dunque per produrre la somma media dei mezzi di
sussistenza giornalieri del lavoratore fosse richiesta tale quantità di lavoro.
Ora, se il nostro filatore durante un'ora lavorativa trasforma una libbra e
due terzi di cotone in una libbra e due terzi di refe 1212, in sei ore
trasformerà dieci libbre di cotone in dieci libbre di refe. Quindi durante il
processo di filatura il cotone assorbe sei ore lavorative. Lo stesso tempo di
lavoro è rappresentato da una quantità d'oro di tre scellini. Dunque
mediante la filatura stessa viene aggiunto al cotone un valore di tre
scellini.
Guardiamo ora il valore complessivo del prodotto, cioè delle dieci
libbre di refe. In queste dieci libbre sono oggettivate due giornate lavorative
e mezza; due, contenute nel cotone e nel fuso, mezza, di lavoro assorbito
durante il processo della filatura. Il medesimo tempo di lavoro è
rappresentato in una massa d'oro di quindici scellini. Dunque il prezzo
adeguato al valore delle dieci libbre di refe ammonta a quindici scellini, il
prezzo di una libbra di refe a uno scellino e sei pence.
Il nostro capitalista si adombra: il valore del prodotto è eguale al
valore del capitale anticipato. Il valore anticipato non si è valorizzato, non
ha generato nessun plusvalore, e così il denaro non si è trasformato in
capitale. Il prezzo delle dieci libbre di refe è di quindici scellini, e quindici
scellini erano stati spesi al mercato per gli elementi costitutivi del prodotto,
cioè, il che è la stessa cosa, per i fattori del processo lavorativo: dieci
scellini per il cotone, due per la massa dei fusi logorati, e tre scellini per la
forza-lavoro. Non serve a niente che il valore del refe sia gonfiato, poiché
questo suo valore è soltanto la somma dei valori che prima erano distribuiti
fra il cotone, il fuso e la forza-lavoro; e da tale semplice addizione di valori
esistenti non può sorgere né ora né mai un plusvalore13. Ora questi valori
12 Le cifre sono qui del tutto arbitrarie.
13 Questa è la proposizione fondamentale sulla quale poggia la dottrina fisiocratica
della improduttività di ogni lavoro non agricolo, ed è inconfutabile per gli
economisti... di professione. « Questo modo d'imputare a una cosa sola il valore di
molte altre (per esempio, alla tela quel che consuma il tessitore), di ammucchiare
molti valori su di uno solo, per così dire, a strati, ha per effetto che quel valore
s'ingrossa d'altrettanto... II termine di addizione dipinge benissimo il modo col
quale si forma il prezzo delle opere della mano d'opera; questo prezzo non è altro
che un totale di più valori consumati e addizionati; ma addizionare non è
13
tono tutti concentrati su di una cosa sola, ma altrettanto accadeva per la
somma di denaro di quindici scellini, prima che questa si frantumasse
attraverso tre acquisti di merce.
In se e per sé questo risultato non è strano. Il valore di una libbra
di refe è uno scellino e sei pence, e quindi per dieci libbre di refe il nostro
capitalista avrebbe dovuto pagare sul mercato quindici scellini. Che egli
comperi la sua abitazione privata bell'e fatta, sul mercato, o che se la
faccia costruire, nessuna di queste due operazioni aumenterà il denaro
sborsato nel procurarsi la casa.
Forse il capitalista, che sa il fatto suo quanto a economia politica
volgare, dirà di aver anticipato il suo denaro con l'intenzione di farne più
denaro. Ma di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno, e tanto
varrebbe che avesse l'intenzione di far denaro senza produrre14. Minaccia
che non ci cascherà più. In futuro comprerà la merce bell'e fatta sul
mercato, invece di fabbricarla egli stesso. Ma se tutti i suoi fratelli
capitalisti faranno altrettanto, dove trovare la merce sul mercato? E non
può mangiare denaro. Si mette a catechizzare: Si rifletta alla sua
astinenza. Avrebbe potuto scialacquare i suoi quindici scellini. Invece, li ha
consumati produttivamente e ne ha fatto del refe. Ma in compenso, ha ben
del refe invece di rimorsi. E non deve a nessun costo ricadere nella parte
del tesaurizzatore che ci ha mostrato qual è il risultato dell'ascetismo. E
poi, dove non c'è niente, l'imperatore non ha più diritti. Qualunque possa
essere il merito della rinuncia del capitalista, non c'è nulla per pagarla a
parte, poiché il valore del prodotto che risulta dal processo lavorativo è
eguale soltanto alla somma dei valori delle merci immessevi. Se ne resti
dunque quieto pensando che della virtù la virtù è premio. Invece, il
capitalista diventa indiscreto. Il refe è inutile per lui. L'ha prodotto per
venderlo. E che lo venda; - oppure, più semplicemente ancora, in futuro
produca solo per il suo fabbisogno personale, come dice la ricetta che gli
ha prescritto il suo medico curante MacCulloch come mezzo sperimentato
contro l'epidemia della sovrapproduzione. Il capitalista s'inalbera: allora
l'operaio avrebbe creato dal nulla, con le sole sue braccia, i frutti del
lavoro, avrebbe prodotto merci dal nulla? Non è stato lui, il capitalista, a
dargli il materiale col quale e nel quale soltanto quegli può incarnare il suo
lavoro? E poiché la maggior parte della società consiste di questi nullatenenti,
non ha reso alla società, coi suoi mezzi di produzione, il suo cotone
e i suoi fusi, un servizio incommensurabile, e così all'operaio, che ha per
giunta provveduto di mezzi di sussistenza? E non deve mettere in conto
questo servizio? E l'operaio non gli ha reso il servizio di trasformare cotone
moltiplicare» (MERCIER DE LA RIVIÈRE, L'ordre naturel cit, p. 599).
14 Così p. es. il capitalista sottrasse nel 1844-47 parte del suo capitale alle imprese
produttive per giocarselo nelle speculazioni sulle azioni ferroviarie. Così, al tempo
della guerra civile americana, chiuse la fabbrica e gettò l'operaio sul lastrico, per
giocare alla Borsa del cotone di Liverpool.
14
e fuso in refe? Inoltre, qui non si tratta di servizi15. Un servizio non è altro
che l'effetto utile d'un valore d'uso, sia della merce, sia del lavoro16. Ma
quello che conta qui è il valore di scambio. Il capitalista ha pagato
all'operaio il valore di tre scellini. L'operaio gli ha restituito un equivalente
esatto nel valore di tre scellini aggiunto al cotone: gli ha restituito valore
per valore. Il nostro amico, che poco fa era ancora tanto fiero del suo
capitale, assume d'un tratto il contegno modesto del proprio operaio. Non
ha lavorato anche lui? Non ha compiuto il lavoro di sorveglianza, di
sovraintendenza nei confronti del filatore? E questo suo lavoro non crea
valore anch'esso? Il suo sorvegliante e il suo direttore si stringono nelle
spalle. Ma intanto il capitalista ha ripreso, ridendo allegramente, la sua
antica fisionomia. Ci ha voluto canzonare, con tutta quella litania. Non
gliene importa niente. Lascia questi sciocchi pretesti e questi vuoti sofismi
ai professori di economia politica, che proprio per questo son pagati. Egli è
un uomo pratico, che fuori degli affari non riflette sempre a quel che dice,
ma negli affari sa sempre quel che fa.
Vediamo un po' più da vicino. Il valore giornaliero della forza-lavoro
ammontava a tre scellini perché in esso è oggettivata una mezza giornata
lavorativa, cioè perché i mezzi di sussistenza necessari giornalmente alla
produzione della forza-lavoro costano una mezza giornata lavorativa. Ma il
lavoro trapassato, latente nella forza-lavoro, e il lavoro vivente che può
fornire la forza-lavoro, cioè i costi giornalieri di mantenimento della forzalavoro
e il dispendio giornaliero di questa sono due grandezze del tutto
distinte. La prima determina il suo valore di scambio, l'altra costituisce il
suo valore d'uso. Che sia necessaria una mezza giornata lavorativa per
tenerlo in vita per ventiquattro ore, non impedisce affatto all'operaio di
lavorare per una giornata intera. Dunque il valore della forza-lavoro e la
sua valorizzazione nel processo lavorativo sono due grandezze differenti. A
questa differenza di valore mirava il capitalista quando comperava la forzalavoro.
L'utile qualità di produrre refe e stivali, propria della forza-lavoro,
15 « Lascia pure celebrare, adornare, e lisciare... Ma chi prende più o meglio (di quel
che dia), ciò è usura, e si chiama aver fatto non servizio ma danno al suo prossimo,
come accade rubando e rapinando. Non tutto è servizio e beneficio al prossimo quel
che si chiama servizio e beneficio. Poiché un adultero e un'adultera si fan
reciprocamente gran servizio e compiacenza. Un cavalleggero fa gran servizio da
cavalleggero a un masnadiero incendiario aiutandolo a rapinare per le strade, a
saccheggiare le terre e le genti. I papisti rendono gran servizio ai nostri non
affogandoli tutti, non bruciandoli tutti, non assassinandoli tutti, non facendoli tutti
marcire in carcere, ma lasciandone vivere alcuni, o scacciandoli, o togliendo loro
tutto quel che hanno. Anche il diavolo rende grandi, incommensurabili servizi ai
suoi servitori... In conclusione il mondo è pieno di grandi, bei servizi e benefici
giornalieri » (MARTIN LUTERO, An die Pfarrherrn, wider den Wucher su predigen ecc.,
Wittenberg, 1540).
16 In Per la critica dell'economia politica, p. 14, ho osservato fra l'altro su questo
argomento: «Si capisce che "servizio" la categoria "servizio" (service) debba fare ad
economisti della specie di J. B. Say e di F. Bastiat ».
15
era per il capitalista soltanto la conditio sine qua non, poiché, per creare
valore, il lavoro dev'essere speso in forma utile: ma decisivo era invece il
valore d'uso specifico di questa merce, che è quello di esser fonte di valore,
e di più valore di quanto ne abbia essa stessa. Questo è il servizio specifico
che il capitalista se ne aspetta. E in questo egli procede secondo le eterne
leggi dello scambio delle merci. Di fatto, il venditore della forza-lavoro
realizza il suo valore di scambio e aliena il suo valore d'uso, come il venditore
di qualsiasi altra merce. Non può ottenere l'uno senza cedere l'altro.
Il valore d'uso della forza-lavoro, il lavoro stesso, non appartiene affatto al
venditore di essa, come al negoziante d'olio non appartiene il valore d'uso
dell'olio da lui venduto. Il possessore del denaro ha pagato il valore
giornaliero della forza-lavoro; quindi a lui appartiene l'uso di essa durante
la giornata, il lavoro di tutt'un giorno. La circostanza che il mantenimento
giornaliero della forza-lavoro costa soltanto una mezza giornata lavorativa,
benché la forza-lavoro possa operare, cioè lavorare, per tutta una giornata,
e che quindi il valore creato durante una giornata dall'uso di essa superi
del doppio il suo proprio valore giornaliero, è una fortuna particolare per il
compratore, ma non è affatto un'ingiustizia verso il venditore.
II nostro capitalista ha preveduto questo caso, che lo mette in
allegria. Quindi il lavoratore trova nell'officina non solo i mezzi di
produzione necessari per un processo lavorativo di sei ore, ma quelli per
dodici ore. Se dieci libbre di cotone hanno assorbito sei ore lavorative e si
sono trasformate in dieci libbre di refe, venti libbre di cotone assorbiranno
dodici ore di lavoro e si trasformeranno in venti libbre di refe.
Consideriamo il prodotto del processo lavorativo prolungato. Adesso nelle
venti libbre di refe sono oggettivate cinque giornate lavorative: quattro,
nella massa di cotone e di fusi consumata; una, assorbita dal cotone
durante il processo di filatura. Ma l'espressione in oro di cinque giornate
lavorative è: trenta scellini, cioè una sterlina e dieci scellini. Questo è
dunque il prezzo delle venti libbre di refe. La libbra di refe costa, come
prima, uno scellino e sei pence. Ma il totale del valore delle merci immesse
nel processo ammontava a ventisette scellini. Il valore del refe ammonta a
trenta scellini. Il valore del prodotto è cresciuto di un nono oltre il valore
anticipato per la sua produzione. Così ventisette scellini si sono
trasformati in trenta scellini. Han deposto un plusvalore di tre scellini. Il
colpo è riuscito, finalmente. Il denaro è trasformato in capitale.
Tutti i termini del problema sono risolti e le leggi dello scambio
delle merci non sono state affatto violate. Si è scambiato equivalente con
equivalente; il capitalista, come compratore, ha pagato ogni merce al suo
valore, cotone, massa dei fusi, forza-lavoro; poi ha fatto quel che fa ogni
altro compratore di merci; ha consumato il loro valore d'uso. Il processo di
consumo della forza-lavoro che insieme è processo di produzione della
merce, ha reso un prodotto di venti libbre di refe del valore di trenta
scellini. Il capitalista torna ora sul mercato e vende merce, dopo aver
comprato merce. Vende la libbra di cotone a uno scellino e sei pence, non
un quattrino più o meno del suo valore. Eppure trae dalla circolazione tre
scellini di più di quelli che vi ha immesso inizialmente. Tutto questo
svolgimento di trasformazione in capitale del denaro del nostro capitalista,
16
avviene e non avviene nella sfera della circolazione. Avviene attraverso la
mediazione della circolazione, perché ha la sua condizione nella compera
della forza-lavoro sul mercato delle merci; non avviene nella circolazione,
perché questa non fa altro che dare inizio al processo di valorizzazione, il
quale avviene nella sfera della produzione. E così « tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes possibles ».
Il capitalista, trasformando denaro in merci che servono per
costituire il materiale di un nuovo prodotto ossia servono come fattori del
processo lavorativo, incorporando forza-lavoro vivente alla loro morta
oggettività, trasforma valore, lavoro trapassato, oggettivato, morto, in
capitale, in valore autovalorizzantesi; mostro animato che comincia a «
lavorare » come se avesse amore in corpo.
Ma confrontiamo il processo di creazione di valore e il processo di
valorizzazione: quest'ultimo non è altro che un processo di creazione di
valore prolungato al di là di un certo punto. Se il processo di creazione di
valore dura soltanto fino al punto nel quale il valore della forza-lavoro
pagato dal capitale è sostituito da un nuovo equivalente, è processo
semplice di creazione di valore; se il processo di creazione di valore dura al
di là di quel punto, esso diventa processo di valorizzazione.
Inoltre, se confrontiamo il processo di creazione del valore col
processo lavorativo, quest'ultimo consiste nel lavoro utile, che produce
valori d'uso. Qui il movimento viene considerato qualitativamente, nel suo
modo e nella sua caratteristica particolari, secondo il suo fine e il suo
contenuto. Il medesimo processo lavorativo si presenta invece solo dal suo
lato quantitativo nel processo di creazione del valore. Qui si tratta ormai
soltanto del tempo del quale il lavoro abbisogna per condurre a termine le
sue operazioni, ossia della durata del dispendio utile di forza-lavoro. Qui
anche le merci che vengono immesse nel processo lavorativo non valgono
più come fattori materiali, determinati in base alla loro funzione, della
forza-lavoro operante per il proprio fine: contano ormai soltanto come
quantità determinate di lavoro oggettivato. Che sia contenuto nei mezzi di
produzione o che venga aggiunto mediante la forza-lavoro, il lavoro conta
ormai soltanto secondo la sua misura di tempo. Ammonta a tante ore,
tante giornate, ecc.
Tuttavia il lavoro conta solo in quanto il tempo consumato per la
produzione del valore d'uso è necessario socialmente. Ciò comprende vari
elementi. La forza-lavoro deve funzionare in condizioni normali. Se la
filatrice meccanica è il mezzo di lavoro per la filatura che predomina nella
società, non si può mettere fra le mani dell'operaio un filatoio a mulinello.
L'operaio non deve ricevere, invece di cotone di bontà normale, dello scarto
che si strappi ad ogni momento. In tutti e due i casi, egli consumerebbe
per la produzione di una libbra di rete più del tempo di lavoro socialmente
necessario, e questo tempo eccedente non creerebbe valore o denaro.
Tuttavia, il carattere normale dei fattori oggettivi del lavoro non dipende
dall'operaio, ma dal capitalista. Un'altra condizione è il carattere normale
della forza-lavoro stessa. Questa deve possedere, per la specialità nella
quale viene adoperata, la misura media prevalente di attitudine, rifinitura
e sveltezza. Ma il nostro capitalista ha comprato sul mercato del lavoro
17
forza-lavoro di bontà normale. Questa forza dev'essere spesa con la misura
media abituale di sforzo, nel grado d'intensità usuale in quella data
società. Il capitalista veglia a ciò con lo stesso scrupolo che mette in atto
perché non si sprechi tempo senza lavorare. Ha comprato la forza-lavoro
per un periodo determinato, e ci tiene ad avere il suo. Non vuole essere
derubato. E infine - e per questo lo stesso personaggio ha un proprio code
pénal - non ci deve essere nessun consumo irrazionale di materia prima e
di mezzi di lavoro, perché materiale o mezzi di lavoro sciupati
rappresentano quantità di lavoro oggettivato spese in maniera superflua, e
quindi non contano e non entrano nel prodotto della creazione del valore17.
Vediamo ora che la distinzione precedentemente ottenuta
attraverso l'analisi della merce, fra il lavoro in quanto crea valore d'uso, e il
medesimo lavoro in quanto crea valore, si è ora presentata come
distinzione fra i differenti aspetti del processo di produzione.
Il processo di produzione, in quanto unità di processo lavorativo e di
processo di creazione di valore, è processo di produzione di merci; in quanto
unità di processo lavorativo e di processo di valorizzazione, è processo di
17 Questa è una delle circostanze che rincarano la produzione fondata sulla
schiavitù. In questo tipo di produzione il lavoratore va distinto, secondo l'esatta
espressione degli antichi, soltanto come instrumentum vocale dall'animale,
instrumentum semivocale, e dall'inerte strumento di lavoro come instrumentum
mutum. Ma ci pensa lui a far sentire all'animale e allo strumento di lavoro che non
è loro eguale, ma è un uomo, e si procura, maltrattandoli e sciupandoli con amore
[con amore: in italiano nel testo], la sicurezza di quella differenza. Quindi in tale
modo di produzione vale come principio economico l'adoprare gli strumenti di
lavoro più rozzi, più pesanti, ma difficili a esser rovinati proprio per la loro goffa
pesantezza. Perciò, fino allo scoppio della guerra civile, negli stati schiavisti del
golfo del Messico si trovavano aratri di struttura cinese antica, che rimuovono il
terreno come fa il maiale o la talpa, ma non lo spaccano e non lo rivoltano. Cfr. J.
E. CAIRNES, The slave power, Londra, 1862, p. 46 sgg. L'OLMSTED, nel suo Seabord
slave states [p. 46 sgg.], racconta fra l'altro : « Mi sono stati mostrati attrezzi che
fra noi nessun uomo ragionevole permetterebbe appesantissero un lavoratore da lui
salariato: il loro peso eccessivo e la loro struttura grossolana renderebbero il lavoro,
a mio giudizio, più grave almeno del dieci per cento di quel che fanno gli attrezzi
ordinariamente usati da noi. E mi si assicura che non potrebbe esser fornito agli
schiavi niente di più leggero o meno rozzo, per la maniera trascurata e grossolana
con la quale gli schiavi ne usano, e che attrezzi come noi diamo costantemente ai
nostri lavoranti, trovandoci il nostro profitto, non durerebbero neppure un giorno
in un campo di grano della Virginia. Con tutto che quivi il terreno è più leggero e
più libero da pietre del nostro. Così pure, quando ho domandato perché nelle
fattorie i muli sono generalmente sostituiti ai cavalli, la prima ragione che ne è
stata data, e che è dichiaratamente anche la decisiva, è che i cavalli non possono
sopportare il trattamento che ricevono costantemente dai negri, mentre i muli
possono sopportare le bastonate o anche la perdita di un pasto o due ogni tanto,
senza risentirne materialmente, e non sentono il freddo e non si ammalano se sono
trascurati o sovraccaricati di lavoro. Ma non ho bisogno di andar oltre la finestra
della stanza dove scrivo, per vedere quasi di continuo un trattamento del bestiame
che assicurerebbe l'immediato licenziamento del guidatore da parte di quasi ogni
proprietario di bestiame nelle fattorie del Nord ».
18
produzione capitalistico, forma capitalistica della produzione delle merci.
Abbiamo già notato che per il processo di valorizzazione è del tutto
indifferente che il lavoro appropriatosi dal capitalista sia lavoro semplice,
lavoro sociale medio, oppure lavoro più complesso, lavoro di importanza
specifica superiore. Il lavoro che viene stimato come lavoro superiore, più
complesso, in confronto al lavoro sociale medio, è l'estrinsecazione d'una
forza-lavoro nella quale confluiscono costi di preparazione superiori, la cui
produzione costa più tempo di lavoro, e che quindi ha valore superiore a
quello della forza-lavoro semplice. Se il valore di questa forza è superiore,
essa si manifesterà anche in lavoro superiore e si oggettiverà quindi, negli
stessi periodi di tempo, in valori relativamente superiori. Tuttavia,
qualunque sia la differenza fondamentale fra lavoro di filatura e lavoro di
gioielleria, la porzione di lavoro per mezzo della quale il lavorante gioielliere
non fa che reintegrare il valore della propria forza-lavoro, non si distingue
affatto qualitativamente dalla porzione aggiuntiva di lavoro con la quale egli
crea plusvalore. In entrambi i casi, il plusvalore risulta soltanto attraverso
un'eccedenza quantitativa di lavoro, attraverso la durata prolungata del
medesimo processo produttivo, in un caso, processo di produzione di refe,
nell'altro, processo di produzione di gioielli18.
18 La differenza fra lavoro superiore e lavoro semplice, « skilled » e « unskilled labour
» poggia in parte su pure e semplice illusioni, o per lo meno su differenze che hanno
cessato da lungo tempo di essere reali e continuano a sussistere ormai soltanto
nella convenzione tradizionale; e in parte sulla situazione ancor più diseredata di
certi strati della classe operaia, che permette loro ancor meno che ad altri di
ottenere il valore della propria forza-lavoro. Qui le circostanze casuali hanno una
parte così grande che gli stessi generi di lavoro cambiano di rango. Dove p. es. la
sostanza fisica della classe operaia è indebolita e relativamente esaurita come
accade in tutti i paesi a produzione capitalistica sviluppata, i lavori brutali che
chiedono molta forza muscolare, salgono di rango nei confronti di lavori molto più
fini, che scendono al gradino del lavoro semplice: come p. es. il lavoro d'un
bricklayer (muratore) prende in Inghilterra un grado molto più alto di quello di un
tessitore di damasco. Dall'altra parte il lavoro di un fustian cutter (tagliatore di
fustagno), benché costi tanto sforzo corporeo e per giunta sia insalubre, figura
come lavoro « semplice ». Del resto, non ci si deve immaginare che il cosiddetto «
skilled labour » occupi un posto importante dal punto di vista quantitativo nel
lavoro nazionale. Il Laing calcola che in Inghilterra (e Galles) la vita di più di undici
milioni di persone s'appoggi su lavoro semplice. Detratti un milione di aristocratici
e un milione e mezzo di poveri, vagabondi, delinquenti, prostitute, ecc. dai diciotto
milioni del totale della popolazione, al tempo dello scritto del Laing, rimanevano
4.650.000 persone della classe media, con inclusione di persone che vivono
dell'interesse di piccoli investimenti, impiegati, scrittori, artisti, insegnanti, ecc. Per
ottenere questi quattro milioni e due terzi, egli annovera nella parte lavoratrice
della classe media, oltre i banchieri, ecc., anche gli « operai di fabbrica » meglio
pagati! Neppure i bricklayers (muratori) mancano fra i « lavoratori potenziati ». E
così rimangono gli undici milioni che si è detto (S. LAING, National distress ecc.,
Londra, 1844, [p. 51]). « La grande classe che non ha nulla da dare in cambio del
suo cibo fuor che lavoro ordinario, è la gran massa del popolo » (JAMES MILL
nell'articolo Colony in Supplement to the Encyclopaedia Britannica, 1831, [p. 8]).
19
D'altra parte, in ogni processo di creazione di valore il lavoro
superiore dev'essere ridotto sempre a lavoro sociale medio, p. es. una
giornata di lavoro superiore deve essere ridotta a x giornate di lavoro
semplice19. Dunque, con l'ipotesi che l'operaio adoperato dal capitale
compia lavoro sociale medio semplice si risparmia un'operazione superflua
e si semplifica l'analisi.
19 « Dove ci si riferisce al lavoro come misura del valore, s'implica necessariamente:
lavoro di un tipo particolare..., poiché è facile stabilire la proporzione nella quale gli
altri tipi di lavoro stanno con il primo » (Outlines of political economy, Londra,
1832, pp, 22, 23).
pensavo avessi un cuore magnus, ma se non rispondi hai il cuore di prio... ehm di pietra: così la guerra puo' essere pensata solo nel modo teorizzato da von Clausewitz, e non più come la Tenebra della ragione
ps: proviamo con la seduta spiritica?
oppure (e mi rivolgo a cerbert) provo con un incantesimo di evocazione? (solo che ho paura che con la magia selvaggia mi escano 4 cerbert :eek: )
Originariamente inviato da giovane acero
KARL MARX
IL CAPITALE
...
ehi ehi non vale, hai messo l'intelinea doppia!!! :nonsifa:
The March
25-05-2004, 15:39
ora comprendo... volete evocare cebert...
... tsk cosa sperate che torni con le lacrime agli okki leggendo post chilometrici?
http://march.altervista.org/Emotions/nonono2.gif
ragazzi offritegli della f:oink: :oink: a e lo vedrete tornare correndo :O
dunque ragazzi... un po' di pazienza... mi sto esercitando
http://www.der-zauberstein.de/neuer%20shop/rollenspiel/d&d/01dd41.jpg
giovane acero
25-05-2004, 15:45
Originariamente inviato da ni.jo
ehi ehi non vale, hai messo l'intelinea doppia!!! :nonsifa:
purtroppo il mio pc non riesce a garantire la banda massima di logorrea richiesta... proviamo con un esca a base di bagna cauda?
Originariamente inviato da giovane acero
purtroppo il mio pc non riesce a garantire la banda massima di logorrea richiesta... proviamo con un esca a base di bagna cauda?
va bene ogni tentativo
http://www.portlandwine.com/bagnacauda_crudites.gif
bluelake
25-05-2004, 15:49
Originariamente inviato da giovane acero
purtroppo il mio pc non riesce a garantire la banda massima di logorrea richiesta...
vediamo se il mio ci riesce...
Amateur Radio Directory
Legislazione italiana - Italians Laws - Leyes italianas - Lois Italiennes
D. L. 1 agosto 2003, n. 259
Decreto legislativo recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2003)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l’articolo 2 bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell’UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n.172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del (data non presente - A.R.D.);
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie , di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
emana il seguente decreto legislativo
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
i) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o un’importante parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
u) operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
Art. 3 - Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Art. 4 - Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
Art. 5 - Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata “Conferenza Unificata”), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall’ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.
Art. 6 - Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
omissis
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Capo VII - RADIOAMATORI
Art. 134 - Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135 - Tipi di autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136 - Patente
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 137 - Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138 - Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 139 - Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140 - Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141 - Calamità - contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.
Art. 142 - Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143 - Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144 - Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore.
Art. 145 - Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
omissis
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 218 - Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da “i servizi di telecomunicazioni” fino a “diffusione sonora e televisiva via cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle comunicazioni”,
b) all’articolo 2, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
c) all’articolo 7, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole “e di telecomunicazioni”; il comma 2 è soppresso;
e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole “della convenzione internazionale delle telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
g) all’articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”
i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da “telegrafici e radioelettrici” fino a “servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";
j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
k) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
l) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
n) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
o) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
p) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre 1992;
j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997;
o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
q) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
z) l’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
bb) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell’8 agosto 2000;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
dd) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Art. 219 - Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 220 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all’occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, nonché l’allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato n. 11;
e) con deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
Art.221 - Entrata in vigore
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati al codice delle comunicazioni elettroniche (direttamente dal sito del Ministero)
Ministero delle Comunicazioni 19/09/2003
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Proviamo Bet, non è un indea sbaliata, si può tentare con questo, che a differenza di altri Grimori non ha subito rimaneggiamenti da parte della Chiesa durante tutti questi secoli anche perchè in esso non si trovano riferimenti demoniaci ma bensì tratta delle potenze angeliche, quindi prettamente pragmatiche che dominano i 4 punti cardinali chiamati "torri" o "parti del mondo", e il modo di servirsene, in nome dell'Altissimo, (ma anche a scopi più terreni e laici!) a favore sia del prossimo che a favore personale, per l'ottenimento di qualsiasi desiderio che non sia mosso da sentimenti di rivalsa o perfidia (e questo chiude il cerchio)
In realtà si tratta dell'ultima parte meno conosciuta del Lemegeton, il trattato sulle evocazioni sia demoniache che angeliche, e in particolare descrive il modo di realizzare un talismano, l' Almadel, impiegato per l'evocazione degli spiriti angelici, associato ad altri strumenti particolari come i colori, le erbe, le candele, gli incensi, le pietre e i Salmi (soprattutto se molto lunghi) a loro collegati.
Come insegna la legge ermetica "Come in alto così in basso", scopriamo che il mondo fisico è strettamente collegato con i Mondi Superiori oltre che esserne un riflesso: ergo i parallelismi e i nessi tra le Cose.
In magia questa viene definita Legge Analogica o delle Corrispondenze.
Attraverso di essa si comprende quanto il riflesso angelico si rispecchi in molte cose del nostro mondo e che quindi essi sono molto più vicini a noi di quanto crediamo.
Questo libro fu scritto per trovare la strada per comunicare con gli Angeli e renderli intercessori tra noi e la nostra elevazione spirituale che passa anche attraverso le soddisfazioni lecite terrene.
"Non pregate per ottenere alcuna cosa che sia contraria a Dio e alle Sue leggi, bensì ciò che Dio accorda secondo la consuetudine o il corso della natura: questo potete desiderarlo e ottenerlo. ...
Rammenta che vi sono dodici Prìncipi, oltre a quelli delle quattro Parti del mondo; e si spartiscono tra loro gli offici, e ognuno governa trenta giorni ogni anno. Sarà vano chiamare uno degli Angeli, se non è il tempo di colui che lo governa.
Perché ogni Coro o Torre ha il suo tempo limitato, secondo i dodici segni dello zodiaco; ed è in quel Segno del Sole che quell’Angelo o gli Angeli appartenenti al Segno hanno dominio. ...
I Cori hanno nome e carattere formato dalla sostanza dei cieli. Perché quando gli Angeli odono i nomi di Dio che sono loro attribuiti, li odono in virtù di tale carattere. Perciò è vano chiamare qualunque Angelo o Spirito, a meno che non si sappia con quale nome chiamarlo."
http://www.bethelux.it/images/almadel.jpg
CERBERT!
giovane acero
25-05-2004, 15:56
Originariamente inviato da bluelake
vediamo se il mio ci riesce...
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Legislazione italiana - Italians Laws - Leyes italianas - Lois Italiennes
Ellapeppa! :eek:
niente da fare... stiamo chiaramente sbagliando qualcosa
in particolare a me durante il primo tentativo di evocazione è apparso questo utente http://forum.hwupgrade.it/member.php?s=&action=getinfo&userid=26043
al secondo tentativo mi è apparso Casarini... che spavento! ho dovuto rimediare subito con un l'incantesimo di "disintegrazione"
Originariamente inviato da Bet
niente da fare... stiamo chiaramente sbagliando qualcosa
in particolare a me durante il primo tentativo di evocazione è apparso questo utente http://forum.hwupgrade.it/member.php?s=&action=getinfo&userid=26043
al secondo tentativo mi è apparso Casarini... che spavento! ho dovuto rimediare subito con un l'incantesimo di "disintegrazione"
a me è andata pure peggio
http://gold.br.inter.net/gilbert/images/new/cerberus.jpg
mi sono un pò cacato in mano. :O
Originariamente inviato da ni.jo
a me è andata pure peggio
http://gold.br.inter.net/gilbert/images/new/cerberus.jpg
mi sono un pò cacato in mano. :O
Secondo me dipende dal fatto che coso che hai usato esclude riferimenti demoniaci, bensì tratta delle potenze angeliche... guarda un po' con che hai a che fare...
"Cerbero, fiera crudele e diversa,
con tre gole caninamente latra
15 sovra la gente che quivi è sommersa.
Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,
e ’l ventre largo, e unghiate le mani;
18 graffia li spirti ed iscoia ed isquatra.
Urlar li fa la pioggia come cani;
de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo;
21 volgonsi spesso i miseri profani.
Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci le sanne;
24 non avea membro che tenesse fermo.
E ’l duca mio distese le sue spanne,
prese la terra, e con piene le pugna
27 la gittò dentro a le bramose canne.
Qual è quel cane ch’abbaiando agogna,
e si racqueta poi che ’l pasto morde,
30 ché solo a divorarlo intende e pugna,
cotai si fecer quelle facce lorde
de lo demonio Cerbero, che ’ntrona
33 l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde.
Noi passavam su per l’ombre che adona
la greve pioggia, e ponavam le piante"
io credo che potrebbe essere deciso Stefano Giammarco con un suo cantico canzonatorio per stanarlo dal suo canto
bluelake
25-05-2004, 16:24
Originariamente inviato da giovane acero
Ellapeppa! :eek:
nulla può esseer lasciato intentato...
ma soprattutto, chi è cerbert che non mi ricordo? è quello che difendeva sempre Berlusconi, no? :confused:
ALBIZZIE
25-05-2004, 16:40
Originariamente inviato da ni.jo
Manchi ormai da tanto tempo...
Dai ciccio torna che non se ne può più, lascia stare quelle cartacce tanto la pensione è un utopia, una meta irraggiungibile, un sogno evanescente.
sarà. ma io da un po' di tempo ho la linea bella fluida, collegamenti veloci, pagine che si caricano in un batter d'occhio e cosa più importante riesco a leggere le pagine dei topic in 30 secondi circa (a parte quando ci mette lo zampino anakin).
:p
Originariamente inviato da ALBIZZIE
sarà. ma io da un po' di tempo ho la linea bella fluida, collegamenti veloci, pagine che si caricano in un batter d'occhio e cosa più importante riesco a leggere le pagine dei topic in 30 secondi circa (a parte quando ci mette lo zampino anakin).
:p
eretico disfattista e pure un pò falso comunista: ti sei fatto l'adsl, vero?:mad:
ALBIZZIE
25-05-2004, 16:47
nella mia landa desolata l'adsl è solo un miraggio. :cry:
grazie a telzozz
giovane acero
25-05-2004, 17:03
allora proviamo con:
http://www.nakataimpastato.com/inner/fda/inside/pictures/pics/fabrizio_de_andre07.jpg
Originariamente inviato da giovane acero
proviamo con:
http://www.colleziona.com/home/modernariato/images/sm_11.jpg
ma Lui non è comunista è un anarchico pragmatico.:O
log out
mio dio!!!! :eek:
ma siete PALLOSISSIMI!!!!!!! :eekk:
mi rifiuto di leggere anche una sola parola dei papiri che avete postato.
:mad:
[Sottofondo orchestrale roboante, archi e grancassa, accenno di ottoni]
[FWHOOOOOOOOMMMM] [onomatopea di deflagrazione, fumogeni]
E DUNQUE! CHI OSA EVOCARMI??
QUAL'AUDACE MI RICHIAMA DAL MIO SONNO MILLENARIO!
CHI E' TANTO ARDITO DA SFIDARE LE LEGGI DEL TEMPO E, SOPRATTUTTO, DELLO SPAZIO?
CHI EBBE LA BALDANZA DI ROMPERE I SIGILLI, E QUALCOS'ALTRO, DEL SILENZIO CON I RITUALI OSCURI DELLA LOGORREA?
insomma, ragà, chi è quel rompico... ?
AAAAAAHHH! MIEI DISCEPOLI! MIEI ARDIMENTOSI SEGUACI! IN VERITA' VI DICO CHE IL TEMPO DEL RITORNO E VICINO! POICHE' SE UNA PIANTA NON MUORE SENZA DARE FRUTTO, NON TUTTI I GATTI FRETTOLOSI FANNO I MICINI CIECHI!
I MIEI NEMICI...
[tuono]
PAGHERANNO!!!
CONOSCERANNO LA PAURA!
CONOSCERANNO LA DISPERAZIONE!
CONOSCERANNO LA NOIA!
CONOSCERANNO IL VERBO MA ANCHE SOGGETTO E PREDICATO IN DOSI ABBONDANTI!!
IL TEMPO
[altro tuono]
GIUNGERA'!
[ora però, vado, che si sta mettendo al brutto!]
:D :sofico: :D
:ave:
EGLI VIVE!
e proverbizza peggio di Paolo Bitta...:D
ALBIZZIE
25-05-2004, 18:09
Originariamente inviato da ni.jo
:ave:
EGLI VIVE!
e proverbizza peggio di Paolo Bitta...:D
http://www.badnet.it/comici/aldo_giova_giaco/aldo.jpg
NON-CI-POS-SO-CRE-DE-RE!!!
dopo settimane quasi mesi di silenzio ce la siamo cavata con una 20 di righe (anche se ha scritto grande per far sembrare di più) . :D
Originariamente inviato da Bet ma se non rispondi hai il cuore di prio... ehm di pietra
Uh? ma se sono tenero e delicato come il culetto di un bambino :what: :D
edit! Appello tardivo e non necessario!
Potro' tornare a rispondere "gli ultimi 10 post di Cerbert" alla domanda "qual e' l'ultimo libro che hai letto". Se torna anche Magnus smetto di andare in libreria, e mi edulcoro gratuitamente! :D
giovane acero
25-05-2004, 18:50
:ave:
:cry: <----- lacrime di commozione miste a un moscerino preso in un occhio in bicicletta. (io in bicicletta, non il moscerino)
Egli dunque è tornato!
Tremate, miscredenti!
ClauDeus
25-05-2004, 19:32
Originariamente inviato da cerbert
[Sottofondo orchestrale roboante, archi e grancassa, accenno di ottoni]
[FWHOOOOOOOOMMMM] [onomatopea di deflagrazione, fumogeni]
E DUNQUE! CHI OSA EVOCARMI??
QUAL'AUDACE MI RICHIAMA DAL MIO SONNO MILLENARIO!
CHI E' TANTO ARDITO DA SFIDARE LE LEGGI DEL TEMPO E, SOPRATTUTTO, DELLO SPAZIO?
CHI EBBE LA BALDANZA DI ROMPERE I SIGILLI, E QUALCOS'ALTRO, DEL SILENZIO CON I RITUALI OSCURI DELLA LOGORREA?
insomma, ragà, chi è quel rompico... ?
AAAAAAHHH! MIEI DISCEPOLI! MIEI ARDIMENTOSI SEGUACI! IN VERITA' VI DICO CHE IL TEMPO DEL RITORNO E VICINO! POICHE' SE UNA PIANTA NON MUORE SENZA DARE FRUTTO, NON TUTTI I GATTI FRETTOLOSI FANNO I MICINI CIECHI!
I MIEI NEMICI...
[tuono]
PAGHERANNO!!!
CONOSCERANNO LA PAURA!
CONOSCERANNO LA DISPERAZIONE!
CONOSCERANNO LA NOIA!
CONOSCERANNO IL VERBO MA ANCHE SOGGETTO E PREDICATO IN DOSI ABBONDANTI!!
IL TEMPO
[altro tuono]
GIUNGERA'!
[ora però, vado, che si sta mettendo al brutto!]
:D :sofico: :D
:ave: :ave: :ave: :ave: :ave:
Felice di rileggerti! :)
Questo forum stava perdendo molto! :)
Trova un po di tempo per noi. ;)
http://www.necromancer.org/newnecs/pics/lich.jpg
lo sapevo... lo sapevo che avevo sbagliato pagina nel libro delle evocazioni... porca pupazza...
il mostro... il morto, è risorto come "non morto"
azz... adesso vediamo di fare qualcosa per ricacciarlo nell'ade
mmh, sfogliamo... questa no.... questa neppure... sì, proviamo con questa
"ucci, ucci... sento odor di cristianucci"
speriamo che funzioni... :D
-kurgan-
25-05-2004, 21:13
si sente la mancanza di cerbert ;)
von Clausewitz
26-05-2004, 01:51
dai cerbert torna
non te ne puoi andare così!
dopo che se ne è andato magnuspictorfecit, se te ne vai via tu, non so più con chi prendermela :cry: :D
Originariamente inviato da von Clausewitz
dai cerbert torna
non te ne puoi andare così!
dopo che se ne è andato magnuspictorfecit, se te ne vai via tu, non so più con chi prendermela :cry: :D
ci sono sempre io amore! :flower:
compagno cerbert, torna tra noi!
http://radio.weblogs.com/0001015/images/2002/09/21/lenin.jpg
:sofico: :D
von Clausewitz
26-05-2004, 02:40
Originariamente inviato da GioFX
ci sono sempre io amore! :flower:
tse, grazie caro, ma non è la stessa cosa, loro mi davano più filo da torcere :sofico: ;) :)
StefAno Giammarco
26-05-2004, 03:00
Originariamente inviato da von Clausewitz
tse, grazie caro, ma non è la stessa cosa, loro mi davano più filo da torcere :sofico: ;) :)
Evvabé, chi si accontenta gode :D
StefAno Giammarco
26-05-2004, 03:03
Originariamente inviato da giovane acero
... Catone...
Come hai fatto a sapere che di cognome fa Catone? :D :D :D
(Questa la capisce solo Cerbert per cui... lassate perde.)
Con l'eccezione di StefAno, di cui già sapevo, mi si stringe il cuore a vedere quanti mi vogliono bene e, soprattutto, NON HANNO UNA CEPPA DI MEGLIO DA FARE!
:D :sofico: :D
Alessandro Bordin
26-05-2004, 09:02
Originariamente inviato da cerbert
Con l'eccezione di StefAno, di cui già sapevo, mi si stringe il cuore a vedere quanti mi vogliono bene e, soprattutto, NON HANNO UNA CEPPA DI MEGLIO DA FARE!
:D :sofico: :D
Ho fatto bene a lurkare e non postare, così non rientro nell'ultima vil categoria :D
Nevermind
26-05-2004, 09:05
Originariamente inviato da cerbert
Con l'eccezione di StefAno, di cui già sapevo, mi si stringe il cuore a vedere quanti mi vogliono bene e, soprattutto, NON HANNO UNA CEPPA DI MEGLIO DA FARE!
:D :sofico: :D
Ci sarei stato pure io ma fatalità avevo di meglio da fare... dovevo pulire la fossa biologica :D :D :D
Saluti.
bluelake
26-05-2004, 09:05
Originariamente inviato da cerbert
Con l'eccezione di StefAno, di cui già sapevo, mi si stringe il cuore a vedere quanti mi vogliono bene e, soprattutto, NON HANNO UNA CEPPA DI MEGLIO DA FARE!
:D :sofico: :D
quando tu postavi interminabili fiumi di parole* io avevo da fare, adesso tu** sei quello che ha da fare... la vita è adesso***, una ruota che gira :D
*=dotta citazione dai Jalisse
**=dotta citazione da Eros Ramazzotti
***=dotta citazione da Claudio Baglioni
non citare più ti pregoooo :asd:
Originariamente inviato da bluelake
quando tu postavi interminabili fiumi di parole* io avevo da fare, adesso tu** sei quello che ha da fare... la vita è adesso***, una ruota che gira :D
*=dotta citazione dai Jalisse
**=dotta citazione da Eros Ramazzotti
***=dotta citazione da Claudio Baglioni
[EDIT+BAN]*
*=dotta citazione da G.P. Galeazzi
:eek: :fuck: :D
aquilante
26-05-2004, 09:09
Originariamente inviato da cerbert
[EDIT+BAN]*
*=dotta citazione da G.P. Galeazzi
:eek: :fuck: :D
L'antispam mi ha avvisato stamane...
Cosa succede mai??? :D :D
bluelake
26-05-2004, 09:16
Originariamente inviato da cerbert
[EDIT+BAN]*
*=dotta citazione da G.P. Galeazzi
:eek: :fuck: :D
:nonsifa: per rimanere in stile dovevi citare Marco Masini :D
dr-omega
26-05-2004, 09:29
...ma anche no...;) :D :P
Originariamente inviato da von Clausewitz
tse, grazie caro, ma non è la stessa cosa, loro mi davano più filo da torcere :sofico: ;) :)
:mad:
Originariamente inviato da cerbert
Con l'eccezione di StefAno, di cui già sapevo, mi si stringe il cuore a vedere quanti mi vogliono bene e, soprattutto, NON HANNO UNA CEPPA DI MEGLIO DA FARE!
:D :sofico: :D
Toh allora alla fin fine hanno trovato la formula giusta x riportarti in questa valle di lacrime ;) :D ......
....... klatuuu barada nichto ....
:D :D :D
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