cesar29
20-05-2004, 19:05
Se ne è parlato poco o niente in sede di discussione e di successiva approvazione ma dal 15 aprile vige un nuovo obbligo per i possessori di siti Internet: è stata infatti approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 106/2004, "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" che introduce l'obbligo di registrazione dei contenuti di qualunque sito web presso le biblioteche di Roma e Firenze. LA sanzione da pagare in caso nel caso non ci si attiene al disposto normativo è pari anche a 1500 euro.
Nella legge tra i documenti inclusi nell'elenco delle pubblicazioni da depositare sono inclusi i “documenti diffusi tramite rete informatica”, dunque i siti web.
La legge lascia comunque libera interpretazione e questo crea non poche controversie circa la possibilità di giudicare possibile l'esclusione dalla sanzione o meno: per esempio, la legge dice che la sanzione pecuniaria è commisurata al valore commerciale del documento per cui in base a ciò verrebbero esentati dal deposito, e quindi dalla multa, i siti web che producono informazioni di qualsiasi tipo ma gratuite mentre invece non sarebbero esentati i siti in qualche modo a pagamento o contenenti banner pubblicitari La legge prevede comunque che entro sei mesi dalla pubblicazione venga emanata una direttiva riguardante “i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti”; L’Unione nazionale dei consumatori ha dichiarato che “tutto quello previsto dalla legge si risolverà in un obbligo inutile e fastidioso” per chi ha un sito internet anche perché "le due biblioteche centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilità di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti".
Il testo completo della legge può essere scaricato all’indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm
Nella legge tra i documenti inclusi nell'elenco delle pubblicazioni da depositare sono inclusi i “documenti diffusi tramite rete informatica”, dunque i siti web.
La legge lascia comunque libera interpretazione e questo crea non poche controversie circa la possibilità di giudicare possibile l'esclusione dalla sanzione o meno: per esempio, la legge dice che la sanzione pecuniaria è commisurata al valore commerciale del documento per cui in base a ciò verrebbero esentati dal deposito, e quindi dalla multa, i siti web che producono informazioni di qualsiasi tipo ma gratuite mentre invece non sarebbero esentati i siti in qualche modo a pagamento o contenenti banner pubblicitari La legge prevede comunque che entro sei mesi dalla pubblicazione venga emanata una direttiva riguardante “i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti”; L’Unione nazionale dei consumatori ha dichiarato che “tutto quello previsto dalla legge si risolverà in un obbligo inutile e fastidioso” per chi ha un sito internet anche perché "le due biblioteche centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilità di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti".
Il testo completo della legge può essere scaricato all’indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm