View Full Version : Multe e patente a punti
Salve ragazzi..mi hanno mandato una multa a casa perchè mi hanno beccato con le telecamere in una zona a traffico limitato...
Qualcuno sa se tolgono anke i punti della patente o no???
e come fanno a sapere chi era il guidatore?
Bilancino
13-04-2004, 20:54
Originariamente inviato da kaioh
e come fanno a sapere chi era il guidatore?
Mia sorella è al sicuro con la patente, la macchina è intestata a mia madre che non ha più la patente..........quindi i punti non vengono tolti perchè non si può sapere chi guida.......:D
Ciao
Originariamente inviato da Francvs
Salve ragazzi..mi hanno mandato una multa a casa perchè mi hanno beccato con le telecamere in una zona a traffico limitato...
Qualcuno sa se tolgono anke i punti della patente o no???
Curiosità: quanto ti è arrivato di multa? Te lo chiedo perchè mi sa che ho guidato (inconsapevolmente) in una zona a traffico limitato... che bello... la mia prima multa... :D
Ciao. :)
Originariamente inviato da TriacJr
Curiosità: quanto ti è arrivato di multa? Te lo chiedo perchè mi sa che ho guidato (inconsapevolmente) in una zona a traffico limitato... che bello... la mia prima multa... :D
Ciao. :)
tieniti forte sono 79 euro per ogni telecamera che ti becca.....io ne ho prese 2......:mad:
Originariamente inviato da Francvs
tieniti forte sono 79 euro per ogni telecamera che ti becca.....io ne ho prese 2......:mad:
E dopo quanto tempo ti sono arrivate le multe?Mi sa che hanno beccato pure me....
Originariamente inviato da Francvs
tieniti forte sono 79 euro per ogni telecamera che ti becca.....io ne ho prese 2......:mad:
Mmm... sperem... ma queste telecamere sono nascoste? Non mi pare di averne viste... ne ho viste nelle corsie preferenziali e basta...
Grazie e ciao. :)
Ah... e dopo quanto tempo ti sono arrivate? Scusa se rompo le OO. :D
Ciao. :)
I punti vengono scalati solo se il guidatore è identificato....... ;)
Non li tolgono a chi è intestata la macchina?
Originariamente inviato da kaioh
e come fanno a sapere chi era il guidatore?
li tolgono al proprietario... il proprietario a sua volta può comunicare chi era realmente alla guida e fare decurtare a lui i punti...
>bYeZ<
Bilancino
13-04-2004, 23:00
Originariamente inviato da FreeMan
li tolgono al proprietario... il proprietario a sua volta può comunicare chi era realmente alla guida e fare decurtare a lui i punti...
>bYeZ<
Ma se il proprietario non ha la patente la pula si attacca.......:D
Ciao
Originariamente inviato da FreeMan
li tolgono al proprietario... il proprietario a sua volta può comunicare chi era realmente alla guida e fare decurtare a lui i punti...
>bYeZ<
No no....... ragiona...... pensa la mia che è intestata alla società... che cosa uscirebbe fuori :D
Bilancino
13-04-2004, 23:18
Originariamente inviato da Italy
No no....... ragiona...... pensa la mia che è intestata alla società... che cosa uscirebbe fuori :D
e la società sapendo che la macchina la usi te ti avverto e ti rigirano il problema........
Non sono sicuro ma se è così allora tutti passiamo con rosso o superiamo i limiti così a meno di contestazione immediata non possono mai essere tolti i punti.
Ciao
Originariamente inviato da Bilancino
Ma se il proprietario non ha la patente la pula si attacca.......:D
Ciao
:sofico:
Originariamente inviato da Italy
No no....... ragiona...... pensa la mia che è intestata alla società... che cosa uscirebbe fuori :D
c'è poco da ragionare... il codice della strada è chiaro :D
>bYeZ<
Originariamente inviato da FreeMan
li tolgono al proprietario... il proprietario a sua volta può comunicare chi era realmente alla guida e fare decurtare a lui i punti...
>bYeZ<
a chi è intestata al pra intendi .
Scherzi ? quello che hai detto mi sembra troppo assurdo:mbe:
Originariamente inviato da kaioh
a chi è intestata al pra intendi .
Scherzi ? quello che hai detto mi sembra troppo assurdo:mbe:
il proprietario della macchina che è il responsabile della stessa... mi pare anche ovvio... ;)
>bYeZ<
Originariamente inviato da FreeMan
... mi pare anche ovvio... ;)
>bYeZ<
:fiufiu:
se una cosa è di tua proprietà ne sei il responsabile... cosa ti sfugge di questa normale regola di vita? ;)
>bYeZ<
nemorino
14-04-2004, 01:58
art. 126bis c.d.s
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida [...] La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo , salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a sua carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
infatti... non è che lo dicevo tanto per dire :D
non mi andava di cercare la legge... ;)
>bYeZ<
Originariamente inviato da FreeMan
se una cosa è di tua proprietà ne sei il responsabile... cosa ti sfugge di questa normale regola di vita? ;)
>bYeZ<
avevo ben capito cosa hai detto nel quote , quel :fiufiu: sta ad indicare che in pratica non sempre è cosi .
Originariamente inviato da nemorino
art. 126bis c.d.s ;............. nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo , .............
pure il ricatto :( :(
se uno fornisce gli estremi di una persona deceduta?
nemorino
14-04-2004, 02:17
Originariamente inviato da kaioh
pure il ricatto :( :(
addirittura.. il ricatto....
ChristinaAemiliana
14-04-2004, 02:25
Il ricatto? :wtf:
Originariamente inviato da nemorino
addirittura.. il ricatto....
v. tr.
1 estorcere a qualcuno denaro, favori, vantaggi con la minaccia di rivelazioni compromettenti o di altre azioni che lo danneggino
2 (scherz.) chiedere qualcosa in modo che non si possa rifiutare
3 (ant.) riscattare ||| ricattarsi v. rifl. (lett.) vendicarsi: ricattarsi delle sofferte prepotenze (NIEVO).
http://www.garzantilinguistica.it/digita/parola.html?cerca=1&sinonimi=0&parola=ricattare&image.x=0&image.y=0
Se tu non fai la spia (vantaggio per lo stato) allora ti decurto i punti a te indipendentemente se eri te alla guida.{azioni che lo danneggino}
:mbe:
Originariamente inviato da kaioh
avevo ben capito cosa hai detto nel quote , quel :fiufiu: sta ad indicare che in pratica non sempre è cosi .
ok.. ma non volevo per forza parlare delle solite cose "all'italiana"...
>bYeZ<
ChristinaAemiliana
14-04-2004, 02:29
Be', diciamo una testimonianza estorta...:p
Originariamente inviato da kaioh
http://www.garzantilinguistica.it/digita/parola.html?cerca=1&sinonimi=0&parola=ricattare&image.x=0&image.y=0
Se tu non fai la spia (vantaggio per lo stato) allora ti decurto i punti a te indipendentemente se eri te alla guida.{azioni che lo danneggino}
:mbe:
mah... per me stai :mc:
mi pare un'azione lecita.. in questo caso...
>bYeZ<
a proposito , se uno compra la macchina in leasing, a chi è intestata?
Bilancino
14-04-2004, 02:31
Noi intestiamo tutte le macchine a mia madre, che non ha la patente, e poi lei smemorata non sa chi guidava e così i punti non vengono tolti a nessuno.............:D
Ciao
nemorino
14-04-2004, 02:31
mi sembra un'interpretazione abbastanza estensiva...
quindi.... tutte le leggi che prevedano una sanzione sarebbero "ricatti"
quindi anche
se non paghi le tasse ti infliggo una sanzione ?
ChristinaAemiliana
14-04-2004, 02:33
Ragazzi, fate attenzione se vi capita di passare dalle parti di Frosinone, pare che giri una famiglia di pirati della strada...:D :D :D
nemorino
14-04-2004, 02:33
Originariamente inviato da kaioh
a proposito , se uno compra la macchina in leasing, a chi è intestata?
di regola risponde il locatario per ogni situazione che riguardi l'auto.... l'auto è inetstata alla società di leasing ma i punti li perde il locatario ovvero colui che ha in godimento l'automobile oppure in parole povere "chi ha acquistato l'auto in leasing" ;)
ChristinaAemiliana
14-04-2004, 02:35
Cmq è già strana l'idea che una persona priva di patente possa intestarsi una macchina che quindi avrà, per così dire, un utilizzatore reale misterioso...
Originariamente inviato da FreeMan
mah... per me stai :mc:
mi pare un'azione lecita.. in questo caso...
>bYeZ<
sai che potrebbe nascere il mercato dei punti patente?
AAA vendesi punti patente per auto pizzicata con guidatore non identificato.Fornisco alibi e numero patente previo pagamento di 200€ per punto .:fagiano:
nemorino
14-04-2004, 02:37
Originariamente inviato da Bilancino
Noi intestiamo tutte le macchine a mia madre, che non ha la patente, e poi lei smemorata non sa chi guidava e così i punti non vengono tolti a nessuno.............:D
Ciao
vedrai che troveranno una soluzione....
:D
ad esempio per evitare che si aggirasse la regola intestando le auto a persone giuridiche, si può decidere di pagare tot euro per ogni punto oppure, come sopra, indicare l'identità del conducente del veicolo
inoltre se la multa è presa con l'autovelox e c'è la foto, quando la persona indicata è "incompatibile" con quella della foto, i punti vengono levati al proprietario (che rischia pure un'incriminazione)
Originariamente inviato da nemorino
mi sembra un'interpretazione abbastanza estensiva...
quindi.... tutte le leggi che prevedano una sanzione sarebbero "ricatti"
quindi anche
se non paghi le tasse ti infliggo una sanzione ?
adesso la metto io la :mc:
di solito la legge prevede che la sanzione la paghi chi s'è procurato la sanzione.
Se tu non paghi le tasse la sanzione arriva a te mica ad un altro.
ChristinaAemiliana
14-04-2004, 02:42
Originariamente inviato da kaioh
sai che potrebbe nascere il mercato dei punti patente?
AAA vendesi punti patente per auto pizzicata con guidatore non identificato.Fornisco alibi e numero patente previo pagamento di 200€ per punto .:fagiano:
Guarda che i truschini già si fanno eccome...:p
Un collega di Freeman era già sceso a 10 punti ed è stato pizzicato di nuovo in questi giorni...gli avrebbero tolto altri 2 punti, ma si è messo d'accordo con la madre (che guida ai 30 all'ora e mai correrà il rischio di perdere punti) e li farà togliere a lei...;)
Originariamente inviato da ChristinaAemiliana
Guarda che i truschini già si fanno eccome...:p
Un collega di Freeman era già sceso a 10 punti ed è stato pizzicato di nuovo in questi giorni...gli avrebbero tolto altri 2 punti, ma si è messo d'accordo con la madre (che guida ai 30 all'ora e mai correrà il rischio di perdere punti) e li farà togliere a lei...;)
sai quanti nonni che dovranno rifare la patente?
Originariamente inviato da kaioh
Se tu non paghi le tasse la sanzione arriva a te mica ad un altro.
almeno facciamo esempio corretti ;) non è la stessa cosa ;)
>bYeZ<
Originariamente inviato da FreeMan
almeno facciamo esempio corretti ;) non è la stessa cosa ;)
>bYeZ<
esatto, ne lcaso delle tasse ci sono 2 soggetti , stato e cittadino
nel caso della patente sono 3 : stato, guidatore , intestatario
Fratello Cadfael
14-04-2004, 09:29
Ma perché non leggete bene gli articoli (nemorino l'ha postato)invece di fare ipotesi a cavolo? Se l'auto è intestata a società o a persone prive di patente il rappresentante legale o il proprietario devono indicare chi era alla guida altrimenti scatta l'art. 180, che al comma 8 dice:
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Insomma puoi anche non essere in grado di dire chi guidava, ma non finisce lì come sostiene qualcuno: scatta l'art. 180 con la sua bella sanzioncina di 343.50 euri. Vale la pena?
p.s.: per il transito in ZTL non c'è decurtazione di punti.
Bilancino
14-04-2004, 09:31
Originariamente inviato da Fratello Cadfael
343.50 euri. Vale la pena?
Si, se ti mancano pochi punti per perdere la patente a volte per qualcuno la patente è vitale per lavorare........
Ciao
Fratello Cadfael
14-04-2004, 09:45
Se in meno di un anno uno è già riuscito a perdere 20 punti o quasi forse sarebbe meglio veramente che non guidasse :D .
;)
nemorino
14-04-2004, 11:16
Originariamente inviato da kaioh
adesso la metto io la :mc:
di solito la legge prevede che la sanzione la paghi chi s'è procurato la sanzione.
Se tu non paghi le tasse la sanzione arriva a te mica ad un altro.
questo è vero in parte...
se tu ad esempio prendi sotto una vecchia con l'auto di tua zia sai che probabilmente tu non verrai nemmeno citato in causa... perchè dei danni risponde tua zia in quanto proprietaria...
e se tu sei senza patente e hai guidato pure la macchina della zia, pure questa va nei cazzi penalmente
se un bambino distrugge un vaso cinese da 1 milione di euro a pagare saranno i genitori
se un cane azzanna un bambino a pagare saranno i genitori che rischieranno pure penalmente
Originariamente inviato da nemorino
questo è vero in parte...
Supponiamo che io conosca i dati della tua patente.
Mi mandano un verbale e io dichiaro che alla guida c'eri tu.
Cosa succede?
Fratello Cadfael
14-04-2004, 11:48
Originariamente inviato da badedas
Supponiamo che io conosca i dati della tua patente.
Mi mandano un verbale e io dichiaro che alla guida c'eri tu.
Cosa succede?
Secondo me che quando poi arriva la notifica della decurtazione punti a nemorino ti becchi una querela per falsa dichiarazione in atto giudiziario e so' cazzi....
:eek:
nemorino
14-04-2004, 13:11
Originariamente inviato da badedas
Supponiamo che io conosca i dati della tua patente.
Mi mandano un verbale e io dichiaro che alla guida c'eri tu.
Cosa succede?
è ovvio che non è sufficiente indicare a caso le persone... si apre un procedimento finalizzato a ciò.. più o meno approfondito...
Originariamente inviato da Fratello Cadfael
Secondo me che quando poi arriva la notifica della decurtazione punti a nemorino ti becchi una querela per falsa dichiarazione in atto giudiziario e so' cazzi....
:eek:
Allora supponiamo che alla guida ci fosse veramente lui e sporge querela ugualmente.
La mia tesi è che hanno combinato un bel pastrocchio!
nemorino
14-04-2004, 13:15
quanto alla responsabilità del proprietario...
non è poi così assurdo che il proprietario risponda per le malefatte del conducente
tu in quanto proprietario decidi chi può guidare e chi non può guidare la tua auto e se concedi l'auto ad una persona "garantisci" per lei, te ne assumi le responsabilità.... e rispondi di conseguenza se hai dato una macchina ad una persona inadatta o poco accorta
d'altro canto, chi guida la macchina altrui dovrebbe comportarsi in modo ancora più responsabile di chi guida la propria perchè sa che il proprietario risponderà civilmente e, in questa ipotesi, anche amministrativamente, delle sue stronzate
nemorino
14-04-2004, 13:17
Originariamente inviato da badedas
Allora supponiamo che alla guida ci fosse veramente lui e sporge querela ugualmente.
La mia tesi è che hanno combinato un bel pastrocchio!
ripeto, tu indichi chi era al volante e se quello contesta di essere stato al volante si aprirà un'indagine finalizzata a stabilire chi era al volante...
ovvio il proprietario che risulterà "calunniatore" pagherà le conseguenze... salate
il conducente invece dovrà provare di non essere stato al volante... non è poi così difficile.... se oggi sono a Lecco e mi hanno visto 500 persone, difficilmente potrai sostenere che sono a Brescia e guida la tua macchina
Originariamente inviato da kaioh
http://www.garzantilinguistica.it/digita/parola.html?cerca=1&sinonimi=0&parola=ricattare&image.x=0&image.y=0
Se tu non fai la spia (vantaggio per lo stato) allora ti decurto i punti a te indipendentemente se eri te alla guida.{azioni che lo danneggino}
:mbe:
Saggio cinese dice:
..se non tu passare in zona traffico limitato, nessuno decurtare te punti..
:D
Originariamente inviato da nemorino
se un cane azzanna un bambino a pagare saranno i genitori che rischieranno pure penalmente
I genitori del cane?:D
Originariamente inviato da SaMu
I genitori del cane?:D
Sì, sempre che non abbiano stipulato la polizza "Responsabiltà civile del capo-branco"!
Forse Nemo voleva dire:
"se un bambino azzanna un cane, sono i genitori che rischieranno pure penalmente"
:D
nemorino
14-04-2004, 14:29
Originariamente inviato da SaMu
I genitori del cane?:D
io mi definisco papà delle mie gatte quindi di conseguenza considero genitore del cane chi possiede un cane :D
nemorino
14-04-2004, 14:31
e in ogni caso se un bambino viene azzannato da un cane potrebbero patire conseguenze anche i genitori del bambino... magari lasciato solo e senza custodia in un luogo frequentato da animali lasciati liberi...
Originariamente inviato da nemorino
se un cane azzanna un bambino a pagare saranno i genitori che rischieranno pure penalmente
i genitori? del cane? :asd:
>bYeZ<
Originariamente inviato da SaMu
I genitori del cane?:D
ops.... :muro:
:sofico:
>bYeZ<
Ho appena sentito alla radio di uno che è passato col rosso in bicicletta e gli hanno tolto i punti sulla patente!
nemorino
15-04-2004, 23:19
Originariamente inviato da badedas
Ho appena sentito alla radio di uno che è passato col rosso in bicicletta e gli hanno tolto i punti sulla patente!
certo, lo prevede espressamente la legge...
10 punti te li levano anche se in bici su strade aperte al traffico gareggi con altri ciclisti ;)
Fratello Cadfael
16-04-2004, 00:00
Originariamente inviato da badedas
Ho appena sentito alla radio di uno che è passato col rosso in bicicletta e gli hanno tolto i punti sulla patente!
Era una trasmissione satirica?
Perché, se fosse vero, avrebbero fatto una minchiata colossale.
nemorino
16-04-2004, 00:09
Originariamente inviato da Fratello Cadfael
Era una trasmissione satirica?
Perché, se fosse vero, avrebbero fatto una minchiata colossale.
il cds prevede una sottrazione dei punti differente a secondo che tu sia alla guida di un mezzo a motore o no.....
perchè ogni persona a bordo di un mezzo di trasporto che circoli su strada aperta al traffico è soggetto alle norme del codice della strada....
Originariamente inviato da nemorino
certo, lo prevede espressamente la legge...
10 punti te li levano anche se in bici su strade aperte al traffico gareggi con altri ciclisti ;)
forse mi sbaglio, ma non erano 4 in caso di veicoli non a motore?
comunque i punti mi sembrano distribuiti un pò a caso
Fratello Cadfael
16-04-2004, 00:33
Originariamente inviato da nemorino
il cds prevede una sottrazione dei punti differente a secondo che tu sia alla guida di un mezzo a motore o no.....
perchè ogni persona a bordo di un mezzo di trasporto che circoli su strada aperta al traffico è soggetto alle norme del codice della strada....
E no, caro nemorino! I punti vengono detratti per le infrazioni commesse in quanto titolare di patente di guida quando quest'ultima è requisito necessario per l'infrazione (ad esempio se guidi senza cinture sanzione più decurtazione punti mentre se sei passeggero senza cinture solo sanzione).
Scusa il testo lunghetto :D . Comunque quello che ci interessa in questo momento è al punto 2.1
:)
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N. 300/A/1/44248/109/16/1 Roma, 12 agosto 2003
Oggetto:
Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.
Indirizzi omessi...
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano la patente a punti contenute nell’articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003.
La conversione in legge del citato decreto-legge ha introdotto ulteriori modifiche all’articolo 126-bis CdS che richiedono la rivisitazione delle prime disposizioni attuative impartite da questo Dipartimento con la circolare prot. n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003 che, dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, è a tutti gli effetti sostituita dalla presente. Allo scopo di renderne uniforme l’applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase dell’accertamento dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
1. Funzionamento dell’istituto della patente a punti
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art. 225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.
2. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge con modificazioni – che si acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell’applicazione delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell’Unione Europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate nel successivo punto 8.
2.1.Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.
2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
2. 3. Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all’art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.
2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata all’art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire un’interpretazione univoca, con nota allegata alla presente (all. 2), si forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire l’esatto ambito applicativo della decurtazione di punti per alcune violazioni.
3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l’art. 126-bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente.
4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.
Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al precedente punto 2.2, fermo restando l’indicazione dell’entità della decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul verbale, dopo l’indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata la seguente dizione “Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell’art. 126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti”.
Per l’art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CdS, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che, al momento dell’accertamento, conduceva il veicolo”. Quando il proprietario non è persona fisica, invece, l’intimazione potrà avere il seguente tenore “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art. 180 comma 8 CdS.”.
Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: “La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni” ovvero, quando trattasi di verbale notificato al proprietario: “La decurtazione prevista dal presente verbale sarà raddoppiati qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni”.
5.Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell’accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all’art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all’art.204-bis CdS, l’ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all’Archivio nazionale degli abilitati alla guida.
Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell’obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all’anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l’ufficio o il comando da cui dipende l’accertatore riceve notizia dell’esito dei ricorsi.
Qualora, successivamente all’inserimento della decurtazione nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l’esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l’organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (indirizzo web www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).
6. Recupero dei punti sottratti.
Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.
7. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .
8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell’art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall’art. 126-bis CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio, non si procederà alla trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa riserva di fornire tempestiva notizia.
9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni
L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS.
Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione per via telematica, il CEPS di Settebagni operando in modo automatico direttamente sul verbale trasmesso al CEPS senza necessità di interventi da parte delle Sezioni mentre, per gli altri organi di polizia stradale, sono in corso di attivazione analoghe procedure informatiche.
Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra e per consentire comunque l’avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell’art.126-bis CdS, gli organi di polizia stradale sprovvisti di collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S potranno avvalersi della collaborazione degli Uffici della Polizia Stradale. Perciò, fino a quando non verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia Stradale, previe dirette intese con i comandi o con gli uffici interessati, compatibilmente alle esigenze interne di gestione ed alla disponibilità effettiva di spazi e dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza d’ufficio imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad operatori di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il D.T.T.S.I.S. di effettuare l’inserimento degli elementi essenziali della comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio utilizzando una postazione di lavoro disponibile presso gli uffici verbali.
L’inserimento, che sarà curato interamente sotto la diretta responsabilità degli operatori predetti, sarà effettuato attraverso la procedura di collegamento con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel portale di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità e procedure indicate nelle istruzioni operative dettate dallo stesso D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse istruzioni, il comando o l’ufficio a cui appartiene l’operatore addetto all’inserimento, provvederà preventivamente a registrarsi ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PG
nemorino
16-04-2004, 00:50
non conoscevo questa circolare ma... la leggo ora per la prima volta ma.... rimane pur sempre una circolare... non ha nel sistema delle fonti sto gran valore...tant'è che per chiarire sul punto è dovuta intervenire sta circolare
se il gdp decidesse di andare contro quella circolare, il suo contenuto, compreso il punto 2.1 sarebbe carta straccia
comunque buono a sapersi
ad ogni modo trovo incoerente che ti possano appioppare centinaia di euro di multa per utilizzo del cellulare in bicicletta ma non ti tolgano i punti....
spero non l'abbiano fatto nel timore di violare l'art. 3 della cost.
BadMirror
16-04-2004, 01:00
Originariamente inviato da badedas
Ho appena sentito alla radio di uno che è passato col rosso in bicicletta e gli hanno tolto i punti sulla patente!
A un mio conoscente gli hanno fatto la multa per eccesso di velocità in bicicletta, non scherzo, usciva come un razzo da un sottopassaggio dopo una discesa :D
nemorino
16-04-2004, 01:05
Originariamente inviato da Mauro82
forse mi sbaglio, ma non erano 4 in caso di veicoli non a motore?
comunque i punti mi sembrano distribuiti un pò a caso
10 per i veicoli a motore e su questo non ci piove
per i veicoli non a motore avevo letto la norma ma.... misteri.... ora come ora non trovo più alcun riferimento... che sia stata modificata l'estate scorsa (quando sono stati fatti i "ritocchini" al restauro del cds)?
Originariamente inviato da nemorino
non conoscevo questa circolare ma... la leggo ora per la prima volta ma.... rimane pur sempre una circolare... non ha nel sistema delle fonti sto gran valore...tant'è che per chiarire sul punto è dovuta intervenire sta circolare
se il gdp decidesse di andare contro quella circolare, il suo contenuto, compreso il punto 2.1 sarebbe carta straccia
comunque buono a sapersi
ad ogni modo trovo incoerente che ti possano appioppare centinaia di euro di multa per utilizzo del cellulare in bicicletta ma non ti tolgano i punti....
spero non l'abbiano fatto nel timore di violare l'art. 3 della cost.
d'accordo, però chi ha comminato la multa se non altro ha violato questa circolare ministeriale
cmq se le cose stanno così la disposizione specifica del codice della strada può lasciar adito a margini interpretativi ampi
sarebbe bene che emanassero un altra legge per dirimere questi e altri punti controversi che dia un interpretazione autentica
certo che le leggi non le sanno neanche scrivere in modo chiaro
per rendersene conto basta sfogliare una qualunque gazzetta ufficiale
nemorino
16-04-2004, 01:47
Originariamente inviato da fabio69
d'accordo, però chi ha comminato la multa se non altro ha violato questa circolare ministeriale
cmq se le cose stanno così la disposizione specifica del codice della strada può lasciar adito a margini interpretativi ampi
sarebbe bene che emanassero un altra legge per dirimere questi e altri punti controversi che dia un interpretazione autentica
certo che le leggi non le sanno neanche scrivere in modo chiaro
per rendersene conto basta sfogliare una qualunque gazzetta ufficiale
se per ogni dubbio interpretativo intervenisse il parlamento i giudici della Suprema Corte farebbero la fame... e la dottrina? :D
scherzo (ma nemmeno tanto) ;)
comunque è più facile che intervengano giudice di pace e cassazione a stabilire una linea interpretativa
questo è il testo completo dell'art. 126bis cds:
Patente a punti
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione .
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente (3) .
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica (2)
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (2) (4).
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti (2).
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
non vi è cenno alcuno all'utilizzo o meno di veicoli a motore o per i quali è richiesta patente
Fratello Cadfael
16-04-2004, 10:27
Originariamente inviato da nemorino
...
non vi è cenno alcuno all'utilizzo o meno di veicoli a motore o per i quali è richiesta patente
D'accordo, ma visto che per guidare un velocipede (è questa la definizione di bicicletta per il CdS) non è necessaria la patente di guida, togliere punti per le infrazioni alla guida di questo veicolo potrebbe essere incostituzionale, causando disparità di trattamento tra patentati e non.
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