yossarian
08-04-2004, 16:29
per tutti coloro che vivono a Roma o in altre città in cui vige l'obbligo di controllare le emissioni dei gas di scarico su auto immatricolate da appena un anno e, in seguito, di ripetere il controllo annualmente, faccio presente che il decreto che predispone questo genere di controlli è in palese violazione dell'articolo 23 della Costituzione (in quanto costituisce tassa impropria sulla circolazione di autoveicoli) e dell'articolo 80 del codice della strada, che si rifà alla vigente normativa europea e di cui riporto i comma 1, 2 e 3
Art. 80. Revisioni
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della re visione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia
la multa eventuale, viene elevata in ottemperanza all'art.7 dello stesso codice e, in particolare ai seguenti paragrafi
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
(il secondo periodo del comma 8 è quello relativo alle zone a traffico limitato).
Faccio notare che il comma 7.1b parla espressamente di accertate e motivate esigenze, ossia non è possibile imporre una misura a priori; in caso contrario equivarrebbe a dire: puoi comprare l'auto ma devi pagare se vuoi circolare, indipendentemente dal fatto che la stessa inquini o meno più del limite fissato (ossia imporre una tassa di libera circolazione).
Il 7.9, invece dice che i comuni hanno la facoltà di subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma; questo equivale a dire che, ad esempio, una città come Roma è, nella sua totalità, una zona a traffico limitato se per circolarvi bisogna pagare una tassa annuale di circa 15.000 £; quello che a questo punto non si spiega è come mai le auto appena immatricolate possono, allora circolare, per un intero anno senza bollino blu e come mai l'intera città non è sottoposta ai vincoli propri delle zone a traffico limitato.
In conclusione, se vi multano per non aver fatto il bollino blu su un'auto immatricolata da meno di 4 anni o perchè non lo avete rinnovato annualmente, non pagate e fate ricorso contro la delibera comunale (non contro la multa in sé stessa) per violazione dell'articolo 23 della Costituzione e dell'articolo 80 del codice della strada.
Evitate, però, di inoltrare il ricorso presso un comando dei vigili urbani, ma fatelo tramite giudice di pace, TAR o qualunque altro organo.
Art. 80. Revisioni
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della re visione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia
la multa eventuale, viene elevata in ottemperanza all'art.7 dello stesso codice e, in particolare ai seguenti paragrafi
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
(il secondo periodo del comma 8 è quello relativo alle zone a traffico limitato).
Faccio notare che il comma 7.1b parla espressamente di accertate e motivate esigenze, ossia non è possibile imporre una misura a priori; in caso contrario equivarrebbe a dire: puoi comprare l'auto ma devi pagare se vuoi circolare, indipendentemente dal fatto che la stessa inquini o meno più del limite fissato (ossia imporre una tassa di libera circolazione).
Il 7.9, invece dice che i comuni hanno la facoltà di subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma; questo equivale a dire che, ad esempio, una città come Roma è, nella sua totalità, una zona a traffico limitato se per circolarvi bisogna pagare una tassa annuale di circa 15.000 £; quello che a questo punto non si spiega è come mai le auto appena immatricolate possono, allora circolare, per un intero anno senza bollino blu e come mai l'intera città non è sottoposta ai vincoli propri delle zone a traffico limitato.
In conclusione, se vi multano per non aver fatto il bollino blu su un'auto immatricolata da meno di 4 anni o perchè non lo avete rinnovato annualmente, non pagate e fate ricorso contro la delibera comunale (non contro la multa in sé stessa) per violazione dell'articolo 23 della Costituzione e dell'articolo 80 del codice della strada.
Evitate, però, di inoltrare il ricorso presso un comando dei vigili urbani, ma fatelo tramite giudice di pace, TAR o qualunque altro organo.