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View Full Version : Un po' di chiarezza sul decreto Urbani


xxx Alcatraz xxx
15-03-2004, 16:03
Dato che c'è molta disinformazione in giro, mi sento obbligato a postare alcune cose. Premetto che ho fatto un copia/incolla da un altro forum, non metto il link in quanto il forum in questione tratta di argomenti che andrebbero contro il regolamento di questo Forum.
Se ho trasgredito a qualche regola ditemelo, che cercherò di rimediare.






Analisi fatta da Zerberus

| 2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
| modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
|
| "3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via
| telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti,
| un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o
| parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero,
| con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di
| essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma
| 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la
| confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del
| provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un
| periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

Condivisione: solo una sanzione amministrativa di € 1.500.
Indipendentemente dal fatto che si scarichi o si offra download, perché la
condivisione presuppone che se scarico, faccio anche scaricare, si parla
solamente di sanzione e niente altro.

Confisca: si perde ogni diritto sul computer e sugli strumenti adoperati per
realizzare la trasgressione. La confisca può avvenire solamente su decisione
dell'autorità giudiziaria.

Pubblicazione della trasgressione: sicuramente costosa, su un quotidiano
nazionale e su una rivista dello spettacolo per aver scaricato e/o condiviso
filmati coperti da copyright.

| 4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad
| incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la
| sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni
| accessorie previste al medesimo comma".

Spiego come reperire filmati con il copyright: sanzione di € 2.000.
Spiego solamente come utilizzare i programmi p2p: perfettamente legale.

[...]

| 4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di
| connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le
| informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei
| siti e degli autori delle condotte segnalate.

Il provider fornirà i dati del trasgressore *solamente* se glielo impone
l'autorità giudiziaria e nessun altro.

| 6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva
| conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie
| di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo
| 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
| modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica
| sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto
| salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto
| legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

I provider informeranno le autorità del ministero dell'interno *solamente se
sono a conoscenza della trasgressione*. Questo significa che: il provider
non dirà niente a nessuno se non glielo impone un magistrato e che il
provider comunicherà la trasmissione *solo se ha l'assoluta certezza che la
trasgressione sia successa/sta succedendo*.

Conclusioni.
Il decreto, che se non diventerà legge entro il 12 maggio 2004 finirà nel
dimenticatoio, inasprisce le sanzioni e dispone la confisca dei beni. Per
il resto, le cose rimangono immutate.

*NON* si parla del carcere o della perdita dei diritti costituzionali.
*NON* si parla di sanzioni così alte che ti ci puoi comprare una casa.
*NON* si parla di monitorare il traffico, anche perché una cosa del
genere, oltre ad essere tecnicamente impraticabile, genererà numerosi
falsi allarmi (la videoconferenza genererà traffico "anomalo" su
chissà quali porte, così come ascoltare le radio su Internet e
scaricare tutte le iso di tutte le distribuzioni Linux in giro).
*NON* si parla del fatto che la SIAE possa istituire una sorta di polizia
privata (paramilitare) e sfondare la porta di casa alle 3 del
mattino, anche perché è incostituzionale.
*NON* si parla del fatto che il provider è costretto a dare i dati
dell'utente alle major o alla SIAE solamente perché hanno il
sospetto che qualcuno stia trasgredendo.


Analisi fatte da Lella

Facciamo un po' di luce su alcuni aspetti "tecnici" su cui mi sembra di aver
letto tutto ed il contrario di tutto?

"In America hanno già denunciato un sacco di gente, succederà anche in
Italia"

-Falso, almeno come modi. In America la legge che ha fatto scalpore è stata
proprio quella che permetteva ALLE MAJOR di chiedere direttamente ai
provider gli IP degli scaricatori e del traffico generato per denunciarli. A
parte il fatto che un provider si è ribellato e ha vinto, cosa non da poco
in un paese dove le sentenze fanno legge, qui in Italia tale comportamento è
*vietato*. I provider NON possono dare i dati a nessuno che non sia
l'autorità giudiziaria, ed in questo nulla è cambiato.

"Con programmi senza server centrale non ti beccano"

-Falso. L' assenza di server impedisce che il programma muoia perchè questo
stesso viene chiuso (Napster docet). Aggirabilissimo mettendo i server in
Tanzania, comunque. In ogni caso il sistema è più debole. Ma anche senza
server gli IP, salvo sistemi particolari, sono "in chiaro", quindi visibili.
Fate questa prova: aprite una finestra DOS e digitate "netstat" mentre state
*solo* scaricando qualcosa dal p2p, magari 4-5 files. Ci saranno 4-5
connessioni "established". Una o più sono quelle dei server-hub a cui siete
collegati. Le altre sono gli IP delle persone da cui state scaricando.
Questo vale attualmente con QUALUNQUE programma di p2p, salvo sistemi
particolari (che adesso vediamo).

"Non c'è modo di non farsi beccare, quindi?"

-Falso. Si può circolare in Internet, e non solo sui programmi p2p, usando
un IP farlocco. I programmi/siti che fanno questa cosuccia si chiamano
anonymizer o, più impropriamente, proxy. In soldoni tu ti colleghi (col tuo
vero IP) ad un server XY che sta, che ne so, in Bangladesh. Questo ti cambia
l'IP mettendone uno farlocco e ti rimanda ad un server in Nuova Guinea. Da
qui nuovo cambio e via verso altri lidi. Mi pare che il minimo di "passaggi"
per ottenere un risultato decente sia almeno 3. La caratteristica dei proxy
è che risalire al tuo IP tracciando il tutto al contrario è difficile o
difficilissimo. Certo, se il sospetto è che tu sia Bin Laden che trasmette
dal suo rifugio segreto magari ci riescono anche. Per un "comune mortale"
sicuramente no.

Altra alternativa è la crittografia. Il termine deriva da "criptare",
nascondere. Se vi ricordate quei giochi stupidi che si facevano da bambini,
in cui si mettevano magari le "a" al posto delle "e", quella è una
crittografia elementare. Quelle attuali usano chiavi di codifica
praticamente impenetrabili in tempi "umani" (dovrebbero provare miliardi di
miliardi di combinazioni possibili). Personalmente penso che la crittografia
metta al riparo i provider ("io non ho visto nulla"), ma dalle due parti di
chi scambia i dati devono pur essere in chiaro, no?

Proxy e crittografia rallentano la trasmissione dei dati in maniera
abbastanza evidente. Ma magari è meglio scaricare a 10 kB che non scaricare
per nulla.

"I provider ti denunceranno comunque come soggetto sospetto perchè vedranno
un sacco di traffico"

-Falso. La legge Babbani recita testualmente *che ne abbiano effettiva
conoscenza*, da nessuna parte si parla di sospetto.

Primo disclaimer: Il tutto ovviamente IMHO
Secondo disclaimer: Non sono un genio del PC nè una tecnica. Se qualcuno
vuole correggere qualche inesattezza o spiegare meglio qualche concetto,
gliene sarò grata!

Rispsota di Roncibaldo a Lella

>-Falso, almeno come modi. In America la legge che ha fatto scalpore è stata
>proprio quella che permetteva ALLE MAJOR di chiedere direttamente ai
>provider gli IP degli scaricatori e del traffico generato per denunciarli. A
>parte il fatto che un provider si è ribellato e ha vinto, cosa non da poco
>in un paese dove le sentenze fanno legge, qui in Italia tale comportamento è
>*vietato*. I provider NON possono dare i dati a nessuno che non sia
>l'autorità giudiziaria, ed in questo nulla è cambiato.

Per la precisione erano citazioni civili, cosa che in Italia non e'
stata consdierata fattibile dalla major per i tempi della giustizia
civile...

Altre voci che si stanno rincorrendo purtroppo sono:

-Con questo decreto chi condivide rischia sanzioni penali

Falso! Da questo punto di vista non e' cambiato nulla. Sono le majors
che sostengono che anche prima ci fosse reato, ma la giurisprudenza e
la famosa direttiva di Bruxelles sono orientate a considera un
illecito amministrativo la condivisione.


-Se genero molto traffico, il provider si insospettisce e mi segnala a
qualcuno.

Ovviamente falso. Il provider non puo' e non deve registrare cio' che
si scarica. Puo' farlo solo dietro ordine dell'Autorita' Giudiziaria.
Ad esempio in caso di denuncia del titolare del diritto.

-Ma allora la montagna ha partorito il topolino!

Questo lo pensano anche degli avvocati.

-Allora si puo' fare quello che si vuole come prima!

Condividere e scaricare materiale protetto da copyright e' ed era un
illecito amminsitrativo con delle sanzioni. Anche parcheggiare in
sosta vietata non e' un reato, ma se lo fai in molti posti la macchina
te la portano via

-Allora cosa faccio?

Ognuno e' responsabile di se stesso. Certo, adesso il P2P e'
nell'occhio del ciclone. Ricordate la famosa massima di un vero pirata
a chi supplicava di fargli scaricare qualcosa: "If you really need it,
you can buy it" :-)

Scherzi a parte, cerchiamo di essere piu' chiari possibili, di non
diffondere disinformazione, di non farsi paranoie ma di stare cauti su
cio' che si fa.


Analisi di Roncibaldo

Inizio a riportare un po' di considerazioni tratte dal forum di Punto
Informatico e scritte dall'Avv. Luigi Franzoni. Divido per chiarezza
le sue opinioni (in questo post) dai miei commenti (prossimo post)

====================================
Ill decreto NON introduce
novità nel rapporto provider - utente.
Infatti all'art.5 del decreto stesso si fa riferimento agli
articoli 14, 15 e 16, 17 del DL 70 del 9 aprile 2003
(lo potete trovare sul sito www.interlex.it).
Gli articoli riguardano appunto la responsabilità dei
provider:

Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere
conduit)
Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea -
Caching)
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di
informazioni - Hosting)
Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

Non intendo minimizzare la portata della norma, ma mi
sento di dire che, nella sostanza, non introduce nessuna
novità di rilievo se non l'inasprimento delle multe nel
caso di condivisione di file "cinematografici".


>Come possono incastrare persone che condividono files?

Teoricamente, la gdf o la polizia postale potrebbe usare i programmi
p2p per sapere gli indirizzi degli utenti che
condividono i files e da li risalire all'identità (tramite il
provider). Improbabile nella sostanza. Rischiano di più
ovviamente gli amministratori di siti e di server di p2p.

>possono ad esempio guardare di chi è l'IP di chi scarica e >poi fare denuncia a qualche ente ?

Non lo può fare il provider né un privato, lo fa solo la forza
pubblica (vedi sopra). L'Autorità Giudiziaria può procedere alle
indagini sulla base di una denuncia di un privato cittadino o su
autonome investigazioni di polizia.

>Anche se la legge in un certo modo era già presente, non è >che ora si mettano veramente a fare sul serio con >perquisizioni a tappeto ?

No, la perquisizione del domicilio può essere disposta solo
dal giudice con motivate prove. Il decreto di perquisizione è
ovviamente ad-personam. Nel caso di sanzioni lievi
è improbabile.

>Possono perquisirmi casa ?

Vedi sopra.

>E se trovano altro materiale ad esempio su cd ?

Scatterebbe la sanzione amministrativa nel caso di uso
personale (tipicamente se non vengono trovate prove
di attività commerciale).

============================================
Dal punto di vista legale, a mio avviso è un decreto sostanzialmente
inutile, infatti inasprisce le pene (comunque
solo amministrative per chi non ha scopo di lucro), ma non parla di
misure "preventive" del fenomeno (filtri, monitoraggio ecc).
Mi spiego, se il provider non ha la possibilità "tecnica" di
sapere i contenuti dei dati scaricati (a meno di non aver l'obbligo
dei filtri e il testo non lo impone), come può avere
"effettiva conoscenza" della fattispecie del reato ?
E' come dire che il casellante dell'autostrada è responsabile
se passa un criminale di cui non conosce l'identità. Nessun
tribunale può condannarlo. Altra storia invece se il provider
ospita siti di divulgazione di "link" a file (tipo il caso di
"enkeywebsite"). Ma in tal caso la norma è facilmente
aggirabile rivolgendosi a provider stranieri.
Mi sembra una norma essenzialmente inutile per quanto riguarda il
contrasto del fenomeno, non ha caso il Ministro stesso, nella
conferenza stampa, insisteva sul ruolo "educativo" della norma stessa
(e quindi nella sua capacità intrinseca) più che sulla effettiva
incisività (non a caso ha affermato che l'estensione ai
file musicali è dipendente dal successo della legge).
In conclusione, verrebbe da pensare che il modo migliore
di protestare contro la norma sia dimostrarne la sua
inefficacia......


Altra analisi di roncibaldo

Come potete vedere, le prime impressioni di avvocati, che ho cercato
di estrapolare dal mare di
preoccupazione/disinformazione/faziosita'/sciocchezze che circolano in
questi giorni sono concordi: la montagna ha partorito il topolino.

Chi rischia e chi no?

Ovviamente non sto dicendo cosa si puo' fare e cosa no, sottolineo che
gli avvocati sono concordi nel dire che si e' avuto solo un
inasprimento della pena per i film. L'illecito amministrativo (e
sembrano non esserci dubbi che di questo continua a trattarsi anche
per chi condivide film) e' sanzionato piu' severamente nel caso di
film, con la pena pecunairia che sale a 1500 Euro e le odiose pene
accessorie della confisca (di cosa io non lo ho capito: del dvx? del
PC? del cd?) e della "gogna", cioe' pubblicazione su riviste del
settore dello speccatolo. Nella pratica secondo me:

-Si avra' un calo del traffico P2P

-Rischiavano tanto, e rischiano ora tantissimo, i server Opennap e
simili. Vi dice niente che gia' prima dell'entrata in vigore del nuovo
decreto ci sianos tate perquisizioni ai loro danni? Sono ovviamente i
piu' esposti. E' vero che possono dire "non sappiamo cosa fanno gli
utenti", ma e' anche vero che nel caso di azioni "esemplari" si va a
colpire loro.

-Rischiano ancora di piu' i siti Web tipo Enkywebsite: il provider ha
"effettiva conoscenza" di quello a cui servono quei siti.

-I provider NON DEVONO segnalare alcunche'. Sono costretti a farlo in
caso di provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria. Ma questo erano
costretti a farlo anche prima, ricordate l'intervista a Enzo Mazza che
parlo' di denuncie all'inizio di gennaio? Io credo che in seguito a
quelle si sia proceduto a carico dei server Opennap, ma il mio e' un
semplicer sospetto.

-Si parlera' moltissimo di tutto questo per qualche settimana:
ricordate ancora i 110 all'ora in autostrada? L'obbligo delle cinture?
Il divieto del cellulare alla guida? Le sanzioni per le sigarette di
contrabbando? Se ne parlo' tantissimo, tantissimi si lamentarono,
qualche azione "esemplare", anche se l'esemplarita' della pena e' una
cosa schifosa (colpisco te cosi' gli altri imparano).

Nicky
15-03-2004, 16:07
Ci sono mille thread a riguardo. :)