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View Full Version : Normativa prodotti informatici


mgiac81
14-02-2004, 01:45
Dal marzo del 2002 i prodotti informatici sono sottoposti ad una nuova disciplina inerente il momento della vendita. Difatti, con il decreto legislativo 24/2002 sono state introdotte delle modifiche al codice civile, in particolare con riguardo agli aspetti della conformità del contratto, dei diritti del consumatore, del diritto di regresso e della garanzia convenzionale. Vediamone i punti salienti.

Con l'introduzione dell'art. 1519 ter codice civile, disciplinante la conformità del contratto, è sancito l'obbligo da parte del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Tale conformità consiste nella idoneità del bene all'uso cui abitualmente beni dello stesso genere sono destinati nonché la sua corrispondenza rispetto alle caratteristiche indicate dal venditore.

A tale obbligo del venditore deroga l'ipotesi in cui pur sussistendo un difetto del bene, il consumatore ne sia stato a conoscenza o non ne possa tuttavia aver ignorato l'esistenza usando l'ordinaria diligenza.

Qualora comunque il venditore sia responsabile verso il consumatore, quest'ultimo potrà richiedere alternativamente il ripristino del bene a spese del venditore stesso (mediante riparazione o sostituzione), una riduzione proporzionale del prezzo rispetto al grado di inidoneità del bene o la risoluzione del contratto, ottenendo la restituzione di quanto corrisposto.

È importante sottolineare come il legislatore stabilisca un obbligo di riparazione o sostituzione entro un termine congruo - da fissarsi tenuto conto sia della natura che dello scopo del bene - al fine di non danneggiare ulteriormente il consumatore.

Al successivo articolo 1519 quinquies codice civile, è sancito il diritto di regresso del consumatore qualora ricorra un difetto di conformità del bene, pur se responsabile è il produttore e non direttamente il venditore.

Ciò trae giusta origine dal fatto che il consumatore finale non deve subire danni dalla cosiddetta catena contrattuale distributiva. Sarà pertanto a sua volta onere del venditore ottenere dal produttore idoneo risarcimento o mutamento della merce.

Al venditore è concesso un anno di tempo decorrente dall'ottemperamento ai rimedi richiesti dal consumatore (riparazione o sostituzione bene o rimborso somma pagata) per ottenere reintegra dal produttore o dal responsabile dell'inidoneità del bene.

Invece, il termine entro il quale il venditore è responsabile del difetto di conformità nei confronti del consumatore, è di due anni dalla consegna del bene (trascorso tale termine, il consumatore decade da ogni diritto) mentre il termine per la denuncia al venditore è di due mesi dalla scoperta del difetto.

L'azione poi per far valere i difetti del bene, si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna dello stesso.

Il legislatore si è poi premurato di definire il significato di garanzia convenzionale, ovvero della garanzia offerta dal venditore/produttore che lo vincola in base alle modalità indicate nella rispettiva dichiarazione o nella relativa pubblicità del bene (chi offre la garanzia deve indicare l'oggetto della stessa nonché la sua durata e l'estensione territoriale cui è sottoposta).

Ovviamente, fatto salvo quanto offerto mediante la garanzia convenzionale dal venditore/produttore, il consumatore rimane sempre titolare dei diritti sopra esposti e che riguardano genericamente tutti i beni di consumo.

Difatti, è nullo ogni patto anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, che escluda o limiti anche indirettamente, i diritti riconosciuti al consumatore.



Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24

Attuazione della direttiva 1999/44/CE
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2002, n.57 - Suppl. Ordinario n.40)

(Approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2002)


http://www.gazzettaufficiale.it/guri/elenco?service=0
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;


Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;


Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo

1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.


1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".


Art. 2.
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

mgiac81
15-02-2004, 09:28
up

pinok
15-02-2004, 10:48
Ti regalo un up, ma non capisco dove vuoi arrivare :what:
Hai problemi con qualche venditore ??
Studiandoti tutto il codice civile ti ha affascinato qualche parte :) ??

suppostino
15-02-2004, 13:16
Probabilmente il suo intento è quello di ricordare a tutti noi (pigri) consumatori i diritti che abbiamo.
Io ho gradito il post :)

sliver80
15-02-2004, 13:52
Originariamente inviato da suppostino
Probabilmente il suo intento è quello di ricordare a tutti noi (pigri) consumatori i diritti che abbiamo.
Io ho gradito il post :)

quoto, thread molto interessante e utile :)

Pipposuperpippa
15-02-2004, 18:29
Ehm... qualcuno ci aveva già pensato ;)

http://forum.hwupgrade.it/showthread.php?s=&threadid=568679

:cool:

mgiac81
15-02-2004, 21:50
Ho trascritto semplicemente l'articolo del codice così da dare un aiuto a tutti quelli che comprano un pc portatile nel caso dovessero avere dei problemi. In questo modo potrete leggere direttamente l'articolo di legge. Un'altra cosa la garanzia di un solo anno per chi acquista con fattura è una bufala. Loro non sono tenuti a sapere come tu hai acquistato il pc. Quindi due anni per tutti.

Inoltre da quanto ho letto la durata della garanzia deve essere ben specificata a chi acquista. Io ad esempio ho un hp zt3120 e su nessun foglio e da nessuna parte all'interno della scatola c'è scritto che la mia granzia è un anno. Quindi ne ho 2 di diritto. Io ho acquistato con fattura ma ho anche lo scontrino quindi non possono dirmi niente.

Cmq lasciato stare questo vorrei dire che questo articolo dovrebbe essere messo fisso in alto al forum così da essere d'aiuto a chiunque e in qualsiasi momento ne avesse bisogno.


Occhio che ci fregano alla grande.

Sapete quanto costa il masterizzatore del miohp se mi si dovesse rompere fuori garnzia? 398,00 euro + iva

Ecco perchè ho fatto questa ricerca.

Ciao e grazie per gli up.....

Boogie
15-02-2004, 22:11
Secondo voi..

considerato che fino a 4 o 5 pixel danneggiati il produttore non risponde...

ma che, tout court, si ha diritto ad una riduzione del prezzo del bene in caso di vizio di fabbricazione, nei confronti del venditore...


quanto si potrebbe chiedere?

Pipposuperpippa
15-02-2004, 22:36
Non confondete la garanzia legale (2 anni per i prodotti venduti all'utente finale) con la garanzia commerciale (che è un'integrazione di quella legale e può avere qualsiasi durata).

Boogie
16-02-2004, 09:56
ti riferisci alla mia curiosità sui pixel o altro?

Pipposuperpippa
16-02-2004, 10:58
mi riferivo a mgiac81: la garanzia di un anno specificata in alcuni prodotti è la garanzia commerciale, che non pregiudica la garanzia legale di 2 anni. :)

paolorush
16-02-2004, 11:32
Originariamente inviato da Pipposuperpippa
mi riferivo a mgiac81: la garanzia di un anno specificata in alcuni prodotti è la garanzia commerciale, che non pregiudica la garanzia legale di 2 anni. :)



non ci ho capito molto, sinceramente...
Ho ordinato un Toshiba ma la garanzia sul sito è data per un anno (almeno cosi è scritto) e a detta loro a seconda del portatile che compri alcuni ti danno un anno altri 2 :confused:

Quindi? è comunque 2 anni anche se loro dicono 1 sul sito?

riaw
16-02-2004, 11:43
Originariamente inviato da paolorush
non ci ho capito molto, sinceramente...
Ho ordinato un Toshiba ma la garanzia sul sito è data per un anno (almeno cosi è scritto) e a detta loro a seconda del portatile che compri alcuni ti danno un anno altri 2 :confused:

Quindi? è comunque 2 anni anche se loro dicono 1 sul sito?


no, è un anno.
per riassumere, prendendo come esempio il tuo toshiba.

SE si rompe entro 12 mesi dall'acquisto:
lo mandi in assistenza e te lo riparano senza fare storie.

SE si rompe dopo i 12mesi, ma prima dei 24 mesi:
- assumi un perito
- spendi 500 euro.
- se il perito non dimostra che è un difetto presente al momento dell'acquisto, ti sei giocato 500 euro.
- se il perito dimostra che è un difetto presente al momento dell'acquisto:
1) hai speso 500 euro.
2) assumi un avvocato.
3) fai causa alla toshiba.
4) aspetti dai 5 ai 10 anni
5) SE vinci la causa, ti cambiano il pezzo che si era rotto.

a grandi linee è così che funziona.

paolorush
16-02-2004, 13:31
Originariamente inviato da riaw
no, è un anno.
per riassumere, prendendo come esempio il tuo toshiba.

SE si rompe entro 12 mesi dall'acquisto:
lo mandi in assistenza e te lo riparano senza fare storie.

SE si rompe dopo i 12mesi, ma prima dei 24 mesi:
- assumi un perito
- spendi 500 euro.
- se il perito non dimostra che è un difetto presente al momento dell'acquisto, ti sei giocato 500 euro.
- se il perito dimostra che è un difetto presente al momento dell'acquisto:
1) hai speso 500 euro.
2) assumi un avvocato.
3) fai causa alla toshiba.
4) aspetti dai 5 ai 10 anni
5) SE vinci la causa, ti cambiano il pezzo che si era rotto.

a grandi linee è così che funziona.


Se funziona cosi non capisco cosa facciano a fare le leggi dove impongono i 2 anni...

riaw
16-02-2004, 14:01
Originariamente inviato da paolorush
Se funziona cosi non capisco cosa facciano a fare le leggi dove impongono i 2 anni...

infatti non ho mica scritto che sia una legge utile......

e lungi da me l'aprire post per illudere le persone facendogli credere che con quella legge si hanno 2 anni di garanzia...

mgiac81
16-02-2004, 14:07
che sto illudendo le persone del forum?

riaw
16-02-2004, 14:13
Originariamente inviato da mgiac81
che sto illudendo le persone del forum?


si.


queste cose chi le ha scritte? mio nonno?





Un'altra cosa la garanzia di un solo anno per chi acquista con fattura è una bufala. Loro non sono tenuti a sapere come tu hai acquistato il pc. Quindi due anni per tutti.

Inoltre da quanto ho letto la durata della garanzia deve essere ben specificata a chi acquista. Io ad esempio ho un hp zt3120 e su nessun foglio e da nessuna parte all'interno della scatola c'è scritto che la mia granzia è un anno. Quindi ne ho 2 di diritto. Io ho acquistato con fattura ma ho anche lo scontrino quindi non possono dirmi niente.

Cmq lasciato stare questo vorrei dire che questo articolo dovrebbe essere messo fisso in alto al forum così da essere d'aiuto a chiunque e in qualsiasi momento ne avesse bisogno.


Occhio che ci fregano alla grande.





magari fossero vere......

mgiac81
16-02-2004, 14:28
e' la verità. cmq tu fai come ti pare. e + che altro se non ti sembra una cosa vera dillo e poi basta. Inutile che ti metti a fare discussioni.

riaw
16-02-2004, 14:33
Originariamente inviato da mgiac81
e' la verità. cmq tu fai come ti pare. e + che altro se non ti sembra una cosa vera dillo e poi basta. Inutile che ti metti a fare discussioni.

ascolta quello che dici tu è verissimo ma "nella teoria".
nella pratica, fare quello che dici è impossibile.
ergo, illudi le persone.

se ti piace pensare che quello che hai scritto è vero, fatti tuoi, ma la realtà è l'esatto opposto.

saluti.

ps: non voglio essere offensivo, quello che intendo dire è che tu hai interpretato a tuo modo una legge.
ma dimostrare, IN UN'AULA DI TRIBUNALE, davanti a un giudice, e con l'avvocato della hp dall'altra parte, che la tua interpretazione della legge è l'interpretazione corretta (tutto questo dopo aver speso dei soldi per pagare la perizia di un perito),è tutto un altro paio di maniche......

mgiac81
16-02-2004, 14:35
CIAO

riaw
16-02-2004, 14:37
Originariamente inviato da riaw

ps: non voglio essere offensivo, quello che intendo dire è che tu hai interpretato a tuo modo una legge.
ma dimostrare, IN UN'AULA DI TRIBUNALE, davanti a un giudice, e con l'avvocato della hp dall'altra parte, che la tua interpretazione della legge è l'interpretazione corretta (tutto questo dopo aver speso dei soldi per pagare la perizia di un perito),è tutto un altro paio di maniche......

Boogie
16-02-2004, 15:18
Se posso permettermi, io sono sempre dell'avviso che se c'è qualcuno cui minacciare causa sia sempre il venditore.

Il quale, se avrà torto, si rifarà sul produttore.

C'è la possibilità che il venditore sia più sensibile al fattore immagine e collabori... (anche se sappiamo tutti come siano degli "ossi duri" i commercianti).

C'è sempre un negozio in cui andare a raccontare la cosa.. magari di sabato.. quando è pieno... :p

Rivolgersi al giudice di pace potrebbe aiutare nonostante -mi pare- non ci sia obbligo per la controparte di presentarsi.

Comunque se si "piantassero" cause ai venditori per i difetti dei notebook forse (dico forse) questi farebbero pressione sui produttori e, magari, terrebbero solo le marche più affidabili sotto l'aspetto dell'integrità della macchina e dell'assistenza.


Infine... alzare a due anni la garanzia legale avrà spinto,in generale, i produttori ad essere più attenti..
Sono in molti a potersi permettere cause (e periti).

Inoltre ci sono beni di consumo che valgono parecchio (non si tratta solo di grattuggia-formaggio elettrici..;) )

riaw
16-02-2004, 15:30
Originariamente inviato da Boogie
Se posso permettermi, io sono sempre dell'avviso che se c'è qualcuno cui minacciare causa sia sempre il venditore.

Il quale, se avrà torto, si rifarà sul produttore.

C'è la possibilità che il venditore sia più sensibile al fattore immagine e collabori... (anche se sappiamo tutti come siano degli "ossi duri" i commercianti).

C'è sempre un negozio in cui andare a raccontare la cosa.. magari di sabato.. quando è pieno... :p

Rivolgersi al giudice di pace potrebbe aiutare nonostante -mi pare- non ci sia obbligo per la controparte di presentarsi.

Comunque se si "piantassero" cause ai venditori per i difetti dei notebook forse (dico forse) questi farebbero pressione sui produttori e, magari, terrebbero solo le marche più affidabili sotto l'aspetto dell'integrità della macchina e dell'assistenza.


Infine... alzare a due anni la garanzia legale avrà spinto,in generale, i produttori ad essere più attenti..
Sono in molti a potersi permettere cause (e periti).

Inoltre ci sono beni di consumo che valgono parecchio (non si tratta solo di grattuggia-formaggio elettrici..;) )

certo, ma in alcuni casi produttore e venditore coincidono.....
io cosa dovrei fare con dell e apple?
chiamo dal giudice di pace la dell che ha sede in irlanda o la apple che è a taiwan?

Zac1978
16-02-2004, 15:51
Originariamente inviato da riaw
no, è un anno.
per riassumere, prendendo come esempio il tuo toshiba.

SE si rompe entro 12 mesi dall'acquisto:
lo mandi in assistenza e te lo riparano senza fare storie.

SE si rompe dopo i 12mesi, ma prima dei 24 mesi:
- assumi un perito
- spendi 500 euro.
- se il perito non dimostra che è un difetto presente al momento dell'acquisto, ti sei giocato 500 euro.
- se il perito dimostra che è un difetto presente al momento dell'acquisto:
1) hai speso 500 euro.
2) assumi un avvocato.
3) fai causa alla toshiba.
4) aspetti dai 5 ai 10 anni
5) SE vinci la causa, ti cambiano il pezzo che si era rotto.

a grandi linee è così che funziona.

In poche parole la legge solo all'apparenza sta dalla parte dei consumatori, in realtà per un consumatore è impossibile far valere i propri diritti (l'onere della prova dovrebbe spettare al venditore!).
L'unica cosa che possiamo fare è boicottare chi non è onesto.

riaw
16-02-2004, 15:53
Originariamente inviato da Zac1978
In poche parole la legge solo all'apparenza sta dalla parte dei consumatori, in realtà per un consumatore è impossibile far valere i propri diritti (l'onere della prova dovrebbe spettare al venditore!).
L'unica cosa che possiamo fare è boicottare chi non è onesto.


si ma visto che lo fanno TUTTI, mi sembra impossibile boicottare tutti....

Pipposuperpippa
16-02-2004, 15:56
Originariamente inviato da Zac1978
L'unica cosa che possiamo fare è boicottare chi non è onesto.

L'arma più grossa che abbiamo noi consumatori è la pubblicità negativa: basta far sapere in giro quali sono i rivenditori che si comportano male... :O

riaw
16-02-2004, 16:08
Originariamente inviato da Pipposuperpippa
L'arma più grossa che abbiamo noi consumatori è la pubblicità negativa: basta far sapere in giro quali sono i rivenditori che si comportano male... :O


pardon, me ne dici uno che si comporta bene?:D

Pipposuperpippa
16-02-2004, 16:53
Originariamente inviato da riaw
pardon, me ne dici uno che si comporta bene?:D

Guarda quelli di Bow: dopo che ho "denunciato" che la pagina del loro sito sulla garanzia era fuori legge, l'hanno prontamente adeguata, ciò è indice di buona volontà.
Non saprei dire come si comportano nel caso di guasti oltre i 12 mesi, perchè non ho riscontri.

Comunque non si può far di tutta l'erba un fascio: ci sono rivenditori disonesti ma anche acquirenti disonesti, che pretendono la sostituzione di prodotti palesemente danneggiati da loro.

A mio parere, e lo dico sempre, più di ogni legge vale il buon senso e la voglia da parte del rivenditore di mantenere la clientela.

Ci sono prodotti il cui guasto è praticamente sempre imputabile ad un difetto di conformità (penso ad un monitor che non si accende più), mentre altri difetti è più probabile che siano causati dall'acquirente (che so... un cellulare dal display non funzionante perchè evidentemente è caduto per terra): è quando si nega l'evidenza che entriamo nel campo in cui è sacrosanto cercare di far valere i propri diritti, anche facendo pubblicità negativa.

Se il mio bellissimo monitor LCD domani non si accendesse più (sgrat), e il rivenditore mi dicesse che l'ho rotto io (e so che non è vero), stai certo che questo rivenditore non la passa liscia... come minimo non acquisterò più nulla da lui!

:)

riaw
16-02-2004, 16:59
Originariamente inviato da Pipposuperpippa
Guarda quelli di Bow: dopo che ho "denunciato" che la pagina del loro sito sulla garanzia era fuori legge, l'hanno prontamente adeguata, ciò è indice di buona volontà.
Non saprei dire come si comportano nel caso di guasti oltre i 12 mesi, perchè non ho riscontri.

Comunque non si può far di tutta l'erba un fascio: ci sono rivenditori disonesti ma anche acquirenti disonesti, che pretendono la sostituzione di prodotti palesemente danneggiati da loro.

A mio parere, e lo dico sempre, più di ogni legge vale il buon senso e la voglia da parte del rivenditore di mantenere la clientela.

Ci sono prodotti il cui guasto è praticamente sempre imputabile ad un difetto di conformità (penso ad un monitor che non si accende più), mentre altri difetti è più probabile che siano causati dall'acquirente (che so... un cellulare dal display non funzionante perchè evidentemente è caduto per terra): è quando si nega l'evidenza che entriamo nel campo in cui è sacrosanto cercare di far valere i propri diritti, anche facendo pubblicità negativa.

Se il mio bellissimo monitor LCD domani non si accendesse più (sgrat), e il rivenditore mi dicesse che l'ho rotto io (e so che non è vero), stai certo che questo rivenditore non la passa liscia... come minimo non acquisterò più nulla da lui!

:)


d'accordo, ma quando hai davanti bow ci puoi anche parlare, c'è un dialogo....
con apple e dell il dialogo è zero.
un noto sito di prodotti mac (macitynet) ha chiesto a apple cosa ne pensa di quella legge, la risposta è stata: si la conosciamo, ma non prendiamo posizione.
tu la risposta l'hai capita? io no....
allora ho chiamato la appe, il settore vendita, che mi ha passato il commerciale.
ho spiegato questa cosa alla responsabile con cui stavo parlando, la quale mi ha esplicitamente spiegato che qualsiasi riparazione di un portatile oltre il 12° mese viene fatta pagare....
le ho fatto gentilmente notare l'esistenza di quella legge, ma dopo una mezz'ora mi ha liquidato con un bel "sì, lo sappiamo, ma ce ne freghiamo..."
bello eh?

ti lascio solo immaginare una causa con la apple quanti decenni può durare....

Pipposuperpippa
16-02-2004, 17:18
Originariamente inviato da riaw
d'accordo, ma quando hai davanti bow ci puoi anche parlare, c'è un dialogo....
con apple e dell il dialogo è zero.


Se è così, basta rivolgersi altrove, no?
Nel campo dei portatili le riparazioni costano molto, e quindi le case, favorite da una legge fumosa, svicolano.

E' sufficiente rivolgersi a case che forniscono garanzia commerciale di almeno 2 anni oppure considerare l'estensione della garanzia a pagamento come un costo facente parte del prezzo del portatile stesso... sono molte le cose da valutare prima di un acquisto, basta sapere a cosa si va incontro
:)

Boogie
16-02-2004, 20:32
certo, ma in alcuni casi produttore e venditore coincidono.....

ciao,

in effetti gli acquisti on-line (anche quando venditore e produttore sono la stessa persona) tolgono la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con chi ci nega un nostro diritto.

Mi sa che è più difficile e frustrante il confronto.


Cmq, se uno è ben deciso a percorrere le vie legali, a me risulta che una, non più recente, legge a favore dei consumatori (credo in applicazione di una direttiva comunitaria) stabilisce il foro di competenza (ovvero il tribunale) in base al domicilio del consumatore (che, come sott'intendevi tu, è la parte debole). Quindi sono loro a doversi costituire in giudizio, a venire a difendersi.