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View Full Version : REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE


RS7000
03-01-2004, 14:11
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento disciplinano ai sensi della legge 14/2/1963, n.161, modificata dalle legge 23/12/70, n. 1142, della Legge 4/1/90 n. 1, nonché della L.R. 4.08.92 n.32 le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito.

Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitati in luogo pubblico o privato ( alberghi, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri specializzati etc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d’impresa che esercitano le suddette attività.

1) L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale là terminologia di acconciatore maschile

2) L'attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri Servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello, con esclusione di ogni trattamento della barba. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.

3) Sono considerate attività di estetica tutte quelle attività che comportano trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo di migliorarne l'aspetto esteriore, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e i trattamenti abbronzanti.

L'attività di estetica può essere svolta, oltre che mediante l'apprestamento di tecniche manuali, anche con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalle norme vigenti.

Non rientrano nell'attività di estetica i trattamenti che implicano prestazioni di carattere sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.

ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal presente Regolamento Possono essere esercitate in locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche prescritte e nel rispetto dei criteri previsti agli art. 6, 7 e successivi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni

Qualora le suddette attività siano allestite presso enti, istituti, alberghi, hotels, le autorizzazioni necessarie allo Svolgimento delle stesse, fermo il possesso della qualificazione professionale, possono essere rilasciate nel rispetto delle sole norme igieniche prescritte, a condizione che l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura.

Fra gli Enti elencati al precedente comma 2 sono ricomprese anche le palestre, limitatamente al servizio svolto alla propria clientela, e a condizione che le autorizzazioni rilasciate siano intese come interne alla palestra stessa, come tali, quindi, legate funzionalmente e con il divieto dell'autonoma trasferibilità.

Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico - sanitario, siano destinati in modo esclusivo all'attività, siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione, e siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.
In tal caso è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente, resa dal titolare dell'autorizzazione o da un suo incaricato.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 1/90 i barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ancorché autorizzato.

ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria.

Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di un'autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione per l'esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, in presenza della prescritta qualificazione professionale.

Nel caso in cui l'autorizzazione amministrativa riguardi l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista, ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e separato nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art .10.

Alle stesse condizioni, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.

Ad una stessa impresa societaria non avente i requisiti di cui alla Legge 08.08.85 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.

Nel caso di società, è possibile l’esercizio congiunto di più attività mediante rilascio di un’unica autorizzazione, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente secondo comma e purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività. In tal caso, ogni socio svolgerà esclusivamente l'attività per la quale è professionalmente qualificato.

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali di profumeria, con esclusione di abbinamento a qualsiasi altra attività imprenditoriale o commerciale, fermi restando i requisiti igienici di cui all’art. 10

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata, su domanda dell'interessato, con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dall'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, nonché dalla Legge 1/90, con riferimento a quanto previsto dalla legge-quadro per l'artigianato 8.8.1985 n. 443 e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare dei criteri di cui agli artt. 6 e 7.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, delle superfici minime dei locali nonché delle distanze minime fra esercizi è compiuto dai competenti organi di vigilanza sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in particolare dei criteri di cui agli artt. 6 e 7.

ART. 5 - COMMISSIONE COMUNALE

La Commissione Comunale istituita dall’art. 3 della legge 23.12.1970, n 1142, è nominata dal Sindaco ed è così composta:

- Sindaco o suo delegato, che la presiede;

- Tre rappresentanti effettivi (ed altrettanti supplenti) delle associazioni Provinciali dell'artigianato più rappresentative;

- Tre rappresentanti effettivi (ed altrettanti supplenti) delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative;

- Responsabile del Servizio Igiene Pubblica competente per territorio o suo delegato;

- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

- Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune di Riccione.

Funge da segretario della Commissione un dipendente del Servizio Attività Economiche.

La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito:

- Alla predisposizione del Regolamento comunale e sue modifiche;

- Alle domande di autorizzazione riguardanti l'apertura di nuovi esercizi, l'esercizio congiunto di attività, il trasferimento e la Sospensione temporanea di attività degli esercizi esistenti;

- Ai provvedimenti di decadenza e revoca delle autorizzazioni.

Essa esprime, altresì, il proprio parere in ordine ad ogni altra questione riguardante il settore di che trattasi su cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno attivarne la consultazione.

La Commissione dura in carica cinque anni, e comunque fino alla data di nomina della nuova, e i suoi membri possono essere rieletti.

La designazione dei membri da parte degli enti preposti a farlo deve essere comunicata al Sindaco entro 30 gg. dalla richiesta; in caso di mancata designazione di alcuni membri, il Sindaco assegna un ulteriore tempo di 30 gg. per provvedervi; decorso quest'ultimo termine, anche se non sono pervenute tutte le designazioni, si provvede ugualmente alla nomina della Commissione e all'insediamento della stessa, fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

La riunione della Commissione è valida se è presente un numero di membri pari alla' maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.

I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

ART. 6 -CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA

Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere/a per signora, parrucchiere/a per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo e unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti determinata con riferimento alla superficie dei locali sede dell’attività come segue:

- fino a mq.35 mt.300 a monte della ferrovia mt.200 a mare della ferrovia
- da mq.35 a mq.60 mt.500 a monte della ferrovia mt.350 a mare della ferrovia
- oltre mq.60 mt.700 a monte della ferrovia mt.500 a mare della ferrovia

Ai fini del calcolo della distanza minima, per superficie dei locali si intende quella destinata esclusivamente alle zone di lavoro.

La distanza fra i locali viene calcolata sul percorso pedonale più breve intercorrente fra gli ingressi dei due locali e indipendentemente dai passaggi pedonali.

Le misurazioni della distanza minima previste al comma 1 del presente articolo, ammettono una tolleranza del 3%.

ART. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA.

L’autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle distanze minime fra gli esercizi determinate come segue:

- mt.100 nella zona a mare della ferrovia;

- mt.300 nella zona a monte della ferrovia.

Le distanze sono calcolate secondo le disposizioni contenute nel precedente art. 6.

L'autorizzazione al trasferimento di sede delle attività oggetto del presente regolamento può essere concessa solo nel caso in cui l'attività da trasferire venga esercitata da almeno 3 anni.

Sono esclusi da tali disposizioni i trasferimenti di sede che avvengano nel limitato intorno della precedente ubicazione, per cui si possa prefigurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio, ed i trasferimenti per causa di forza maggiore qui di seguito disciplinati.

Sentita la Commissione Comunale e consentito il trasferimento, in deroga alle distanze minime di cui all'art.6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza dì almeno 40 mt., solo nei seguenti casi:

- definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause di forza maggiore;

- sfratto esecutivo non dovuto a morosità, o comunque, sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentono la prosecuzione dell'attività, il Sindaco, su parere della Commissione, può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste distanze minime e per un periodo comunque non superiore ad un anno, ferma restando l'idoneità igienico-sanitaria dei locali.

In caso di sdoppiamento di attività ( parrucchiere ed estetica svolte congiuntamente in un medesimo locale da soggetti diversi) esercitate da una società, a seguito di recesso di un socio, il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle distanze minime, e in capo all'attività preesistente sarà consentito il rilascio, in deroga alle distanze minime, di una nuova autorizzazione necessaria a ripristinare l'azienda nella sua configurazione originaria.

ART. 8 - ORARI DEGLI ESERCIZI

L'orario di attività degli esercizi disciplinati dal presente regolamento, è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'orario di apertura e chiusura dell’esercizio stesso, unitamente alle tariffe di prestazione praticate dall'esercente e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO-EDILIZI DEI LOCALI DI LABORATORIO E DI SERVIZIO E LORO SUPERFICI.

I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-edilizi previsti dalle norma di legge e dai regolamenti comunali vigenti.

In particolare:

01) I locali devono avere un'adeguata aeroilluminazione naturale, altezza, di norma, pari a mt. 3.00, e comunque, non inferiore a mt.2.70.

02) Nei locali privi di finestre ma con porte vetrate deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas e comunque deve essere assicurata un'aerazione forzata che consenta un adeguato numero di ricambi/ore.

03) Tutti gli esercizi devono, essere dotati di un idoneo servizio igienico (anti + WC) e di un adeguato ripostiglio, in aggiunta ai locali adibiti all'attività, ad eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali di cui al successivo punto 1l lett.c) del presente articolo.

04) Nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 mt. devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentono la pulizia e disinfezione;

05) Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale similare ad acqua corrente e potabile calda e fredda; tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto.

06) Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, adeguatamente aerato.

07) L'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.

08) In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Comune per il prescritto N.O. sanitario.

09) Non possono essere destinati alle attività oggetto di tale regolamento locali interrati o seminterrati.

10) Gli esercizi misti per uomo e donna devono disporre di zone di lavoro idoneamente distinte e di doppi servizi igienici.

11) L'apertura di nuovi esercizi e il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività, esclusi i locali accessori ( ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale di attesa ) così determinate:

a) - Esercizi di barbiere, parrucchiera per signora, parrucchiere per uomo e donna:
superficie di almeno mq.4 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.15 per il primo posto.
Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.

b) - Prestazioni semplici di pedicure estetico svolto presso gli esercizi di cui al punto 1):
settore attrezzato di superficie mq.6

c) - Attività di estetica esercitata in locali autonomi:
superficie di almeno mq.30;in ogni caso gli esercizi di estetica dovranno disporre dei seguenti locali:

1) un locale ricevimento-attesa;

2) 1 servizio igienico (WC + anti) per il pubblico adiacente alla sala di cui sopra;

3) box distinti per attività con superficie minima di mq.6 cadauno;

4) locale doccia con anti/spogliatoio;

5) i servizio igienico (WC + anti) ad uso esclusivo del personale ( solo per locali con superficie superiore a mq.70 ).

12) Le attività di cui al punto 11) lett. a) e c) del presente articolo se abbinate in un unico esercizio devono essere svolte in locali distinti ed aventi le superfici minime previste per le singole attività.
E' consentito l'utilizzo di una sala di attesa unica, con relativo servizio igienico, distinta però dalle sale di lavoro.

13) Le attività di estetica esercitate presso le rivendite di prodotti cosmetici ai sensi dell'art.7 comma 20 della Legge 4 gennaio 1990 n.1, dovranno essere svolte in locali distinti con le superfici minime di cui al punto 11) lett. c). Qualora le stesse siano limitate a prestazioni semplici di manicure è pedicure, il locale potrà avere una superficie minima di mq. 9.

ART. 10 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

Spettano al Servizio di Igiene Pubblica:

1) L'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività;

2) Il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette;

ART. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

Sul titolare dell'autorizzazione ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) Pulizia e disinfezione ambientale giornaliera

Per la pulizia e la disinfezione dei locali ed arredi procedere nel modo seguente: spazzare e spolverare ad umido per evitare di sollevare polvere, forfora e capelli in tutti i locali. Per i piani di lavoro, lavandini, piastrelle, pavimenti e WC lavaggio con acqua e detergente. In caso di superfici contaminate da materiale biologico (sangue) disinfettare, previo lavaggio, con clorossidante elettrolitico.

b) Pulizia e disinfezione de li strumenti di lavoro

Per bigodini, pettini, spazzole e materiale plastico, lavaggio giornaliero con acqua e detergente. Qualora contaminati da materiale biologico(sangue), previo lavaggio o detersione, disinfettare con clorossidante elettrolitico. Per lame ed aghi usare quelli monouso e se si usano aghi da siringa questi non vanno rincappucciati, Aghi e strumenti taglienti monouso devono essere gettati a parte in appositi contenitori rigidi. Per rasoi, forbici e pinze, strumenti da manicure e pedicure, lavaggio con acqua e detergente dopo l'uso e disinfezione chimica o fisica ritenuta idonea dal Servizio Igiene Pubblica

c) Biancheria

Teli, asciugamani, salviette, mantelline vanno sostituiti per ogni cliente; il lavaggio va effettuato in lavatrice a +60°; in caso di contaminazione con materiale biologico (sangue) dopo il pre-lavaggio aggiungere clorossidante elettrolitico.

d) Cute lesa

Utilizzare antisettico ritenuto idoneo dal Servizio Igiene Pubblica. Nell'attività di barbiere usare matita emostatica monouso o crema emostatica; è preferibile che i prodotti dopobarba se in crema vengano spalmati dal cliente stesso.

e) Gli eventuali capelli rasati aderenti alla cute vanno rimossi con salviette monouso; è vietato utilizzare piumini onde evitare la diffusione di eventuali micosi.

f) Tinture, fissativi ed altri prodotti impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dalla normativa vigente.

g) Coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta idonea a contenere gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate

h) I procedimenti tecnici dì lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dei locali; inoltre per una migliore protezione a livello cutaneo, l'applicazione di tinture per capelli o altre sostanze nocive deve essere eseguita proteggendo le mani con guanti monouso Durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

i) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia, di igiene e comportamentale, deve indossare idonea divisa di colore chiaro, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone fra un cliente e l'altro, utilizzare strumenti di lavoro lavati e disinfettati, usare guanti monouso in presenza di dermatiti del corpo e del cuoio capelluto o durante pratiche estetiche come manicure e pedicure o durante la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro.

l) il personale di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria attestante l'immunità da malattie infettive e diffusive.
I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovo annuo di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica

ART. 12 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande pervenute al Sindaco per l'ottenimento delle varie autorizzazioni - nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti, subingressi, sospensioni - sono vagliate ed istruite dal competente ufficio comunale, nell'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle prescritte modalità procedurali

Esse sono quindi sottoposte, in stretto ordine cronologico di arrivo, alla Commissione comunale per il parere di competenza, salvo quelle relative a subingressi, per le quali il Sindaco procede direttamente sulla base dell'istruttoria d'ufficio.

Le domande di cui sopra devono essere indirizzate al Sindaco e devono riportare i seguenti dati:

1) generalità del richiedente;

2) ubicazione dell'esercizio da destinare all’attività;

3) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere.

Alla domanda devono essere allegati:

a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente o dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;

b) planimetria in scala adeguata della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;

c) pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la superficie e l'altezza;

d) ogni altra documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta degli uffici competenti

In caso di accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione gli interessati dovranno esibire documentazione comprovante la disponibilità dei locali. Tale documentazione dovrà essere prodotta entro 15 gg dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

L’esercizio dell'attività e subordinato al nulla-osta sanitario da parte del competente Servizio di Igiene Pubblica circa la sussistenza dei requisiti di spazio e di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature di cui al presente Regolamento.

L’esercizio dell'attività può comunque essere iniziato solo al momento in cui l'interessato sia entrato in possesso dell'autorizzazione amministrativa e del nulla-osta igienico sanitario, e non oltre il termine di tre mesi dal rilascio degli stessi

ART. 13 - SUBINGRESSO PER CESSIONE D'AZIENDA

Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi di uno degli esercizi di cui al presente regolamento comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione in capo al subentrante sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e, se dovuti, dei requisiti di cui alla Legge 443/85

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione al subingresso devono essere presentate secondo le modalità previste al precedente art.11) e corredate della documentazione di cui alla lett. a) dello stesso, nonché del contratto dì affitto o di compravendita dell'azienda, della dichiarazione di rinuncia, con firma autenticata, dell'attuale titolare e la contemporanea riconsegna da parte dello stesso dei. titoli a lui intestati.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività e sia in possesso della qualificazione professionale e del libretto sanitario, all'atto della presentazione della domanda.

Qualora non sia in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'azienda potrà iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale ed aver chiesto l'autorizzazione.

Qualora non ottenga la suddetta qualificazione professionale entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

In caso di trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida per la durata del contratto di affitto dell'azienda e alla sua scadenza è sostituito, previa richiesta dell'avente diritto, da una nuova autorizzazione a lui intestata.

ART. 14 - SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE

Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso della qualificazione professionale rilasciata dalla C.P.A. , che intendano proseguire nell'attività devono presentare regolare domanda di subingresso al Comune secondo le modalità previste al precedente art.13.

Essi possono, peraltro, ottenere l'intestazione dell'autorizzazione, per un periodo di 3 anni, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata.

Scaduto il triennio senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l'autorizzazione decade di diritto.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il Sindaco, per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell'interessato e sentita la Commissione Comunale, prorogare il previsto termine di tre mesi per l'attivazione di un nuovo esercizio fino ad un anno.

Alle stesse condizioni e modalità, il Sindaco può consentire la sospensione di attività di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino un massimo di un anno.

ART.16 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:

- per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 20, penultimo comma;

- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;

- per mancata attivazione dell'esercizio entro i tre mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione, ove, previo diffida del Sindaco, l'interessato non provveda entro cinque giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;

- per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida del sindaco, l'interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l'esercizio ovvero a richiedere la sospensione dell'attività, o quando la sospensione non venga concessa.

2 - L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste ed dei requisiti igienico-sanitari;

- per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;

- per abuso della professione, nonché per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.

ART. 17 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le tariffe delle prestazioni professionale praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 18 -VIGILANZA E SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli art.106 e 107 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934 n.383 con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura attualmente prevista.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art.1.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative, il Sindaco, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 90.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Sindaco, oltre la sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali o senza l'autorizzazione comunale si applicano le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste all'art.12 della Legge 1/90, nonché la chiusura dell'esercizio.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con riguardo ai requisiti igienico sanitari di cui all'art.9 e successivi del presente regolamento i titolari degli esercizi in essere devono operare per l'adeguamento delle disposizioni ivi contenute, in tutti i casi in cui non sussistano impedimenti di carattere tecnico-normativo alla realizzazione dei lavori nel termine di anni tre dalla data di approvazione del regolamento.

Nei sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "parrucchiere per signora" o di "barbiere", qualora in possesso della qualificazione professionale idonea, potranno ottenere, su richiesta, la trasformazione dell'autorizzazione in una per esercitare l'attività di "parrucchiere per uomo e donna nel rispetto dei requisiti dei locali di cui all'art.9 punto 10 del presente regolamento e in deroga all'obbligo della distinzione dei servizi igienici per sesso.

Sempre nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dei presente regolamento i titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di barbiere e/o parrucchiere in possesso della qualificazione di estetista potranno ottenere la licenza di estetista anche in deroga alle distanze minime ed alle superfici minime previste nel presente regolamento a condizione che i locali in cui esercitano l'attività siano idonei sotto l'aspetto igienico sanitario.

Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano le attività di abbronzatura idromassaggio, sauna e tutte le altre attività che comportino trattamenti effettuati sul corpo umano mediante tecniche manuali e/o con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche di cui all'allegato n.1 della Legge 1/90 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni allo stesso, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, domanda al Sindaco di autorizzazione provvisoria di estetista, che verrà rilasciata previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali; tale autorizzazione diverrà definitiva soltanto se il titolare conseguirà idonea qualificazione professionale nel primo corso di formazione realizzato dagli enti preposti o secondo le modalità di cui all'art.3 della Legge 1/90; Qualora entro tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione provvisoria la qualificazione professionale non venga conseguita, la stessa decadrà con conseguente chiusura dell'esercizio.

La Commissione Comunale di cui all'art.3 della legge 23 dicembre 1970 n.1142 attualmente operante, resterà in carica fino all'esaurimento del suo mandato. Il suo rinnovo avverrà secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 20 - ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a seguito dell'approvazione del CO.RE.CO.

Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato il regolamento Comunale per la Disciplina delle attività di Barbiere, parrucchiere ed affini approvato con deliberazione di C.C. n. 511 del 13.12.71 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono, inoltre, abrogate tutte le norme e disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'autorità comunale o da regolamenti comunali.

Mulder
03-01-2004, 14:15
:confused: :confused:

SPhinX
03-01-2004, 14:25
:mbe:

Bardiel
03-01-2004, 14:27
Minchia!

:eek:

non darmi ste notizie così, però, sono debole di cuore!

Horatio
03-01-2004, 15:47
Bum pasta il dizionario la prossima volta.

Kewell
03-01-2004, 16:25
Interessante:D

Frank1962
03-01-2004, 16:35
che logorrea :muro:

badedas
03-01-2004, 16:38
Originariamente inviato da RS7000
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA.

Si, ma non tenerci così in "suspence": dicci di che comune si tratta!