View Full Version : 9800se 128 bit e 256bit delucidazioni
SUXFABER
14-12-2003, 19:40
in pratica credo di aver preso la fregatura nel senso che ,con listino in mano mi reco ad acquistare una radeon 9800 128mb,
il negoziante si presenta con una fantomatica 9800se 128 della ''mao view'',chiedo delucidazioni in merito alla marca(mai sentita) ed alle caratteristiche della scheda e mi viene confermato che e' una scheda con caratteristiche uguali alle sorelle di marca piu' blasonata,dicendomi anche che taluni aquirenti della stessa scheda sono riusciti a moddarla in 9800pro...acquistata (235euro), vado a installarla ,e dopo i benchmark con 3dmark2001 (9770) e acquamark3 (17700) mi accorgo che qualcosa non va',scoprendo sul forum che ci sono versioni a 128bit e altre a 256 bit(la mia ovviamente a 128). dato che mi sento raggirato e che gia' dopo un primo negativo tentativo di restituire la scheda al negoziante ,ho intenzione di procedere per vie legali contro quest'ultimo e cercavo un parere circa questa strana questione di schede a 128 bit vendute al prezzo delle 256,ma con prestazioni quasi dimezzate....e' regolare e legale una cosa del genere???perche' usano la stessa sigla x 2 prodotti di prestazioni completamente diferenti fra loro??
E' legale la sigla, un pò meno il comportamento del negoziante...
The DeViL's
14-12-2003, 19:47
io la mia hercules 9800se aiw l ho pagata 210 euro cmpresa iva:D
Originariamente inviato da SUXFABER
in pratica credo di aver preso la fregatura nel senso che ,con listino in mano mi reco ad acquistare una radeon 9800 128mb,
il negoziante si presenta con una fantomatica 9800se 128 della ''mao view'',chiedo delucidazioni in merito alla marca(mai sentita) ed alle caratteristiche della scheda e mi viene confermato che e' una scheda con caratteristiche uguali alle sorelle di marca piu' blasonata,dicendomi anche che taluni aquirenti della stessa scheda sono riusciti a moddarla in 9800pro...acquistata (235euro), vado a installarla ,e dopo i benchmark con 3dmark2001 (9770) e acquamark3 (17700) mi accorgo che qualcosa non va',scoprendo sul forum che ci sono versioni a 128bit e altre a 256 bit(la mia ovviamente a 128). dato che mi sento raggirato e che gia' dopo un primo negativo tentativo di restituire la scheda al negoziante ,ho intenzione di procedere per vie legali contro quest'ultimo e cercavo un parere circa questa strana questione di schede a 128 bit vendute al prezzo delle 256,ma con prestazioni quasi dimezzate....e' regolare e legale una cosa del genere???perche' usano la stessa sigla x 2 prodotti di prestazioni completamente diferenti fra loro??
Non ha prestazioni neanche lontanamente comparabili ad una 9500pro, controlla che la modifica sia riuscita con successo, provati gli omegadriver: www.omegacorner.com e abilita la modifica
SUXFABER
14-12-2003, 19:49
pensate che se parto per vie legali riesca a spuntarla???
(in base al d.l.24/2002 ). del resto sul listino il negozio aveva inserito come dicitura ''radeon 9800 128mb'' e non 9800se che mi ha poi portato al banco. ma poi,mi chiedevo,ma esistono le radeon 9800 senza sigla:confused: (quindi senza se, pro, xt ) perche' se esistono mi ha praticamente truffato :what:
The DeViL's
14-12-2003, 19:50
si esistono..sn le 9800 liscie ;)
SUXFABER
14-12-2003, 19:51
la mod con riva tuner 2 l'ho gia' provata (per le 4 pipeline se non sbaglio) e purtroppo genera disturbi sotto forma di scacchiera bianca sullo sfondo di acquamark:cry: tra l'laltro non e' che migliori molto (acquamark sale a 20000 circa) lontano dai 30 33000 che ho visto in giro con una 9800se 256bit:eek:
SUXFABER
14-12-2003, 19:52
mi potete confermare se le 9800 liscie sono tutte a 256 bit???
Originariamente inviato da SUXFABER
la mod con riva tuner 2 l'ho gia' provata (per le 4 pipeline se non sbaglio) e purtroppo genera disturbi sotto forma di scacchiera bianca sullo sfondo di acquamark:cry: tra l'laltro non e' che migliori molto (acquamark sale a 20000 circa) lontano dai 30 33000 che ho visto in giro con una 9800se 256bit:eek:
Hai una scheda non modificabile in questo caso, c' è poco da fare.
e sicuramente hai qualche filtro attivato
The DeViL's
14-12-2003, 19:56
no no nessun filtro..anche io prima avevo la 128bit e facevo 18000 ora 33000 :D
SUXFABER
14-12-2003, 19:56
i filtri credo di averli disattivati tutti (modalita' prestazioni mi pare)
e' che sta' scheda e' proprio un cesso in paragone ai soldi spesi... vedevo qui nella sezione prezzi (da tecnocomputer mi pare) la 9800se a 256bit a 193 euro iva incl.:muro:
The DeViL's
14-12-2003, 19:57
io l ho pagata 210 euro...e cmq è su un altro pianeta rispetto alla 128bit
SUXFABER
14-12-2003, 20:00
prima di far mangiare il negoziante dall'avvocato mi occorre sapere se le 9800 liscie in vendita sono tutte (o quasi) a 256 bit
c'e' qualcuno che lo sa'???:rolleyes:
p.s. in pratica a livello di prestazioni non si avvicina piu' a una fx5900 ma a una fx5600 se non erro???(che tra l'altro costa molto di meno)
The DeViL's
14-12-2003, 20:03
tutte a 256bit e 8 pipeline attive
alfaseti
14-12-2003, 20:13
Con la 9500 e mod.riuscita:9700
3dm01 = 11800
3dm03 = 4808
Aquamark = 29870
Con il pc in sign.
Ciao
Originariamente inviato da Yagami
E' legale la sigla, un pò meno il comportamento del negoziante...
E' stato scorretto, l'unica è vedere se ha diritto al recesso. Diversamente non vedo fino a che punto possa convenire un azione legale. :O
SUXFABER
14-12-2003, 20:16
tks1000 cosi' domani lo metto alle strette e vediamo che dice...
cmq per ampliare il discorso .........
visto che le caratteristiche e prestazioni fra le 128bit e le 256bit
sono cosi' differenti fra loro sarebbe opportuno da parte dei costruttori specificare tale differenza in rilievo sulle proprie scatole??? oltre alla famosa dicitura della ramddr128 o 256(che poi a quanto serve quest'ultima non si e' capito)
(ci sarebbe da provare ad interessare il codacons) e non solo per casi come questo....
SUXFABER
14-12-2003, 20:20
- credo di avere diritto al rimborso o alla sostituzione in quanto materiale diverso da quanto richiesto- cmq se vi puo' interessare allego uno stralcio del d.l. 24/2002
Legislazione - Decreto Legislativo 24/2002
LEGISLAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 024/2002
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie di consumo.
2 Febbraio 2002, n. 24
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8
marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge
comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi
1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti
della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie
e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del
titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il
seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei
contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni
di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono
equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri
contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei
contratti di cui al comma primo, agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da
assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti
secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie,
anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantita'
determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell'esercizio della propria
attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i
contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo,
l'importatore del bene di consumo nel territorio della
Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta
come produttore apponendo sul bene di consumo il suo
nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno
di un venditore o di un produttore, assunto nei
confronti del consumatore senza costi supplementari, di
rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso
non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il
ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al
contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla
vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo
del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non
derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto).
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore
beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al
contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti
circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente
beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualita' del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di
un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo'
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura
del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche
sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al
riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente
o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o
sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione
del contratto e che il venditore abbia accettato anche
per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della
conclusione del contratto, il consumatore era a
conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con
l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita'
deriva da istruzioni o materiali forniti dal
consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni
pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando,
in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta
entro il momento della conclusione del contratto in modo
da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e'
stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta
installazione del bene di consumo e' equiparato al
difetto di conformita' del bene quando l'installazione
e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il
prodotto, concepito per essere installato dal
consumatore, sia da questo installato in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore).
Il venditore e' responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformita'
esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha
diritto al ripristino, senza spese, della conformita'
del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma
dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una
riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del
contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e
nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore
di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in
entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare
eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al
venditore spese irragionevoli in confronto all'altro,
tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse
difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere
effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e
non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello
scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono
ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in
particolare modo con riferimento alle spese effettuate
per la spedizione, per la mano d'opera e per i
materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una
congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del
contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o
alla sostituzione del bene entro il termine congruo di
cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da
restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il
venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro
rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno
specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad
attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla
decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto,
salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno
specifico rimedio, il consumatore deve accettare la
proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai
sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale
non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso
esperire i rimedi della riparazione o della
sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del
contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso).
Il venditore finale, quando e' responsabile nei
confronti del consumatore a causa di un difetto di
conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione
del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi
altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili facenti parte della suddetta
catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi
esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno
dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per
ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini).
Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo
1519-quater, quando il difetto di conformita' si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna
del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore
il difetto di conformita' entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia
non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di
conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla
consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno
che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del
bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel
termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il
consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di
cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il
difetto di conformita' sia stato denunciato entro due
mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine
di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale).
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo
le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia
medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno
indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei
diritti previsti dal presente paragrafo e che la
garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della
garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla
valere, compresi la durata e l'estensione territoriale
della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il
domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a
lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con
caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai
commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e
il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed
esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni).
E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al
venditore del difetto di conformita', volto ad escludere
o limitare, anche in modo indiretto, i diritti
riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo'
essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la
durata della responsabilita' di cui all'articolo
1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni
caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un
paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione assicurata dal presente
paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto
collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni).
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne'
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da
altre norme dell'ordinamento giuridico".
Art. 2
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si
applicano alle vendite dei beni e ai contratti
equiparati per i quali la consegna al consumatore sia
avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui
all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto
dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano
ai prodotti immessi sul mercato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
Dark Schneider
14-12-2003, 20:21
Originariamente inviato da pandyno
Non ha prestazioni neanche lontanamente comparabili ad una 9500pro, controlla che la modifica sia riuscita con successo, provati gli omegadriver: www.omegacorner.com e abilita la modifica
Se vogliamo dirla tutta, neanche la 9800 se a 256 bit va meglio della 9500 Pro. Discorso diverse se si attivano le 8 pipeline ovviamente! :)
SUXFABER
14-12-2003, 20:24
ma scusate una conferma... ma i benchmark di 30 33000 punti ad acquamark si riferiscono ovviamente ad una 9800se 256 non moddata:confused:
The DeViL's
14-12-2003, 20:25
si la mia fa cosi
Dark Schneider
14-12-2003, 20:28
Cmq il negoziante è stato scorretto non tanto per la questione dei 128 bit o 256 bit...sai com'è..non è mica raro trovare negozianti che ti vendono a tanto roba che di solito costa molto meno.
Più che altro per averti assicurato della "modifica".
Cmq ragà un consiglio: non comprate mai schede per moddarle. Se volete realmente una scheda superiore spendete di più, ma state sicuri. Se ci si affida alla "botta di sedere" si gettano solo i soldi.
Sawato Onizuka
14-12-2003, 20:42
se era x me il negoziante nn usciva vivo da casa senza avermi dato qualcosa di decente a titolo di "prova free"
ehm ... nn affidarsi alla botta di culo è meglio ...
però sbaglio o una 9800se [256 bit] overcloccata abbastanza (380/330 esempio) si avvicina ad una 9600pro ?
SUXFABER
14-12-2003, 20:54
si si ma ovviamente non volevo garanzie sulla mod (mi stava bene una 9800se che rispecchiasse le prestazioni viste sul forum)se poi si moddava ..meglio ancora .(gia' mi e' andata bene col barton 2500 42'settimana che va a 3200 con vcore default :oink: )
cmq mi sa che molti negozianti ci marciano col fatto delle sigle sulle scatole tutte uguali...
The DeViL's
14-12-2003, 21:15
Originariamente inviato da Sawato Onizuka
se era x me il negoziante nn usciva vivo da casa senza avermi dato qualcosa di decente a titolo di "prova free"
ehm ... nn affidarsi alla botta di culo è meglio ...
però sbaglio o una 9800se [256 bit] overcloccata abbastanza (380/330 esempio) si avvicina ad una 9600pro ?
allora qnd avevo quella a 128 bit max facevo 14500 punti a 390/325 ora cn la mia a 256bit a 425/385(770) faccio 16780 sempre al 3dmark2001se ... cmq la 9600pro a 500/650 di un mio amico provata sempre sul mio pc fa 13000
SUXFABER
14-12-2003, 21:24
bba' ...qui con la 128 bit a 3dmark2001 solo 9775 circa:(
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