atacry
26-03-2011, 20:45
Reverse charge obbligatorio anche per telefoni cellulari e personal computer. il Consiglio Ecofin di ieri ha autorizzato l'Italia, fino a tutto il 2014, a estendere l'inversione contabile ai beni appartenenti a queste categorie merceologiche, ivi compresi i relativi componenti e accessori. Nella stessa riunione il Consiglio ha esaminato, senza alcuna approvazione, un progetto di direttiva sulla cooperazione degli stati membri per combattere le frodi in materia di imposte dirette e ha valutato la possibilità di introdurre una nuova imposta europea che consenta di ridurre i contributi che gli stati membri devono versare al bilancio comunitario (si veda la tabella).
L'autorizzazione che estende il reverse charge a telefoni e computer dà applicazione all'articolo 17, comma 6, lettere b) e c), del Dpr 633/72. La disposizione, infatti, non era operativa perché la sua efficacia era subordinata allo specifico provvedimento comunitario. Permane, invece, nel regime ordinario (in quanto non contemplata dalla deroga) la fattispecie della cessione di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere, menzionata alla lettera d) dello stesso articolo 17.
Il placet del Consiglio è formalizzato in una decisione che mutua il contenuto della COM(2010)175 del 26 aprile 2010, con la quale vengono autorizzate a imporre il reverse charge nelle transazioni concernenti telefoni mobili, pc e affini anche Austria e Germania, mentre al Regno Unito è accordata la proroga dell'analoga misura di cui fruisce già da tempo. Il tutto rientra nella strategia di lotta alle frodi Iva.
Tuttavia, per garantire in Italia successo alla misura occorre che l'estensione del reverse charge non determini un aggravio eccessivo degli adempimenti a carico degli operatori e che, soprattutto, non comporti lo spostamento della frode a livello del commercio al dettaglio. In proposito, quello che non convince è l'assenza, per l'Italia, di una soglia all'applicazione dell'inversione contabile. Mentre per Austria, Germania e Regno Unito l'obbligo scatta solo per le transazioni non inferiori a 5mila euro e pound - così configurando una misura principalmente volta a colpire le transazioni all'ingrosso - per il nostro Paese non è stato previsto alcun limite, talché si potrebbe pensare ad un'applicazione del sistema anche alle cessioni al minuto effettuate nei confronti di soggetti passivi. E considerato che rientrano nella deroga anche gli accessori connessi a cellulari e computer, il rischio è che possano essere oggetto di inversione contabile obbligatoria innocue transazioni di ammontare irrisorio. Questo, evidentemente, per vari motivi, metterebbe a repentaglio l'efficacia della norma. Sul piano pratico, si avrebbe un aggravio non indifferente della contabilità degli operatori che non commerciano unicamente i beni oggetto della deroga.
Mentre per coloro che hanno in tali prodotti il core business vi è il rischio di passare a una situazione strutturale di credito Iva. In termini di tutela del gettito, il pericolo connesso all'assenza di soglie minime all'applicazione del reverse charge è dato dalla possibile "migrazione" delle frodi sul versante del commercio al dettaglio attraverso l'utilizzo di partite Iva false o comunque non riconducibili soggettivamente a colui che compie l'acquisto, che potrebbe così beneficiare di uno "sconto" pari all'imposta non versata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tre mosse
Reverse charge
Diventa obbligatorio in Italia, Austria e Germania il reverse charge per telefoni, computer e relativi accessori
L'obbligo dà attuazione all'articolo 17, comma 6, lettera a) e b) del Dpr 633/72
L'impatto della nuova normativa riguarderà tutti i rivenditori dei settori interessati e tutti gli operatori economici che acquisteranno telefoni e computer nell'ambito della propria attività di impresa, arte e professione a prescindere dal valore della transazione effettuata
Frodi e cooperazione intra Ue
Scambio di informazione ad ampio raggio esteso alle imposte di qualsiasi tipo e in particolare alle imposte dirette
Comunicazione automatica di tutti i redditi conseguiti in uno Stato membro da un soggetto residente in un altro Stato membro
Lo Stato richiesto non può opporre un rifiuto motivandolo con il segreto bancario
Rafforzato lo scambio di informazioni con Paesi terzi
La normativa, se approvata, dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2013
Nuova imposta europea
Per ridurre il carico dei contributi degli Stati membri al bilancio comunitario si pensa all'introduzione di un'imposta europea
La nuova «risorsa propria» potrebbe riguardare le transazioni finanziarie ovvero la quota di emissione di Co2, ovvero una tassa sull'energia, ovvero il trasporto aereo o, infine, una tassa sugli utili societari
L'autorizzazione che estende il reverse charge a telefoni e computer dà applicazione all'articolo 17, comma 6, lettere b) e c), del Dpr 633/72. La disposizione, infatti, non era operativa perché la sua efficacia era subordinata allo specifico provvedimento comunitario. Permane, invece, nel regime ordinario (in quanto non contemplata dalla deroga) la fattispecie della cessione di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere, menzionata alla lettera d) dello stesso articolo 17.
Il placet del Consiglio è formalizzato in una decisione che mutua il contenuto della COM(2010)175 del 26 aprile 2010, con la quale vengono autorizzate a imporre il reverse charge nelle transazioni concernenti telefoni mobili, pc e affini anche Austria e Germania, mentre al Regno Unito è accordata la proroga dell'analoga misura di cui fruisce già da tempo. Il tutto rientra nella strategia di lotta alle frodi Iva.
Tuttavia, per garantire in Italia successo alla misura occorre che l'estensione del reverse charge non determini un aggravio eccessivo degli adempimenti a carico degli operatori e che, soprattutto, non comporti lo spostamento della frode a livello del commercio al dettaglio. In proposito, quello che non convince è l'assenza, per l'Italia, di una soglia all'applicazione dell'inversione contabile. Mentre per Austria, Germania e Regno Unito l'obbligo scatta solo per le transazioni non inferiori a 5mila euro e pound - così configurando una misura principalmente volta a colpire le transazioni all'ingrosso - per il nostro Paese non è stato previsto alcun limite, talché si potrebbe pensare ad un'applicazione del sistema anche alle cessioni al minuto effettuate nei confronti di soggetti passivi. E considerato che rientrano nella deroga anche gli accessori connessi a cellulari e computer, il rischio è che possano essere oggetto di inversione contabile obbligatoria innocue transazioni di ammontare irrisorio. Questo, evidentemente, per vari motivi, metterebbe a repentaglio l'efficacia della norma. Sul piano pratico, si avrebbe un aggravio non indifferente della contabilità degli operatori che non commerciano unicamente i beni oggetto della deroga.
Mentre per coloro che hanno in tali prodotti il core business vi è il rischio di passare a una situazione strutturale di credito Iva. In termini di tutela del gettito, il pericolo connesso all'assenza di soglie minime all'applicazione del reverse charge è dato dalla possibile "migrazione" delle frodi sul versante del commercio al dettaglio attraverso l'utilizzo di partite Iva false o comunque non riconducibili soggettivamente a colui che compie l'acquisto, che potrebbe così beneficiare di uno "sconto" pari all'imposta non versata.
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Tre mosse
Reverse charge
Diventa obbligatorio in Italia, Austria e Germania il reverse charge per telefoni, computer e relativi accessori
L'obbligo dà attuazione all'articolo 17, comma 6, lettera a) e b) del Dpr 633/72
L'impatto della nuova normativa riguarderà tutti i rivenditori dei settori interessati e tutti gli operatori economici che acquisteranno telefoni e computer nell'ambito della propria attività di impresa, arte e professione a prescindere dal valore della transazione effettuata
Frodi e cooperazione intra Ue
Scambio di informazione ad ampio raggio esteso alle imposte di qualsiasi tipo e in particolare alle imposte dirette
Comunicazione automatica di tutti i redditi conseguiti in uno Stato membro da un soggetto residente in un altro Stato membro
Lo Stato richiesto non può opporre un rifiuto motivandolo con il segreto bancario
Rafforzato lo scambio di informazioni con Paesi terzi
La normativa, se approvata, dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2013
Nuova imposta europea
Per ridurre il carico dei contributi degli Stati membri al bilancio comunitario si pensa all'introduzione di un'imposta europea
La nuova «risorsa propria» potrebbe riguardare le transazioni finanziarie ovvero la quota di emissione di Co2, ovvero una tassa sull'energia, ovvero il trasporto aereo o, infine, una tassa sugli utili societari