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View Full Version : una buona notizia


entanglement
20-05-2010, 12:25
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/20-maggio-2010/giudice-fotocopiare-libri-non-costituisce-nessun-reato-1703050655926.shtml

antefatto: una studentessa ha fotocopiato un libro ed è stata pizzicata da degli ispettori SIAE.

6 anni dopo, quindi già eventualmente in prescrizione, è stata rinviata a giudizio: assolta con formula piena perchè ha si commesso una violazione del diritto d'autore, ma senza scopo di lucro.

quindi il fatto non costituisce reato, come da norma europea :D :D

e viene citato un articolo che non sapevo: i libri di biblioteche pubbliche, ed anche universitarie, possono essere fotocopiati. ora c'è il precedente

Ja]{|e
20-05-2010, 12:28
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/20-maggio-2010/giudice-fotocopiare-libri-non-costituisce-nessun-reato-1703050655926.shtml

antefatto: una studentessa ha fotocopiato un libro ed è stata pizzicata da degli ispettori SIAE.

6 anni dopo, quindi già eventualmente in prescrizione, è stata rinviata a giudizio: assolta con formula piena perchè ha si commesso una violazione del diritto d'autore, ma senza scopo di lucro.

quindi il fatto non costituisce reato, come da norma europea :D :D

e viene citato un articolo che non sapevo: i libri di biblioteche pubbliche, ed anche universitarie, possono essere fotocopiati. ora c'è il precedente

Strana sentenza, io sapevo che c'era un limite alle pagine fotocopiate, anche per uso personale :confused:

חוה
20-05-2010, 12:31
nella copisteria dove vado di solito c'è un cartello con indicato il limite del 15% di pagine fotocopiabili , alla volta però

in buona sostanza se ne fregano e copiano tutto in una volta

foxifoxi
20-05-2010, 12:36
quindi tale sentenza può essere applicata anche ai contenuti multimediali, prelevati senza alcun scopo di lucro:eek: :sofico: ??

entanglement
20-05-2010, 12:54
quindi tale sentenza può essere applicata anche ai contenuti multimediali, prelevati senza alcun scopo di lucro:eek: :sofico: ??

nella norma europea, si, in quella italiana, no.

infatti le major cercano altri mezzi per perseguire i loro interessi:

http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2186086

newreg
20-05-2010, 13:08
e viene citato un articolo che non sapevo: i libri di biblioteche pubbliche, ed anche universitarie, possono essere fotocopiati. ora c'è il precedente
Non credo sia così:

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato

Magari ha contato il fatto che fosse un libro di difficile reperibilità, come previsto dalla legge, ma sicuramente non è una possibilità applicabile a tutti i libri ...

entanglement
20-05-2010, 13:21
Non credo sia così:

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato

Magari ha contato il fatto che fosse un libro di difficile reperibilità, come previsto dalla legge, ma sicuramente non è una possibilità applicabile a tutti i libri ...

allora c'è un'ambiguità:


Il primo comma dell'art. 68 stabilisce un'eccezione al diritto di riproduzione: "E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico".
Dalla dizione dell'art. 68 risulta chiaramente che l'eccezione riguarda esclusivamente le opere letterarie: innanzitutto, per poter ricadere nella fattispecie di libera utilizzazione prevista, la riproduzione deve essere fatta per uso personale del lettore, cioè soltanto di colui che per propria memoria o per migliore comprensione ha 'personale' bisogno di leggere la copia riprodotta, non estendendosi quindi ad altri soggetti; altra discriminante è che la riproduzione deve avvenire mediante mezzi inidonei a riprodurre un numero indefinito di copie, ovviamente motivata dalla volontà di impedire utilizzazioni in concorrenza con i diritti patrimoniali d'autore. Considerando il tenore letterale, che non lascia spazio ad adeguamenti tecnologici, la norma, di fatto, è di limitata applicazione.


http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page&idpagina=174

newreg
20-05-2010, 13:30
allora c'è un'ambiguità:
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

Non credo che una fotocopiatrice possa rientrare in questa categoria :D .

Scalor
20-05-2010, 13:36
nella copisteria dove vado di solito c'è un cartello con indicato il limite del 15% di pagine fotocopiabili , alla volta però

in buona sostanza se ne fregano e copiano tutto in una volta

nella copisteria dove andavo io anche lì c'era il cartello....
peccato che il titolare se avevi bisogno di qualcosa ti portava....nel retro... in cortile,e li c'era il locale con mezza biblioteca su HD già scannerizzata pronta per essere stampata !

entanglement
20-05-2010, 14:14
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

Non credo che una fotocopiatrice possa rientrare in questa categoria :D .

se mi devo copiare un libro, si aspettano che per essere a norma io assuma un team di monaci amanuensi ? :D :D

in ogni caso c'è la sentenza e farà precedente :)

Gianluca99
20-05-2010, 14:33
peccato che in Italia i precedenti contino poco niente :D

sentenza Cass., 3 dicembre 1983, n. 7248:
"Nell'esercizio del suo potere-dovere di interpretazione della norma applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice è libero di non adeguarsi all'opinione espressa da altri giudici e può anche non seguire l'interpretazione proposta dalla Corte di cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio), così come può dissentire dalle mere motivazioni delle pronunzie della Corte costituzionale non influenti direttamente sulla declaratoria di illegittimità o sul riconoscimento della legittimità di una specifica disposizione. Tale libertà non esclude, peraltro, l'obbligo dello stesso giudice di addurre ragioni congrue, convincenti a contestare e far venir meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato".
fonte: http://www.erasmi.it/monografie/valore-precedente-giudiziario-e-rivoluzione-informatica.html

Vincent17
20-05-2010, 15:41
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/20-maggio-2010/giudice-fotocopiare-libri-non-costituisce-nessun-reato-1703050655926.shtml

antefatto: una studentessa ha fotocopiato un libro ed è stata pizzicata da degli ispettori SIAE.

6 anni dopo, quindi già eventualmente in prescrizione, è stata rinviata a giudizio: assolta con formula piena perchè ha si commesso una violazione del diritto d'autore, ma senza scopo di lucro.

quindi il fatto non costituisce reato, come da norma europea :D :D

e viene citato un articolo che non sapevo: i libri di biblioteche pubbliche, ed anche universitarie, possono essere fotocopiati. ora c'è il precedente

credo che sia perchè è stata giudicata, giustamente, in base alla legge vigente quando il fatto è stato commesso...
nella nuova legge sul diritto d'autore la parola lucro è stata sostituita dalla parola profitto e lo spendere meno (o niente) per fotocopiare un libro (scaricare una canzone/film) configura un profitto.