View Full Version : Calcolo dei tempi di prescrizione
come si calcolavano prima della cirielli?
documentandomi un po ho letto giro che alla pena edittale si potevano aggiungere o togliere aggravanti e attenuanti , per cui si passava in scaglioni diversi
poteva capitare quindi che per effetto di sole attnuanti un reato che si sarebbe prescritto in 10 anni si poteva prescrivere anche in 5 ( salendo max a 15 in caso di sole aggravanti)
è corretto dire che ,applicando al caso di mills, con la vecchia norma poteva anche essere che , in presenza di attenuanti generiche, il reato fosse estinto già dopo 5 anni
e che col sistema attuale invece non si tiente conto della varie circostanze ma vale solo il reato di per sè per cui la prescrizione è scattata ai 10 anni?
l'attuale norma che disciplina la prescrizione è quella dell'art. 157 del Codice Penale:
Codice Penale
Art. 157.
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma (1), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
(1) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
fino a lì' ci arrivavo anch'io :D
andiamo al caso concreto ora
la vecchia legge prescriveva
l’ art. 157 c.p., nella sua formulazione originaria, stabiliva
che il tempo necessario a prescrivere è:
a) 20 anni, se per il reato la legge stabiliva la reclusione non inferiore a 24 anni;
b) 15 anni, se la reclusione non era inferiore a 10 anni:
c) 10 anni, se la reclusione era non inferiore a 5 anni;
d) 5 anni se la legge prevedeva la reclusione inferiore a 5 anni o la pena della mul-
ta;
e) 3 anni se era prevista la pena dell’ arresto;
dove le fasce erano individuate al netto di aggravanti/attenuanti
ora per reato di corruzione in atti giudiziari come mills quanto sarebbe stato il termine di prescrizione prima della cirielli ( che esclude attnuanti e aggravanti dal computo)?
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