mattia.pascal
02-02-2010, 12:30
Legge 2 luglio 2004, n. 165
"Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione"
Capo I
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonchè dei consiglieri regionali.
Art. 2.
(Disposizioni di principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
[...]
f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia. [...]
:confused:
"Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione"
Capo I
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonchè dei consiglieri regionali.
Art. 2.
(Disposizioni di principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
[...]
f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia. [...]
:confused: