dantes76
23-01-2010, 22:33
Visite fiscali: Brunetta cambia ancora gli orari,
ma nel Decreto c'è una falla
di Giuseppe Di Bella
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(http://copycat.kodeware.net/r/5d1653ed1e6e2aaa1772c36bb3d15d9f4e49eeb0)
ieri, 22 gennaio 2010 09:25
Nuovo intervento del Ministro della Pubblica Amministrazione Prof. Renato Brunetta, che nell’ambito della conversione in Legge del Decreto “Antifannulloni”, aveva avocato al suo Ufficio la competenza a stabilire gli orari delle visite fiscali.
Ed il Provvedimento non si è fatto attendere. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15, del 20 gennaio 2010, è stato pubblicato il Decreto contenente la determinazione delle nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti, in caso di assenza per malattia.
Pur non ritornando alle draconiane 11 ore del decreto del giugno 2008, le nuove fasce aumentano l’orario di reperibilità del lavoratore ammalato da 4 a 7 ore, e reintroducono la possibilità di controlli nei giorni festivi.
Questi i nuovi orari in cui potranno essere effettuate le visite mediche fiscali: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi, domeniche e festivi compresi. Ad affrettare i tempi della nuova modifica sono state verosimilmente le conseguenze del ritorno a 4 ore di reperibilità. Infatti dopo i positivi risultati derivanti dalla introduzione del “domicilio coatto” dei lavoratori malati per 11 ore al giorno, in un anno le assenze per malattia si erano ridotte, secondo i dati del Ministero, del 38%.
Il ritorno, nel luglio del 2009, alle fasce tradizionali aveva sortito l’effetto opposto, e ad agosto e settembre, i dipendenti malati sono stati mediamente il 20% in più rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.
Ma il nuovo decreto contiene anche una serie di eccezioni. In particolare sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Fin qui sembra tutto abbastanza chiaro, e le eccezioni tecniche che si possono muovere al Decreto attengono invero alla previsione dell’effettuazione di visite fiscali anche durante i giorni festivi, che appare più irrealizzabile che esagerata.
Infatti già nel Giugno del 2008 venne profilata dagli operatori del settore ed in particolare dai medici delle ASL, la sostanziale impossibilità di effettuare tali visite, per ovvi motivi organizzativi.
Il Ministro ha ritenuto comunque utile conservare anche nel nuovo decreto, questo, molto teorico, deterrente. Ma, come in tutti i “drammi sociali” che si rispettino, la parte finale del Decreto riserva una sorpresa, invero un colpo di scena.
Così infatti recita l’art. 2, ultimo capoverso: “Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”.
In merito va ricordato che uno dei maggiori deterrenti finora utilizzato dalle pubbliche Amministrazioni, nella gestione delle pratiche di malattia, è stata la possibilità di reiterare la visita fiscale durante il periodo di malattia, anche quando il medico fiscale, durante la prima visita abbia confermato a pieno la prognosi.
Con il nuovo decreto, tenuto conto che le Pubbliche Amministrazioni dispongono “fin dal primo giorno di assenza”, la visita fiscale, il dipendente che alla prima visita venga riconosciuto ammalato e al quale venga altresì confermata la prognosi, per tutta la durata di questa, avrà la certezza che nessun altra visita fiscale verrà effettuata.
La disposizione è stata accolta con sorpresa dalle Amministrazioni, perché almeno stando alla lettera del nuovo decreto e fino a nuovo ordine, nei confronti del dipendente che alla visita fiscale, normalmente disposta ed effettuata nei primi giorni di malattia, si è visto confermare, per esempio, una prognosi di giorni 30, non potrà essere disposta per tutto questo periodo, nessuna ulteriore visita fiscale di controllo…
Source: SiciliaInformazioni | Visite f... ma nel Decreto c'è una falla (http://www.siciliainformazioni.com/articoloLight.zsp?id=78142) http://copycat.kodeware.net/16.png (http://copycat.kodeware.net)
BRUNETTUUUU BRUNETUUUUU!!!
ma nel Decreto c'è una falla
di Giuseppe Di Bella
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ieri, 22 gennaio 2010 09:25
Nuovo intervento del Ministro della Pubblica Amministrazione Prof. Renato Brunetta, che nell’ambito della conversione in Legge del Decreto “Antifannulloni”, aveva avocato al suo Ufficio la competenza a stabilire gli orari delle visite fiscali.
Ed il Provvedimento non si è fatto attendere. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15, del 20 gennaio 2010, è stato pubblicato il Decreto contenente la determinazione delle nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti, in caso di assenza per malattia.
Pur non ritornando alle draconiane 11 ore del decreto del giugno 2008, le nuove fasce aumentano l’orario di reperibilità del lavoratore ammalato da 4 a 7 ore, e reintroducono la possibilità di controlli nei giorni festivi.
Questi i nuovi orari in cui potranno essere effettuate le visite mediche fiscali: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi, domeniche e festivi compresi. Ad affrettare i tempi della nuova modifica sono state verosimilmente le conseguenze del ritorno a 4 ore di reperibilità. Infatti dopo i positivi risultati derivanti dalla introduzione del “domicilio coatto” dei lavoratori malati per 11 ore al giorno, in un anno le assenze per malattia si erano ridotte, secondo i dati del Ministero, del 38%.
Il ritorno, nel luglio del 2009, alle fasce tradizionali aveva sortito l’effetto opposto, e ad agosto e settembre, i dipendenti malati sono stati mediamente il 20% in più rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.
Ma il nuovo decreto contiene anche una serie di eccezioni. In particolare sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Fin qui sembra tutto abbastanza chiaro, e le eccezioni tecniche che si possono muovere al Decreto attengono invero alla previsione dell’effettuazione di visite fiscali anche durante i giorni festivi, che appare più irrealizzabile che esagerata.
Infatti già nel Giugno del 2008 venne profilata dagli operatori del settore ed in particolare dai medici delle ASL, la sostanziale impossibilità di effettuare tali visite, per ovvi motivi organizzativi.
Il Ministro ha ritenuto comunque utile conservare anche nel nuovo decreto, questo, molto teorico, deterrente. Ma, come in tutti i “drammi sociali” che si rispettino, la parte finale del Decreto riserva una sorpresa, invero un colpo di scena.
Così infatti recita l’art. 2, ultimo capoverso: “Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”.
In merito va ricordato che uno dei maggiori deterrenti finora utilizzato dalle pubbliche Amministrazioni, nella gestione delle pratiche di malattia, è stata la possibilità di reiterare la visita fiscale durante il periodo di malattia, anche quando il medico fiscale, durante la prima visita abbia confermato a pieno la prognosi.
Con il nuovo decreto, tenuto conto che le Pubbliche Amministrazioni dispongono “fin dal primo giorno di assenza”, la visita fiscale, il dipendente che alla prima visita venga riconosciuto ammalato e al quale venga altresì confermata la prognosi, per tutta la durata di questa, avrà la certezza che nessun altra visita fiscale verrà effettuata.
La disposizione è stata accolta con sorpresa dalle Amministrazioni, perché almeno stando alla lettera del nuovo decreto e fino a nuovo ordine, nei confronti del dipendente che alla visita fiscale, normalmente disposta ed effettuata nei primi giorni di malattia, si è visto confermare, per esempio, una prognosi di giorni 30, non potrà essere disposta per tutto questo periodo, nessuna ulteriore visita fiscale di controllo…
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