Mr_Max
18-12-2009, 15:19
Premesso che alla famiglia Poggi va rivolto un pensiero di solidarietà e di compartecipazione per la triste vicenda legata alla barbarie con cui la povera Chiara è stata prematuramente sottratta all'affetto dei suoi cari. Occorre chiarire in che modo Alberto Stasi sia stato assolto in primo grado.
Nel nostro ordinamento non esiste una generica assoluzione per insufficienza di prove. Cio' valeva fino al 1989, anno della riforma del processo penale
L'articolo 530 codice di procedura penale è composto da più commi che sarebbe bene rileggere con attenzione. Proprio in virtù del secondo comma "Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile" (art 530, comma II cpp)
Questo secondo comma sta a indicare un'assoluzione con formula dubitativa. Cosa ben diversa dalla cosiddetta assoluzione con formula piena per insussitenza di fatto giuridicamente rilevante cui fa riferimento il primo comma del sopracitato articolo.
In buona sostanza, data la presunzione di innocenza e il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, la difesa Stasi ha fatto sorgere nel giudice il "ragionevole dubbio". Ciò sta a significare che il giudice emana sentenza di condanna se è certo della colpevolezza dell'imputato, in base alle prove formate in giudizio e oltre ogni ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza.
Ma a ben vedere "insufficiente" non vuol dire inesistente....
Se dal punto di vista giuridico siamo in presenza di una sentenza di assoluzione, dal punto di vista morale le cose son ben diverse. Molto diverse.
Staremo a vedere se il collegio difensivo Stasi punterà all'appello per ottenere l'assoluzione piena (e riabilitazione morale per chi ancora crede in tale parola) ex 530 primo comma cpp e rimando ad altri ragionamenti le riflessioni circa rito abbreviato e giudice monocratico.
Nel nostro ordinamento non esiste una generica assoluzione per insufficienza di prove. Cio' valeva fino al 1989, anno della riforma del processo penale
L'articolo 530 codice di procedura penale è composto da più commi che sarebbe bene rileggere con attenzione. Proprio in virtù del secondo comma "Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile" (art 530, comma II cpp)
Questo secondo comma sta a indicare un'assoluzione con formula dubitativa. Cosa ben diversa dalla cosiddetta assoluzione con formula piena per insussitenza di fatto giuridicamente rilevante cui fa riferimento il primo comma del sopracitato articolo.
In buona sostanza, data la presunzione di innocenza e il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, la difesa Stasi ha fatto sorgere nel giudice il "ragionevole dubbio". Ciò sta a significare che il giudice emana sentenza di condanna se è certo della colpevolezza dell'imputato, in base alle prove formate in giudizio e oltre ogni ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza.
Ma a ben vedere "insufficiente" non vuol dire inesistente....
Se dal punto di vista giuridico siamo in presenza di una sentenza di assoluzione, dal punto di vista morale le cose son ben diverse. Molto diverse.
Staremo a vedere se il collegio difensivo Stasi punterà all'appello per ottenere l'assoluzione piena (e riabilitazione morale per chi ancora crede in tale parola) ex 530 primo comma cpp e rimando ad altri ragionamenti le riflessioni circa rito abbreviato e giudice monocratico.