RiccardoS
06-10-2009, 10:49
Chi mi spiega qualcosa di più riguardo questa comunicazione che ho ricevuto qualche giorno fa?
Oggetto: Articolo 2, commi da 1 a 3, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2
Gentile Cliente,
Con la presente desideriamo darLe alcune informazioni in merito alla norma in oggetto, che prevede l'accollo da parte dello Stato di una parte delle rate dei mutui da corrispondere nel 2009.
A riguardo la legge stabilisce che: "l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso NON fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra il 4% - senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione - e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinino una rata di importo inferiore".
La norma prevede:
- Che il beneficio sia riservato ai mutui stipulati fino al 31 ottobre 2008, garantiti da ipoteca, e destinati alle persone fisiche per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale;
- L'esclusione dal beneficio per le abitazioni principali di categoria A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici ed artistici);
- Che i benefici si applicano anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'art 3 del DL 27 maggio 2008 n ° 93 convertito dalla Legge 24 luglio 2008 n 126 (ossia i mutui rinegoziati secondo la Convenzione ABI/Governo) con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
La differenza tra l'importo delle rate da corrispondere ai sensi del contratto e gli importi determinati secondo quanto previsto dalla normativa in oggetto e' a carico dello Stato.
Le rate eventualmente interessate dai benefici di legge sono tutte quelle da corrispondere nei corso dei 2009.
Insieme al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e' stata resa nota la lista dei nominativi per i quali sussistono i requisiti di applicabilità' della norma.
In base a tale elenco Lei rientra tra i beneficiari della norma e pertanto gli eventuali benefici a Lei spettanti (relativamente a tutte le rate di mutuo in scadenza dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2009 ove interessate ai benefici di legge) Le verranno accreditati dalla nostra Banca con valuta pari al giorno di scadenza della rata del mutuo.
Per ulteriori informazioni in merito alla normativa in oggetto può' telefonare al n. 02 36 52 97 23. Con l'occasione La salutiamo cordialmente.
di fatto, per ora non ho visto alcuna differenza nelle rate o rimborso che sia... :boh:
Oggetto: Articolo 2, commi da 1 a 3, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2
Gentile Cliente,
Con la presente desideriamo darLe alcune informazioni in merito alla norma in oggetto, che prevede l'accollo da parte dello Stato di una parte delle rate dei mutui da corrispondere nel 2009.
A riguardo la legge stabilisce che: "l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso NON fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra il 4% - senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione - e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinino una rata di importo inferiore".
La norma prevede:
- Che il beneficio sia riservato ai mutui stipulati fino al 31 ottobre 2008, garantiti da ipoteca, e destinati alle persone fisiche per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale;
- L'esclusione dal beneficio per le abitazioni principali di categoria A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi storici ed artistici);
- Che i benefici si applicano anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'art 3 del DL 27 maggio 2008 n ° 93 convertito dalla Legge 24 luglio 2008 n 126 (ossia i mutui rinegoziati secondo la Convenzione ABI/Governo) con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
La differenza tra l'importo delle rate da corrispondere ai sensi del contratto e gli importi determinati secondo quanto previsto dalla normativa in oggetto e' a carico dello Stato.
Le rate eventualmente interessate dai benefici di legge sono tutte quelle da corrispondere nei corso dei 2009.
Insieme al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e' stata resa nota la lista dei nominativi per i quali sussistono i requisiti di applicabilità' della norma.
In base a tale elenco Lei rientra tra i beneficiari della norma e pertanto gli eventuali benefici a Lei spettanti (relativamente a tutte le rate di mutuo in scadenza dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2009 ove interessate ai benefici di legge) Le verranno accreditati dalla nostra Banca con valuta pari al giorno di scadenza della rata del mutuo.
Per ulteriori informazioni in merito alla normativa in oggetto può' telefonare al n. 02 36 52 97 23. Con l'occasione La salutiamo cordialmente.
di fatto, per ora non ho visto alcuna differenza nelle rate o rimborso che sia... :boh: