c.m.g
11-09-2009, 09:20
10 settembre 2009 – 9:08 pm
http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/09/privacy_doctor-300x211.jpg
Navigando sul web trova i dati di una sua patologia: anamnesi, infermità, prognosi e a momenti anche i farmaci che utilizzava. Motivo? Un ente locale molto zelante aveva pensato bene di pubblicare su internet due delibere dirigenziali nelle quali erano riportati i riferimenti ad una richiesta di infermità per causa di servizio.
L’interessato, dipendente dell’ente in questione, una volta visti i propri dati sanitari sul web ha compulsato in Garante che, all’esito della segnalazione ricevuta, ha emanato un provvedimento di blocco del trattamento dei dati sul sito dell’amministrazione. Trasparenza, o riservatezza?
Quando si tratta di informazioni di natura medica, sanitaria o che in qualche modo possano rivelare le condizioni di salute dell’interessato, le ragioni di pubblicità degli atti amministrativi devono fare un passo indietro rispetto alle esigenze di tutela della riservatezza dei cittadini. Così sembra aver ragionato anche il Garante che ha emanato un apposito provvedimento di blocco ed un relativo comunicato stampa che Vi riportiamo integralmente qui di seguito.
Questo il provvedimento del Garante (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1648906) provvedimento di blocco
Il provvedimento di Blocco (relatore Giuseppe Fortunato) è scattato a seguito della segnalazione della dipendente che, attraverso un motore di ricerca, aveva rinvenuto on line alcuni atti della provincia in cui erano riportati i suoi dati anagrafici e delicate informazioni sul suo stato di salute, la cui diffusione è vietata dal Codice privacy.
Risultato confermato dagli accertamenti del Garante: due delibere del responsabile delle risorse umane della provincia relative ad una richiesta di riconoscimento di infermità per causa di servizio avanzata dalla donna erano, infatti, non solo direttamente visualizzabili sul sito istituzionale dell’ente ma erano anche liberamente accessibili attraverso il motore di ricerca. Uno dei documenti riportava, inoltre, accanto al nome e cognome della dipendente, il giudizio medico legale con il tipo di infermità riscontrata.
Nel disporre il blocco dei dati sanitari trattati in modo illecito, l’Autorità ha ribadito il principio che le amministrazioni locali, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni dell’ente, devono selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere, non solo alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Immagine tratta da bejealousofme (http://www.flickr.com/photos/thexbeautyxofxlove/)
Fonte: Anti-Phishing Italia (http://www.anti-phishing.it/contributi-legali/2009/09/10/1404)
http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2009/09/privacy_doctor-300x211.jpg
Navigando sul web trova i dati di una sua patologia: anamnesi, infermità, prognosi e a momenti anche i farmaci che utilizzava. Motivo? Un ente locale molto zelante aveva pensato bene di pubblicare su internet due delibere dirigenziali nelle quali erano riportati i riferimenti ad una richiesta di infermità per causa di servizio.
L’interessato, dipendente dell’ente in questione, una volta visti i propri dati sanitari sul web ha compulsato in Garante che, all’esito della segnalazione ricevuta, ha emanato un provvedimento di blocco del trattamento dei dati sul sito dell’amministrazione. Trasparenza, o riservatezza?
Quando si tratta di informazioni di natura medica, sanitaria o che in qualche modo possano rivelare le condizioni di salute dell’interessato, le ragioni di pubblicità degli atti amministrativi devono fare un passo indietro rispetto alle esigenze di tutela della riservatezza dei cittadini. Così sembra aver ragionato anche il Garante che ha emanato un apposito provvedimento di blocco ed un relativo comunicato stampa che Vi riportiamo integralmente qui di seguito.
Questo il provvedimento del Garante (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1648906) provvedimento di blocco
Il provvedimento di Blocco (relatore Giuseppe Fortunato) è scattato a seguito della segnalazione della dipendente che, attraverso un motore di ricerca, aveva rinvenuto on line alcuni atti della provincia in cui erano riportati i suoi dati anagrafici e delicate informazioni sul suo stato di salute, la cui diffusione è vietata dal Codice privacy.
Risultato confermato dagli accertamenti del Garante: due delibere del responsabile delle risorse umane della provincia relative ad una richiesta di riconoscimento di infermità per causa di servizio avanzata dalla donna erano, infatti, non solo direttamente visualizzabili sul sito istituzionale dell’ente ma erano anche liberamente accessibili attraverso il motore di ricerca. Uno dei documenti riportava, inoltre, accanto al nome e cognome della dipendente, il giudizio medico legale con il tipo di infermità riscontrata.
Nel disporre il blocco dei dati sanitari trattati in modo illecito, l’Autorità ha ribadito il principio che le amministrazioni locali, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni dell’ente, devono selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere, non solo alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Immagine tratta da bejealousofme (http://www.flickr.com/photos/thexbeautyxofxlove/)
Fonte: Anti-Phishing Italia (http://www.anti-phishing.it/contributi-legali/2009/09/10/1404)