Gos
13-05-2009, 16:16
Per ora mi limito a commentare il reato di "Ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato".
L'art 10 bis stabilisce che:
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, lo
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene
nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del presente testo
unico nonché di quelle di cui all’articolo 1
della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito
con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al
reato di cui al presente comma non si
applica l’articolo 162 del codice penale.
Domanda: ha senso introdurre un reato (nella specie, una contravvenzione) punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro quando i clandestini sono, di regola, dei morti di fame?
PS: non applicandosi l'art 162 c.p. non è possibile l'oblazione.
Commi 4 e 5:
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione
dello straniero denunciato ai sensi del
comma 1 non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3,
da parte dell’autorità giudiziaria competente
all’accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l’avvenuta esecuzione
dell’espulsione ovvero del respingimento
di cui all’articolo 10, comma 2,
all’autorità giudiziaria competente all’accertamento
del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione
dell’espulsione o del respingimento
ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
questo comma saranno molto probabilmente dichiarati incostituzionali. Senza contare la totale illogicità: ti denuncio per un reato, sei soggetto ad espulsione, quindi il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
A che pro? a cosa serve avviare la macchina della giustizia per giungere ad un nulla di fatto?
illegale nel territorio dello Stato".
L'art 10 bis stabilisce che:
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, lo
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene
nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del presente testo
unico nonché di quelle di cui all’articolo 1
della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito
con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al
reato di cui al presente comma non si
applica l’articolo 162 del codice penale.
Domanda: ha senso introdurre un reato (nella specie, una contravvenzione) punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro quando i clandestini sono, di regola, dei morti di fame?
PS: non applicandosi l'art 162 c.p. non è possibile l'oblazione.
Commi 4 e 5:
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione
dello straniero denunciato ai sensi del
comma 1 non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3,
da parte dell’autorità giudiziaria competente
all’accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l’avvenuta esecuzione
dell’espulsione ovvero del respingimento
di cui all’articolo 10, comma 2,
all’autorità giudiziaria competente all’accertamento
del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione
dell’espulsione o del respingimento
ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
questo comma saranno molto probabilmente dichiarati incostituzionali. Senza contare la totale illogicità: ti denuncio per un reato, sei soggetto ad espulsione, quindi il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
A che pro? a cosa serve avviare la macchina della giustizia per giungere ad un nulla di fatto?