View Full Version : Info Assicurazione auto: tempo di rinnovo
Mi ha chiamato l'assicurazione della macchina. Mi sta per scadere (lunedi).... mi ha detto che lui lunedi non puà venire perchè parte per qualche giorno. E mi ha chiesto se può venire prima (venerdi). Noi non siamo in casa....lui mi ha detto che non si può andare con l'assicurazione scaduta in giro (si parla di 2-3 giorni).... io sapevo che c'era un tempo scaduta l'assicurazione in cui "valeva ancora" e non ti potevano fare multe....
E' vero???
Ray_McCoy
22-01-2009, 18:10
che io sappia hai 15 giorni di tempo!
15 giorni oltre la scadenza, se rinnovi però con la stessa compagnia. ;)
ora lo ammazzo :D
Grazie a tutti ;)
Guardate che i 15 giorni di tempo oltre la scadenza valgono solo per la compagnia che vi "assicura" lo stesso entro questo limite di tempo!!
Se, però, vi fermano per un controllo, non ci sono caxxi: l'assicurazione è scaduta e basta. Con tutte le conseguenze del caso:O .
Guardate che i 15 giorni di tempo oltre la scadenza valgono solo per la compagnia che vi "assicura" lo stesso entro questo limite di tempo!!
Se, però, vi fermano per un controllo, non ci sono caxxi: l'assicurazione è scaduta e basta. Con tutte le conseguenze del caso:O .
quindi io faccio un incidente 2 giorni dopo la scadenza...l'assicurazione mi paga lo stesso,ma in compenso devo farmi far fare una multa (ammettendo di chiamare i carabinieri per l'incidente) perchè è scaduta???
Geniale! :D
Era un discorso generico, non è che devi per forza fare un incidente.
Non ti hanno mai fermato per un semplice controllo?
E poi non è detto che l'assicurazione copra davvero entro i 15 giorni; valuterà il tipo di evento.
Se provochi un incidente e ci scappa il morto, pensi che pagherà? Tu non hai rinnovato, loro non hanno obblighi.
Mailandre
23-01-2009, 12:30
L’assicurazione Rc auto ha validità fino al 15 giorno successivo alla scadenza della rata. Superato questo termine la copertura è sospesa e, quindi, la Compagnia non risarcisce più eventuali danni provocati dal veicolo assicurato. Entro i 15 giorni, il contraente al massimo è multabile per la mancata esposizione del contrassegno con una sanzione pari a 33 euro.
La problematica sollevata è riconducibile all'articolo 1901 comma 2 del Codice Civile il quale espressamente statuisce che: "se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza".
E', quindi, previsto un margine di tolleranza di copertura assicurativa nonostante il mancato pagamento del premio.
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