View Full Version : Devo liberarmi di Fastweb, chi mi aiuta?
Polymar77
21-01-2009, 19:24
Ciao a tutti,
sfortunatamente a novembre, per l'utenza di casa nuova ho scelto fastweb come operatore. Dico sfortunamente perchè la mia 6mbit in realtà tanto fast non è.
La mattina non supero i 3mbit al secondo mentre la sera, se sono fortunato ho risultati che vanno dai 500 ai 600kbit/sec. Se poi parliamo di ping, tempi di risposta e quant'altro, vi lascio all'immagine di seguito per rendervi partecipi della mia soddisfazione. La sera navigare e giochicchiare online è impossibile.
http://www.speedtest.net/result/394860729.png
Inoltre ho notevoli problemi con la fonia. Spesso non riesco a chiamare, nè a ricevere telefonate (il telefono non squilla).
Ho provato a chiamare il servizio clienti e le risposte sono state le seguenti :
a) si trova troppo distante dalla centrale e la linea è degradata (la centrale è a 50 metri da casa mia).
b) è in wholesale, se la deve tenere così
c) è colpa di telecom
d) la centrale è satura
Visti i comportamenti della linea immagino che la risposta esatta sia la D.
A questo punto, dato che i miei vicini di casa con alice non hanno alcun tipo di problema, avrei deciso di chiamare Telecom.
Mi hanno detto che prima devo dare disdetta a Fastweb. Una volta liberata la linea posso richiedere la loro attivazione.
Ma è vero? Cavolo... a casa vecchia ricevevamo decine di chiamate da tutti gli operatori per abbandonare telecom e fare nuove attivazioni. Possibile che con FW sia così difficile fare il contrario?
Mi sapete dire quale procedura devo seguire e a chi devo spedire/faxare la lettera di disdetta.
Sapete come posso mettermi in contatto con qualche agente di zona (Pescara e provincia) per riuscire ad avere un appuntamento?
Grazie a tutti.
AntonioBO
22-01-2009, 11:29
Ciao a tutti,
sfortunatamente a novembre, per l'utenza di casa nuova ho scelto fastweb come operatore. Dico sfortunamente perchè la mia 6mbit in realtà tanto fast non è.
La mattina non supero i 3mbit al secondo mentre la sera, se sono fortunato ho risultati che vanno dai 500 ai 600kbit/sec. Se poi parliamo di ping, tempi di risposta e quant'altro, vi lascio all'immagine di seguito per rendervi partecipi della mia soddisfazione. La sera navigare e giochicchiare online è impossibile.
http://www.speedtest.net/result/394860729.png
Inoltre ho notevoli problemi con la fonia. Spesso non riesco a chiamare, nè a ricevere telefonate (il telefono non squilla).
Ho provato a chiamare il servizio clienti e le risposte sono state le seguenti :
a) si trova troppo distante dalla centrale e la linea è degradata (la centrale è a 50 metri da casa mia).
b) è in wholesale, se la deve tenere così
c) è colpa di telecom
d) la centrale è satura
Visti i comportamenti della linea immagino che la risposta esatta sia la D.
A questo punto, dato che i miei vicini di casa con alice non hanno alcun tipo di problema, avrei deciso di chiamare Telecom.
Mi hanno detto che prima devo dare disdetta a Fastweb. Una volta liberata la linea posso richiedere la loro attivazione.
Ma è vero? Cavolo... a casa vecchia ricevevamo decine di chiamate da tutti gli operatori per abbandonare telecom e fare nuove attivazioni. Possibile che con FW sia così difficile fare il contrario?
Mi sapete dire quale procedura devo seguire e a chi devo spedire/faxare la lettera di disdetta.
Sapete come posso mettermi in contatto con qualche agente di zona (Pescara e provincia) per riuscire ad avere un appuntamento?
Grazie a tutti.
Disdetta immediata ai sensi del decreto bersani se si rifiutano di darti il codice di migrazione come fanno sempre. Nel dubbio, comunque, fai la disdetta ai sensi del decreto Bersani ritenendoti libero dai loro vincoli decorsi 30 gg dalla spedizione della raccomandata . Una volta che hai pagato l'ultima bolletta riferita al periodo di effettivo uso chiudi il rid bancario . Problemi potrebbero esserci se hai l'addebito sulla carta di
credito. Per stare dalla parte dei bottoni, la fai per conoscenza alla AGCOM e all'Aduc riservandoti di chiedere tutti i danni eventuali causati dal loro comportamento . Ormai hanno finito di spadroneggiare perché grazie alle ultime delibere AGCOM e al caro Bersani, possiamo mandare il provider a cacare quando ci pare se il servizio non ci soddisfa e tutte le clausole di obbligo contrattuale, anche se accettate, non hanno alcun valore. Una volta che hai spedito la raccomandata AR contatta Telecom e stipula Alice Casa che va benissimo.
Polymar77
22-01-2009, 11:47
Mica mi spiegheresti a che mi serve il codice di migrazione?
AntonioBO
22-01-2009, 12:43
Mica mi spiegheresti a che mi serve il codice di migrazione?
Permette di cambiare provider in qualsiasi momento e serve per non restare senza servizio adsl. Se vai sul sito dell'Agcom trovi i riferimenti normativi. Fastweb fa finta di non sentire quando gli parli di migrazione, ma li devi prendere di petto perché capiscono solo quei metodi.
attackment
22-01-2009, 18:52
Ciao a tutti,
sfortunatamente a novembre, per l'utenza di casa nuova ho scelto fastweb come operatore. Dico sfortunamente perchè la mia 6mbit in realtà tanto fast non è.
La mattina non supero i 3mbit al secondo mentre la sera, se sono fortunato ho risultati che vanno dai 500 ai 600kbit/sec. Se poi parliamo di ping, tempi di risposta e quant'altro, vi lascio all'immagine di seguito per rendervi partecipi della mia soddisfazione. La sera navigare e giochicchiare online è impossibile.
http://www.speedtest.net/result/394860729.png
Inoltre ho notevoli problemi con la fonia. Spesso non riesco a chiamare, nè a ricevere telefonate (il telefono non squilla).
Ho provato a chiamare il servizio clienti e le risposte sono state le seguenti :
a) si trova troppo distante dalla centrale e la linea è degradata (la centrale è a 50 metri da casa mia).
b) è in wholesale, se la deve tenere così
c) è colpa di telecom
d) la centrale è satura
Visti i comportamenti della linea immagino che la risposta esatta sia la D.
A questo punto, dato che i miei vicini di casa con alice non hanno alcun tipo di problema, avrei deciso di chiamare Telecom.
Mi hanno detto che prima devo dare disdetta a Fastweb. Una volta liberata la linea posso richiedere la loro attivazione.
Ma è vero? Cavolo... a casa vecchia ricevevamo decine di chiamate da tutti gli operatori per abbandonare telecom e fare nuove attivazioni. Possibile che con FW sia così difficile fare il contrario?
Mi sapete dire quale procedura devo seguire e a chi devo spedire/faxare la lettera di disdetta.
Sapete come posso mettermi in contatto con qualche agente di zona (Pescara e provincia) per riuscire ad avere un appuntamento?
Grazie a tutti.
basta che richiedi il codice di migrazione, 72 ore e lo ricevi per mail
Disdetta immediata ai sensi del decreto bersani se si rifiutano di darti il codice di migrazione come fanno sempre. Nel dubbio, comunque, fai la disdetta ai sensi del decreto Bersani ritenendoti libero dai loro vincoli decorsi 30 gg dalla spedizione della raccomandata . Una volta che hai pagato l'ultima bolletta riferita al periodo di effettivo uso chiudi il rid bancario . Problemi potrebbero esserci se hai l'addebito sulla carta di
credito.
cosa centri il decreto bersani mi piacerebe saperlo cmq se sei nei 10 gg disdici e non paghi nada caso contrario sono 49€
peccato che sei libero solo quando ti hanno sganciato fisicamente il cavo e non 30 gg dopo
non vedo che problemi ci siano con la cc...........
Per stare dalla parte dei bottoni, la fai per conoscenza alla AGCOM e all'Aduc riservandoti di chiedere tutti i danni eventuali causati dal loro comportamento . Ormai hanno finito di spadroneggiare perché grazie alle ultime delibere AGCOM e al caro Bersani, possiamo mandare il provider a cacare quando ci pare se il servizio non ci soddisfa e tutte le clausole di obbligo contrattuale, anche se accettate, non hanno alcun valore. Una volta che hai spedito la raccomandata AR contatta Telecom e stipula Alice Casa che va benissimo.
che tu abbia il dente avvelenato con fw è noto ma evita di fare disinformazione non serve.
che danni potrebbe mai chiedere se la legislatura per il codice di migrazione è ancora in alto mare.
piu che altro se tu che devi finire con le sciocchezze e leggere seriamente le delibere, nessuna delibera bersani o successiva ci esula dal rispetto delle norme contrattuali, cosi come non esula loro ovviamente e solo se loro non rispettano quanto dicono puoi rivolgerti, a mio modo di vedere è inutile, all'aduc e company, che tanto non faranno nulla lo stesso, per far valere i tuoi diritti, forse........
prima di dare consigli informati fai piu bella figura
Permette di cambiare provider in qualsiasi momento e serve per non restare senza servizio adsl. Se vai sul sito dell'Agcom trovi i riferimenti normativi. Fastweb fa finta di non sentire quando gli parli di migrazione, ma li devi prendere di petto perché capiscono solo quei metodi.
prima di parlare a vanvera leggi in giro e vedrai che lo fornisce
AntonioBO
22-01-2009, 20:07
basta che richiedi il codice di migrazione, 72 ore e lo ricevi per mail
cosa centri il decreto bersani mi piacerebe saperlo cmq se sei nei 10 gg disdici e non paghi nada caso contrario sono 49€
peccato che sei libero solo quando ti hanno sganciato fisicamente il cavo e non 30 gg dopo
non vedo che problemi ci siano con la cc...........
che tu abbia il dente avvelenato con fw è noto ma evita di fare disinformazione non serve.
che danni potrebbe mai chiedere se la legislatura per il codice di migrazione è ancora in alto mare.
piu che altro se tu che devi finire con le sciocchezze e leggere seriamente le delibere, nessuna delibera bersani o successiva ci esula dal rispetto delle norme contrattuali, cosi come non esula loro ovviamente e solo se loro non rispettano quanto dicono puoi rivolgerti, a mio modo di vedere è inutile, all'aduc e company, che tanto non faranno nulla lo stesso, per far valere i tuoi diritti, forse........
prima di dare consigli informati fai piu bella figura
prima di parlare a vanvera leggi in giro e vedrai che lo fornisce
Tua sorella parla a vanvera..... leggiti il diritto che ti fa bene. La Delibera dell'Agcom è servita proprio per evitare che non si potesse attaccare la nuova adsl in attesa che si liberasse il cavo. Ora il nuovo provider in perfetta autonomia stacca quello che c'è e mette i suoi cavi PERCHÉ SI PUO' FARE - In tre mesi ho cambiato tre provider perché non ero soddisfatto e nessuno ha battuto ciglio. Io so quello che dico perché l'ho fatto tu non so!!!! Per inciso sono un soddisfatto cliente di Alice casa.
attackment
23-01-2009, 01:04
se non vuoi una denuncia per calunnie sara meglio che cambi tono, stai parlando con me, non con mia sorella, a me dimmi cio che vuoi, a lei NO!
credo serva piu a te che a me leggere diritto e magari eviti denuncie.
peccato che tale delibera è nulla vista che le problematiche tecniche insorte rendono inservibile tale delibera e manca un accordo fra tutte le parti interessate.
forse nel paese dei balocchi lo puoi fare, qui italia no
anche io ho visto 3 asini volare, o erano 4, boh
sai cio che dici o credi di saperlo? :rolleyes:
soddisfatto, per ora.. appena avrai un problema, rido.:rolleyes:
AntonioBO
23-01-2009, 08:52
se non vuoi una denuncia per calunnie sara meglio che cambi tono, stai parlando con me, non con mia sorella, a me dimmi cio che vuoi, a lei NO!
credo serva piu a te che a me leggere diritto e magari eviti denuncie.
:ahahah:
AntonioBO
23-01-2009, 08:57
Dal forum e verificato normativamente:
"Con il famoso codice migrazione (Delibera n. 274/07/CONS) l'utente potrà passare da una adsl di un OLO con altro gestore (ad esempio da libero ad alice telecom), senza avere disservizi, semplicemente con questa nuova formula di sovrascrittura adsl.
Cosa è il codice di migrazione?
Il Codice di Migrazione è una stringa alfanumerica composta da 15, 16 o 18 caratteri.
Il codice è suddiviso in 3 parti:
1) Le prime 3 lettere, il COW, che sarebbe l'abbreviazione del nome dell'operatore
2) il COR, al 90% dei casi è il numero di telefono, in altri casi che dopo spiegherò è diverso
3) il COS, codice di servizio, che può essere dallo 001 allo 008.
Nel caso il codice di migrazione sia 001,002,003,004,005,006,008 il COR è sicuramente il vostro numero di telefono, mentre se è 007, quasi sicuramente è un numero che inizia con il vostro prefisso telefonico e poi caratteri numerici.
Caratteristiche diversità numero COS (codice risorsa):
Ci sono 8 tipi di COS, espongo qua una tabella che spiega che diversità c'è tra 1 e l'altro e la tempistica per il rientro ad altro OLO:
001: Unbundling del Local Loop, 20 gg
002: Unbundling del Local Loop "Dati" , 20 gg
003: Unbundling del Local Loop Virtuale, 20 gg
004: Shared Access, 20 gg
005: Wholesale Line Rental, 10 gg
006: Bitstream Asimmetrico Condiviso, 10 gg
007: Bitstream Asimmetrico Naked, 20 gg
008: Bitstream Simmetrico, 20 gg
Come richiedere il codice di migrazione di un OLO?
Faccio qui velocemente una sintesi di come fare per ogni OLO:
Libero - Infostrada - Wind:
Il cliente deve chiamare il 155 DAL PROPRIO NUMERO DI CASA, selezionare telefonia fissa (tasto 2), reparto commerciale/tecnico (tasto 3), attivare le opzioni sulla linea (tasto 2), richiedere codice di migrazione (tasto 2), confermare la richiesta di codice di migrazione (tasto 1), a quel punto il centralino darà automaticamente il codice all'utente.
Codice operatore: WIN - numero telefono - 00N
-----------------------------
Tele2:
Bisogna chiamare il numero a tariffa urbana: 848 991022, sempre dal telefono fisso, parlare con il reparto commerciale e chiedere il codice di migrazione all'operatrice. L'operatrice effettuerà alcune domande per essere sicuri che siate voi l'intestatari della linea (chiederà numero di telefono, a chi è intestato, il codice fiscale e a volte, intanto che attendete, vi chiederanno perchè volete andare via).
Codice operatore: OPI - numero telefono - 00N
-----------------------------
Vodafone Casa:
Vodafone casa non ha un codice di migrazione per i propri clienti.
-----------------------------
Tiscali:
Dovete chiamare il numero del CC al 130 dalla linea chiamante e fornire il codice cliente.
Codice operatore: TIS - numero telefonico - 00N
-----------------------------
Fastweb:
Questo è un operatore molto complicato, per esperienza bisogna chiamare il 192193, trovare l'operatore decente che sa cosa è un codice migrazione, e dovrebbero spedirvelo per lettera postale ed arrivare in 3/4 giorni lavorativi... se avete altre informazioni mandatemi PM.
Codice operatore: MTW - numero telefonico - 00N"
Questa è la vera situazione utenti italiani. Chi dice il contrario è in mala fede e rivolgetevi sempre all'ADUC o all Adusbef.
darkeric
23-01-2009, 09:04
Il problema sono le Wholesales......il servizio 6M/bit non è garantito, è la velocità massima, l'unica cosa che può permetterti di fare recesso per giusta causa (e quindi non pagare penali) è se hai problemi gravi di fonia....
cmq non è assolutamente vero che hai la linea degradata e neanche che la centrale Telecom è piena.....il problema è la wholesale che convoglia tutte le utenze della tua centrale in un unico flusso che viene trasportato fino alla centrale Telecom Regionale (dove fastweb ha il punto di accesso di più vicino).
immagina che distanza copre.....altro che ultimo miglio!
Polymar77
23-01-2009, 20:45
Boni ragazzi, non vale la pena scannarsi per così poco.
Comunque si, penso abbia ragione darkeric. Ieri ho approfittato dei vicini e sono andato a testare le loro adsl. Contrariamente a quello che ho scritto in precedenza la loro linea è "perfetta" perchè più che vedere pagine web e scaricare la posta non fanno.
Ci assestiamo tutti sugli stessi standard di lentezza nelle ore pomeridiane e a questo punto mi conviene tenere fastweb e sperare che prima o poi in zona abbandonino la wholesale per qualcosa di meglio (e lo spero, visto che è una zona in forte crescita e non oso immaginare in quali condizioni ci ritroveremo a breve).
Oltretutto questa mattina ha chiamato fastweb per la famosa controproposta e sono riuscito a farmi abbassare l'abbonamento da 44,80 euro al mese a 29,90.
Ho accettato e mi sono rassegnato a prendere quello che passa il convento... rimpiangendo la mia vecchia 20mbit alice che filava come un treno.
attackment
23-01-2009, 20:48
:ahahah:
ridi ridi, al prossimo sgarro non temere che non avro esitazioni
Dal forum e verificato normativamente:
"Con il famoso codice migrazione (Delibera n. 274/07/CONS) l'utente potrà passare da una adsl di un OLO con altro gestore (ad esempio da libero ad alice telecom), senza avere disservizi, semplicemente con questa nuova formula di sovrascrittura adsl.
Cosa è il codice di migrazione?
Il Codice di Migrazione è una stringa alfanumerica composta da 15, 16 o 18 caratteri.
Il codice è suddiviso in 3 parti:
1) Le prime 3 lettere, il COW, che sarebbe l'abbreviazione del nome dell'operatore
2) il COR, al 90% dei casi è il numero di telefono, in altri casi che dopo spiegherò è diverso
3) il COS, codice di servizio, che può essere dallo 001 allo 008.
Nel caso il codice di migrazione sia 001,002,003,004,005,006,008 il COR è sicuramente il vostro numero di telefono, mentre se è 007, quasi sicuramente è un numero che inizia con il vostro prefisso telefonico e poi caratteri numerici.
Caratteristiche diversità numero COS (codice risorsa):
Ci sono 8 tipi di COS, espongo qua una tabella che spiega che diversità c'è tra 1 e l'altro e la tempistica per il rientro ad altro OLO:
001: Unbundling del Local Loop, 20 gg
002: Unbundling del Local Loop "Dati" , 20 gg
003: Unbundling del Local Loop Virtuale, 20 gg
004: Shared Access, 20 gg
005: Wholesale Line Rental, 10 gg
006: Bitstream Asimmetrico Condiviso, 10 gg
007: Bitstream Asimmetrico Naked, 20 gg
008: Bitstream Simmetrico, 20 gg
Come richiedere il codice di migrazione di un OLO?
Faccio qui velocemente una sintesi di come fare per ogni OLO:
Libero - Infostrada - Wind:
Il cliente deve chiamare il 155 DAL PROPRIO NUMERO DI CASA, selezionare telefonia fissa (tasto 2), reparto commerciale/tecnico (tasto 3), attivare le opzioni sulla linea (tasto 2), richiedere codice di migrazione (tasto 2), confermare la richiesta di codice di migrazione (tasto 1), a quel punto il centralino darà automaticamente il codice all'utente.
Codice operatore: WIN - numero telefono - 00N
-----------------------------
Tele2:
Bisogna chiamare il numero a tariffa urbana: 848 991022, sempre dal telefono fisso, parlare con il reparto commerciale e chiedere il codice di migrazione all'operatrice. L'operatrice effettuerà alcune domande per essere sicuri che siate voi l'intestatari della linea (chiederà numero di telefono, a chi è intestato, il codice fiscale e a volte, intanto che attendete, vi chiederanno perchè volete andare via).
Codice operatore: OPI - numero telefono - 00N
-----------------------------
Vodafone Casa:
Vodafone casa non ha un codice di migrazione per i propri clienti.
-----------------------------
Tiscali:
Dovete chiamare il numero del CC al 130 dalla linea chiamante e fornire il codice cliente.
Codice operatore: TIS - numero telefonico - 00N
-----------------------------
Fastweb:
Questo è un operatore molto complicato, per esperienza bisogna chiamare il 192193, trovare l'operatore decente che sa cosa è un codice migrazione, e dovrebbero spedirvelo per lettera postale ed arrivare in 3/4 giorni lavorativi... se avete altre informazioni mandatemi PM.
Codice operatore: MTW - numero telefonico - 00N"
Questa è la vera situazione utenti italiani. Chi dice il contrario è in mala fede e rivolgetevi sempre all'ADUC o all Adusbef.
bravo hai descritto bene cosa sia il codice di migrazione male come lo si ottiene, dato che arriva via mail
no la spiegazione che riporti tu è incompleta dato che se voglio additano a una difficolta tecnica e buonanotte ai 30 giorni,
chi afferma il contrario come te, appunto, è male informato.
ah p.s. aduc e compagnia bella ancora devono fare assolutamente nulla di eccezionale se non normative inutili come questa che possono essere allegramente raggirate. e gli avvocati non possono fare nulla dato che nulla solleva tu da leggere il contratto di fornitura e nulla ti permette di esulare dalle clausole come tu pensi.
Il problema sono le Wholesales......il servizio 6M/bit non è garantito, è la velocità massima, l'unica cosa che può permetterti di fare recesso per giusta causa (e quindi non pagare penali) è se hai problemi gravi di fonia....
cmq non è assolutamente vero che hai la linea degradata e neanche che la centrale Telecom è piena.....il problema è la wholesale che convoglia tutte le utenze della tua centrale in un unico flusso che viene trasportato fino alla centrale Telecom Regionale (dove fastweb ha il punto di accesso di più vicino).
immagina che distanza copre.....altro che ultimo miglio!
quotone di ogni lettera.
AntonioBO
24-01-2009, 11:29
Evidentemente Attackment le leggi le interpreta a suo uso e consumo. O forse gli dà fastidio pe rinteressi suoi che la gente apra gli occhi!!!!
Cosa prevede, ad esempio, il decreto Bersani sulla liberalizzazione dei servizi TLC
"Contratti di telefonia, Internet o pay-tv, chiusura e passaggio ad altri operatori in massimo trenta giorni
Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica devono prevedere, nei propri contratti, la facolta' del contraente di recedere dagli stessi o di trasferire le utenze ad altri operatori senza porre vincoli temporali, ritardi non giustificati e spese (a meno che non siano giustificate da costi dell'operatore). Il termine di preavviso non potra' comunque essere superiore ai 30 giorni.
Per i nuovi contratti le regole sono attive dal 2 Febbraio 2007. Per tutti i contratti in corso a quella data il decreto concedeva alle compagnie 60 giorni di tempo per l'adeguamento. Dall'entrata in vigore della legge di conversione, il 3 Aprile 2007, TUTTI i contratti devono risultare adeguati, e le clausole difformi sono nulle.
L'autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni ha emanato delle linee guida inerenti questa disposizione che ne chiariscono l'applicazione e precisano che sono inclusi anche i contratti per adesione (quelli le cui clausole sono gia' predisposte dal gestore in un formulario che il cliente semplicemente firma) di tipo "business" , sottoscritti quindi da piccole/medie imprese.
Per approfondimenti si veda al link:
http://www.agcom.it/comunicazioni/com_28_06_07.htm
Contestazioni e segnalazioni
L'organo che deve vigilare sulla corretta applicazione di questo articolo (art.1) e' l'Agcom (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) che potra' sanzionare le violazioni secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (art.98 d.lgs.259/03).
Tutte le contestazioni (da inviare per messa in mora) pertanto, possono essere inviate per conoscenza anche a tale Autorita', segnalando i fatti e facendo richiesta di valutazione ed intervento.
Sul sito dell'Agcom possono essere trovate tutte le informazioni per procedere: http://www.agcom.it/operatori/denuncia_servizi.htm
Edit:anche i cd. costi di gestione sono illegittimi . Possono essere addebitati costi di disattivazione e devono essere giustificati al centesimo.
AntonioBO
24-01-2009, 11:37
Dal sito della cara ADUC che mi ha risolto tanti problemi
Nello specifico, allora, quali sono i costi che i gestori dal 2007 possono legittimamente richiedere in caso di disattivazione del servizio?
Per sanare questa mancanza, e' intervenuta l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la quale attraverso la Direzione Tutela dei Consumatori ha diramato delle "linee guida" finalizzate a far luce su alcuni aspetti della nuova normativa: http://www.agcom.it/comunicazioni/com_28_06_07.htm
In particolare, secondo l'Authority: "Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento, cosi' da essere agevolato nell'esercizio di tali facolta', potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori".
Questi ultimi, pertanto, possono porre a carico dell'utente solo quei costi effettivamente sostenuti per la disattivazione del servizio, e tale spesa deve essere dagli stessi dimostrabile: "Per essere in linea con l'intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovra' essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi".
I costi pertanto potranno essere addebitati "solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova".
Con riferimento ai servizi di telefonia, in particolare, l'Authority, ritiene che: "merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro. In tale casistica di recesso – prevalente sul piano statistico – generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque gia' remunerate da quest'ultimo. In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sono in linea di massima giustificati".
A tal fine, con la delibera n. 96/07/CONS diretta a tutelare gli utenti garantendo una maggiore trasparenza delle tariffe, l'Autorita' ha imposto in particolare ai gestori dei servizi di telefonia di pubblicare le condizioni economiche applicate, utilizzando un prospetto informativo redatto secondo uno schema pre-compilato, nella quale compare anche una voce dedicata ai costi di disattivazione del servizio. Tale voce, inizialmente intitolata "Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto" e' stata in seguito modificata con il termine "Spese per il cliente per l'esercizio della facolta' di recesso", considerato maggiormente in linea con lo spirito della legge 40/07 (delibera n. 302/07/CONS).
Dunque, emerge che i gestori dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, qualora intendano imporre al cliente dei costi in casi di disdetta anticipata, devono indicare nel contratto il prezzo dell'operazione di disattivazione della configurazione se sussistono ragioni oggettive di indispensabilita' dell'addebito.
Qui di seguito l'elenco delle societa' che hanno ottemperato a tale ordine, e le condizioni da esse applicate:http://www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm
LE FORMALITA' DA SEGUIRE IN CASO DI DISDETTA
La legge 40/07 stabilisce che i gestori non possono imporre un tempo massimo di preavviso superiore a 30 giorni. Nel contratto, dunque, devono essere indicate le modalita' per effettuare la disdetta (in genere viene richiesto l'invio di una raccomandata a/r, anticipata anche via fax).
Nella pratica ci sono giunte molte segnalazioni di indebiti trasferimenti, di utenze o di singoli servizi (come l'adsl) da parte di nuovi gestori, senza che l'utente lo avesse mai richiesto o ne fosse a conoscenza. Questo e' possibile visto che oggi e' uso diffuso stipulare contratti telefonicamente o direttamente on-line, cui segue spesso l'attivazione del servizio da parte dei gestori senza aspettare di ricevere il contratto firmato dall'utente.
Il problema nasce dal fatto che il vecchio gestore, una volta ricevuta la richiesta di migrazione da parte del nuovo gestore, non puo' far altro che consentirla in base alle convenzioni che regolano i rapporti tra operatori. Accade spesso, dunque, che tale operazione avvenga all'oscuro dell'utente, il quale si trova improvvisamente assegnato al nuovo gestore.
Per ovviare a cio' consigliamo, in caso di scelta di un nuovo operatore, di fare attenzione all'aspetto relativo alla comunicazione della disdetta, in modo da poter richiedere il risarcimento del danno al nuovo gestore in caso di attivazione indebita di servizi.
In caso di attivazioni e/o migrazioni non richieste, occorre procedere come indicato nella nostra scheda pratica su "Telefonia, adsl, suonerie, ecc. - Servizi non richiesti e mancate attivazioni:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=167877
Un altro aspetto rilevante in caso di disdetta riguarda la restituzione degli apparati eventualmente ricevuti a titolo di comodato.
In genere questo servizio e' gratuito, ma puo' essere previsto anche a titolo oneroso. Gli artt. 1809 e 1810 c.c. stabiliscono in capo al comodatario l'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del termine convenuto, oppure, qualora non sia previsto un termine all'accordo negoziale, quando il comodante la richieda. E' consentito, dunque, in capo al comodante di prevedere all'interno del contratto da questi predisposto la corresponsione di un corrispettivo in caso di mancato adempimento di questo obbligo da parte dell'utente. Le modalita' di restituzione degli apparecchi sono solitamente contenute nel contratto. Qualora non se ne abbia una copia, consigliamo di chiedere, nella raccomandata con la quale si comunica la disdetta, anche con quali modalita' dettagliate debbano essere restituiti gli apparecchi in comodato; in tal modo si trasferisce in capo al gestore l'onore di indicare dette procedure, ovvero di inviare copia delle condizioni di contratto.
I SOGGETTI TUTELATI DALLA NORMATIVA
I clienti, che sono utenti e contraenti: con questo termine si intende, in particolare, coloro che hanno stipulato contratti per adesione, ossia - ai sensi dell'art. 1341 c.c. - contratti le cui condizioni generali sono state predisposte unilateralmente da uno dei contraenti per regolare in modo uniforme una pluralita' di rapporti (sono tali, ad esempio i contratti conclusi mediante moduli o formulari).
Una delle questioni che ancora oggi appare essere maggiormente dibattuta riguarda l'applicabilita' o meno del decreto Bersani-bis alle persone giuridiche.
Ovvero: puo' una societa', un professionista, un negozio, un ufficio, disdire anticipatamente un contratto telefonico, ad esempio, senza essere soggetto al pagamento della penale se prevista nel contratto?
La gran parte dei gestori propendono per una interpretazione restrittiva, escludendo tale possibilita' sulla base del richiamo nel testo della legge alla parola "consumatore", che troviamo nel titolo della legge in oggetto ("Misure urgenti per la tutela dei consumatori, etc."), nonche' nel 1° comma dell'art. 1 della legge stessa ("Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, etc.").
In realta', questa interpretazione viene disattesa dagli stessi operatori, i quali continuano a chiedere il pagamento della penale a tutti i clienti indifferentemente, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, ma nel secondo caso spesso viene utilizzata questa motivazione per legittimare la richiesta.
Vi sono pero' ragioni sostanziali per ritenere che quanto affermato dai gestori riguardo alle persone giuridiche non sia corretto.
In primis, partiamo dal dettato della legge.
Se da un lato e' comprensibile che la parola "consumatore" inserita nel titolo cosi' come nel primo comma della legge possa far propendere per una specificazione dei soggetti interessati, dall'altro si rileva che:
- nel metodo: il legislatore, pur potendo, non ha voluto inserire la nuova disciplina all'interno del corpus del Codice del consumo, la cui tutela e' rivolta in maniera specifica alla "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art. 3, lett. a del Cdc).
- nel merito: laddove il legislatore abbia voluto limitare la portata delle misure alle persone fisiche, lo ha specificato (si veda l'art. 2 l. 40/07 in materia di assicurazioni).
Ma soprattutto, ed in virtu' di quanto appena detto, l'art. 1 comma 3 della legge si rivolge ai contratti conclusi per adesione, senza differenziare la posizione della persona fisica da quella della persona giuridica.
A tal proposito illustriamo la precisazione sul punto contenuta nelle linee guida diffuse dalla Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui sopra: "Ambito di applicazione oggettivo dell'art. 1, comma 3: Contratti per adesione. 1. Le previsioni dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 40/2007 per espressa previsione testuale si applicano ai rapporti con gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, stipulati attraverso l'utilizzo di contratti per adesione. 2. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 1341 Cod. civ. possono essere qualificati "per adesione" quei contratti che, anche in vista del contenuto delle loro singole clausole, risultino predisposti unilateralmente da un solo contraente e siano destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale (perche' predisposti da un contraente che esplichi attivita' negoziale nei confronti di una pluralita' indifferenziata di soggetti), sia da un punto di vista meramente formale (perche' preordinati nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). Le possibilita' previste per il contraente aderente nei contratti per adesione sono quindi solo quelle di accettare in blocco le clausole ovvero di rifiutarle integralmente, senza alcuna facolta' di trattativa".
Peraltro, in materia di telecomunicazioni non mancano esempi di disposizioni che esplicano effetti nei confronti di entrambe le tipologie di soggetti (si veda ad esempio la fondamentale delibera AGCOM n. 664/06/CONS, rivolta espressamente all'"utente finale" cosi' come definito dall'art. 1, lett. qq del d.lgv. 259/03 Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' tutti gli atri interventi dell'Authority che richiamano la legge n. 40/07, diretti ad approntare una effettiva tutela degli utenti, generalmente intesi, nei rapporti con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).
Infine, la stessa ratio e' confermata nelle ordinanze dell'Authority che terminano i procedimenti sanzionatori verso gli operatori, consultabili a questo indirizzo:
http://www.agcom.it/operatori/operatori_sanzioni_CONS.htm#05
attackment
24-01-2009, 15:42
Evidentemente Attackment le leggi le interpreta a suo uso e consumo. O forse gli dà fastidio pe rinteressi suoi che la gente apra gli occhi!!!!
se meta delle persone aprisse gli occhi le truffe finirebbero.
Cosa prevede, ad esempio, il decreto Bersani sulla liberalizzazione dei servizi TLC
"Contratti di telefonia, Internet o pay-tv, chiusura e passaggio ad altri operatori in massimo trenta giorni
Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica devono prevedere, nei propri contratti, la facolta' del contraente di recedere dagli stessi o di trasferire le utenze ad altri operatori senza porre vincoli temporali, ritardi non giustificati e spese (a meno che non siano giustificate da costi dell'operatore). Il termine di preavviso non potra' comunque essere superiore ai 30 giorni.
il preavviso non puo essere superiore ai 30 gg bravo, cmq chiamala penale o costi giustificati, cmq sempre paga devi
Per i nuovi contratti le regole sono attive dal 2 Febbraio 2007. Per tutti i contratti in corso a quella data il decreto concedeva alle compagnie 60 giorni di tempo per l'adeguamento. Dall'entrata in vigore della legge di conversione, il 3 Aprile 2007, TUTTI i contratti devono risultare adeguati, e le clausole difformi sono nulle.
bene fin qua ci siamo, ma solo quelle clausole sono nulle le altre permangono
Contestazioni e segnalazioni
L'organo che deve vigilare sulla corretta applicazione di questo articolo (art.1) e' l'Agcom (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) che potra' sanzionare le violazioni secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (art.98 d.lgs.259/03).
Tutte le contestazioni (da inviare per messa in mora) pertanto, possono essere inviate per conoscenza anche a tale Autorita', segnalando i fatti e facendo richiesta di valutazione ed intervento.
Sul sito dell'Agcom possono essere trovate tutte le informazioni per procedere: http://www.agcom.it/operatori/denuncia_servizi.htm
peccato sia inutile mandarle a loro che difficilmente muovono un dito
Edit:anche i cd. costi di gestione sono illegittimi . Possono essere addebitati costi di disattivazione e devono essere giustificati al centesimo.
falso, sono perfettamente legittimi
Dal sito della cara ADUC che mi ha risolto tanti problemi
o creato false illusioni
Nello specifico, allora, quali sono i costi che i gestori dal 2007 possono legittimamente richiedere in caso di disattivazione del servizio?
Per sanare questa mancanza, e' intervenuta l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la quale attraverso la Direzione Tutela dei Consumatori ha diramato delle "linee guida" finalizzate a far luce su alcuni aspetti della nuova normativa: http://www.agcom.it/comunicazioni/com_28_06_07.htm
In particolare, secondo l'Authority: "Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento, cosi' da essere agevolato nell'esercizio di tali facolta', potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori".
cambia il nome il risultato è lo stesso
Questi ultimi, pertanto, possono porre a carico dell'utente solo quei costi effettivamente sostenuti per la disattivazione del servizio, e tale spesa deve essere dagli stessi dimostrabile: "Per essere in linea con l'intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovra' essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi".
I costi pertanto potranno essere addebitati "solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova".
volendo potrebbero giustificare anche 150€ di disattivazione, ringraziamo siano meno
Con riferimento ai servizi di telefonia, in particolare, l'Authority, ritiene che: "merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro. In tale casistica di recesso – prevalente sul piano statistico – generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque gia' remunerate da quest'ultimo. In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sono in linea di massima giustificati".
falso sono perfettamente giustificati dal fatto che uno attiva l'altro disattiva
A tal fine, con la delibera n. 96/07/CONS diretta a tutelare gli utenti garantendo una maggiore trasparenza delle tariffe, l'Autorita' ha imposto in particolare ai gestori dei servizi di telefonia di pubblicare le condizioni economiche applicate, utilizzando un prospetto informativo redatto secondo uno schema pre-compilato, nella quale compare anche una voce dedicata ai costi di disattivazione del servizio. Tale voce, inizialmente intitolata "Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto" e' stata in seguito modificata con il termine "Spese per il cliente per l'esercizio della facolta' di recesso", considerato maggiormente in linea con lo spirito della legge 40/07 (delibera n. 302/07/CONS).
altro falso, non sono tenuti a farlo
Dunque, emerge che i gestori dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, qualora intendano imporre al cliente dei costi in casi di disdetta anticipata, devono indicare nel contratto il prezzo dell'operazione di disattivazione della configurazione se sussistono ragioni oggettive di indispensabilita' dell'addebito.
Qui di seguito l'elenco delle societa' che hanno ottemperato a tale ordine, e le condizioni da esse applicate:http://www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm
volendo ne additano qualche decina di motivi
LE FORMALITA' DA SEGUIRE IN CASO DI DISDETTA
La legge 40/07 stabilisce che i gestori non possono imporre un tempo massimo di preavviso superiore a 30 giorni. Nel contratto, dunque, devono essere indicate le modalita' per effettuare la disdetta (in genere viene richiesto l'invio di una raccomandata a/r, anticipata anche via fax).
Nella pratica ci sono giunte molte segnalazioni di indebiti trasferimenti, di utenze o di singoli servizi (come l'adsl) da parte di nuovi gestori, senza che l'utente lo avesse mai richiesto o ne fosse a conoscenza. Questo e' possibile visto che oggi e' uso diffuso stipulare contratti telefonicamente o direttamente on-line, cui segue spesso l'attivazione del servizio da parte dei gestori senza aspettare di ricevere il contratto firmato dall'utente.
Il problema nasce dal fatto che il vecchio gestore, una volta ricevuta la richiesta di migrazione da parte del nuovo gestore, non puo' far altro che consentirla in base alle convenzioni che regolano i rapporti tra operatori. Accade spesso, dunque, che tale operazione avvenga all'oscuro dell'utente, il quale si trova improvvisamente assegnato al nuovo gestore.
Per ovviare a cio' consigliamo, in caso di scelta di un nuovo operatore, di fare attenzione all'aspetto relativo alla comunicazione della disdetta, in modo da poter richiedere il risarcimento del danno al nuovo gestore in caso di attivazione indebita di servizi.
In caso di attivazioni e/o migrazioni non richieste, occorre procedere come indicato nella nostra scheda pratica su "Telefonia, adsl, suonerie, ecc. - Servizi non richiesti e mancate attivazioni:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=167877
bene non possono imporre un preavviso superiore a 30, ma nulla vieta loro di sganciarti dopo 60
se fossimo un po piu furbi non servirebbe tutte ste manfrine, infine nessuno risarcira nulla
Un altro aspetto rilevante in caso di disdetta riguarda la restituzione degli apparati eventualmente ricevuti a titolo di comodato.
In genere questo servizio e' gratuito, ma puo' essere previsto anche a titolo oneroso. Gli artt. 1809 e 1810 c.c. stabiliscono in capo al comodatario l'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del termine convenuto, oppure, qualora non sia previsto un termine all'accordo negoziale, quando il comodante la richieda. E' consentito, dunque, in capo al comodante di prevedere all'interno del contratto da questi predisposto la corresponsione di un corrispettivo in caso di mancato adempimento di questo obbligo da parte dell'utente. Le modalita' di restituzione degli apparecchi sono solitamente contenute nel contratto. Qualora non se ne abbia una copia, consigliamo di chiedere, nella raccomandata con la quale si comunica la disdetta, anche con quali modalita' dettagliate debbano essere restituiti gli apparecchi in comodato; in tal modo si trasferisce in capo al gestore l'onore di indicare dette procedure, ovvero di inviare copia delle condizioni di contratto.
piu che una copia lo si dovrebbe leggere
p.s. lungo ma da leggere.... non il tuo post, il contratto.....
tralasciando il fatto che tu credi alle favole e io no, direi che abbiamo perso il perche di questo 3d, l'utente in questione che si sara sentito dimenticfato e me ne scuso non deve far altro che chiedere al call center il codice di migrazione, rifiutare l'offerta commerciale e aspettare circa 72 ore e trovera nella mail il codice di migrazione, il quale dovra essere comunicato al nuovo gestore, in caso di difficolta me lo faccia sapere casomai vedro di aiutarlo a ricevere il codice
AntonioBO
25-01-2009, 19:37
se meta delle persone aprisse gli occhi le truffe finirebbero.
il preavviso non puo essere superiore ai 30 gg bravo, cmq chiamala penale o costi giustificati, cmq sempre paga devi
bene fin qua ci siamo, ma solo quelle clausole sono nulle le altre permangono
peccato sia inutile mandarle a loro che difficilmente muovono un dito
falso, sono perfettamente legittimi
o creato false illusioni
cambia il nome il risultato è lo stesso
volendo potrebbero giustificare anche 150€ di disattivazione, ringraziamo siano meno
falso sono perfettamente giustificati dal fatto che uno attiva l'altro disattiva
altro falso, non sono tenuti a farlo
volendo ne additano qualche decina di motivi
bene non possono imporre un preavviso superiore a 30, ma nulla vieta loro di sganciarti dopo 60
se fossimo un po piu furbi non servirebbe tutte ste manfrine, infine nessuno risarcira nulla
piu che una copia lo si dovrebbe leggere
p.s. lungo ma da leggere.... non il tuo post, il contratto.....
tralasciando il fatto che tu credi alle favole e io no, direi che abbiamo perso il perche di questo 3d, l'utente in questione che si sara sentito dimenticfato e me ne scuso non deve far altro che chiedere al call center il codice di migrazione, rifiutare l'offerta commerciale e aspettare circa 72 ore e trovera nella mail il codice di migrazione, il quale dovra essere comunicato al nuovo gestore, in caso di difficolta me lo faccia sapere casomai vedro di aiutarlo a ricevere il codice
Io ti cito dati normativi inoppugnabili, tu dici vero o falso in base a quali fatti? Quali fonti? Quelle contano. La legge vale per tutti e col cazzo che
se ne fregano i provider delle lettere mandate per conoscenza all'AGCOM.
attackment
26-01-2009, 01:18
Io ti cito dati normativi inoppugnabili, tu dici vero o falso in base a quali fatti? Quali fonti? Quelle contano. La legge vale per tutti e col cazzo che
se ne fregano i provider delle lettere mandate per conoscenza all'AGCOM.
di inoppugnale c'è solo una cosa, la tua testardaggine, e non voglia essere una offesa per carita
in base a come sono davvero le cose, beh non sei cosi bravo a cercarle le fonti, buona caccia.
per tutti dici, chissa perche il giudice quel cartello lo ha alle spalle non davanti....
i provider se ne sbattono, cmq sei ot e peraltro linguaggio scurrile
AntonioBO
26-01-2009, 08:40
di inoppugnale c'è solo una cosa, la tua testardaggine, e non voglia essere una offesa per carita
in base a come sono davvero le cose, beh non sei cosi bravo a cercarle le fonti, buona caccia.
per tutti dici, chissa perche il giudice quel cartello lo ha alle spalle non davanti....
i provider se ne sbattono, cmq sei ot e peraltro linguaggio scurrile
Che se ne sbattono è una tua opinione e tale resta. Mi fa piacere che sei al di sopra di quanto stabilito dal legislatore. INVITO ANCORA GLI UTENTI A FAR VALERE I PROPRI DIRITTI QUANDO IL PROVIDER OFFRE UN PESSIMO SERVIZIO CAMBIANDOLO IMMEDIATAMENTE.
attackment
26-01-2009, 18:35
Che se ne sbattono è una tua opinione e tale resta. Mi fa piacere che sei al di sopra di quanto stabilito dal legislatore. INVITO ANCORA GLI UTENTI A FAR VALERE I PROPRI DIRITTI QUANDO IL PROVIDER OFFRE UN PESSIMO SERVIZIO CAMBIANDOLO IMMEDIATAMENTE.
tranquillo se ne sbattono altamente.
non al di sopra del legislatore, al di sopra dei loro imbrogli che con me nn attaccano, mai. chissa perche i miei amici i contratti li mostrano a me............
prima di far valere diritti INESISTENTI dichiarati come tali ma non sono, fate prima il vostro dovere/interesse, leggete quei benedetti contratti, poi voglio vedere quanti di voi si fanno una dsl sapendo cosa sta scritto e magari informarsi un po prima sulla grandiosa differenza fra ws e ull
e con questo mi sono alquanto stancato di replare qui, tanto l'utente ha capito che deve fa, LEGGERE, e tu beh, usa pure le tue scartoffie, delibere con chi vuoi, finche funzionano, io uso i miei metodi, ossia, prevengo, non curo.
bye
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