Jackdaw
21-11-2008, 12:56
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di dettare norme che dispongono una
distribuzione delle risorse stanziate per l’anno 2008 per la qualita’
del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi
formativi e delle attivita’ di ricerca scientifica, nonche’ della
efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di disciplinare, in attesa del
riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori
universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente
espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialita’ e di
valorizzazione del merito;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di assicurare immediate risorse
aggiuntive per garantire l’esercizio del diritto allo studio, in
attuazione dell’articolo 34 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle universita’ e per gli enti di
ricerca
1. Le universita‘ statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno
anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di
valutazione comparativa, ne’ all’assunzione di personale.
2. Le universita’ di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione
dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all’articolo 1, comma
650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dai seguenti: «Per il triennio
2009-2011, le universita’ statali, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato
complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.
Ciascuna universita’ destina tale somma per una quota non inferiore al
60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e
indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento
all’assunzione di professori ordinari.
Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui
all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma
650.».
Conseguentemente, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
il fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, e’
integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per
l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 ed euro 141 milioni a
decorrere dall’anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei
professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda
sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un
professore ordinario nominato dalla facolta’ che ha richiesto il bando
e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto
al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono all’universita’ che ha richiesto il bando.
Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari
o inferiore al necessario, la lista e’ costituita da tutti gli
appartenenti al settore ed e’ eventualmente integrata mediante
elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori affini.
Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che
almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore
disciplinare oggetto del bando.
Ciascun commissario puo’, ove possibile, partecipare, per ogni fascia
e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui
all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all’articolo 1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un
professore ordinario o da un professore associato nominato dalla
facolta’ che ha richiesto il bando e da due professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori
ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in
numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente
necessari nella sessione.
L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono all’universita’ che ha richiesto il bando.
Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare ove possibile che
almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore
disciplinare oggetto del bando.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita’ di
svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive,
e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca avente natura non
regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei
ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la valutazione comparativa e’ effettuata sulla base
dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi
di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, avente natura non
regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario
nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi’, alle
procedure di valutazione comparativa indette prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono
ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione
delle commissioni.
Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali
disposizioni dei bandi gia’ emanati, incompatibili con il presente
decreto, si intendono prive di effetto.
Sono, altresi’, privi di effetto le procedure gia’ avviate per la
costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti
adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono
inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,».
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di dettare norme che dispongono una
distribuzione delle risorse stanziate per l’anno 2008 per la qualita’
del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi
formativi e delle attivita’ di ricerca scientifica, nonche’ della
efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di disciplinare, in attesa del
riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori
universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente
espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialita’ e di
valorizzazione del merito;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di assicurare immediate risorse
aggiuntive per garantire l’esercizio del diritto allo studio, in
attuazione dell’articolo 34 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle universita’ e per gli enti di
ricerca
1. Le universita‘ statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno
anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di
valutazione comparativa, ne’ all’assunzione di personale.
2. Le universita’ di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione
dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all’articolo 1, comma
650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dai seguenti: «Per il triennio
2009-2011, le universita’ statali, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato
complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.
Ciascuna universita’ destina tale somma per una quota non inferiore al
60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e
indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento
all’assunzione di professori ordinari.
Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui
all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma
650.».
Conseguentemente, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
il fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, e’
integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per
l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 ed euro 141 milioni a
decorrere dall’anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei
professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda
sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un
professore ordinario nominato dalla facolta’ che ha richiesto il bando
e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto
al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono all’universita’ che ha richiesto il bando.
Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari
o inferiore al necessario, la lista e’ costituita da tutti gli
appartenenti al settore ed e’ eventualmente integrata mediante
elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori affini.
Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che
almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore
disciplinare oggetto del bando.
Ciascun commissario puo’, ove possibile, partecipare, per ogni fascia
e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui
all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all’articolo 1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un
professore ordinario o da un professore associato nominato dalla
facolta’ che ha richiesto il bando e da due professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori
ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in
numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente
necessari nella sessione.
L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono all’universita’ che ha richiesto il bando.
Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare ove possibile che
almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore
disciplinare oggetto del bando.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita’ di
svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive,
e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca avente natura non
regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei
ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la valutazione comparativa e’ effettuata sulla base
dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi
di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, avente natura non
regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario
nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi’, alle
procedure di valutazione comparativa indette prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono
ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione
delle commissioni.
Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali
disposizioni dei bandi gia’ emanati, incompatibili con il presente
decreto, si intendono prive di effetto.
Sono, altresi’, privi di effetto le procedure gia’ avviate per la
costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti
adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono
inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,».