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View Full Version : Articolo 83, comma 18, finanziaria 2008.


ozeta
26-10-2008, 20:06
Non so se sia stato già postato, ma nell'incertezza, meglio ripostarlo...:stordita:

"18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»."

fififi


bene, avanti cofì http://gaming.ngi.it/images/smilies/dentone.gif

il testo integrale: http://www.altalex.com/index.php?idstr=19&idnot=42063

Kewell
26-10-2008, 20:10
Ovviamente sai cosa è il PVC, l'accertamento con adesione e l'accertamento parziale per esser così certo che si tratta di una cosa negativa.

ozeta
26-10-2008, 20:13
in che punto del mio post ho espresso pareri? :O

Kewell
26-10-2008, 20:17
in che punto del mio post ho espresso pareri? :O

bene, avanti cofì http://gaming.ngi.it/images/smilies/dentone.gif


Ok, quel "bene avanti così" significa che sei d'accordo con il provvedimento. Avevo capito il contrario.

GUSTAV]<
26-10-2008, 20:25
«1-bis In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»

:O

fabio80
26-10-2008, 20:28
Ovviamente sai cosa è il PVC, l'accertamento con adesione e l'accertamento parziale per esser così certo che si tratta di una cosa negativa.

polivinicloruro :O

StefAno Giammarco
26-10-2008, 20:29
polivinicloruro :O

Ma solo un po' sennò non è parziale. :read:

ozeta
26-10-2008, 21:08
Ok, quel "bene avanti così" significa che sei d'accordo con il provvedimento. Avevo capito il contrario.





quale parte di "la misura delle sanzioni applicabili e' ridotta alla metà", non è chiara?

Kewell
26-10-2008, 21:11
quale parte di "la misura delle sanzioni applicabili e' ridotta alla metà", non è chiara?

Ripeto... sai di cosa stiamo parlando? Scommetto che neanche sai a quanto ammontato queste sanzioni dimezzate, come ed in quali casi si applicano.

korry78
26-10-2008, 21:13
Salve sono l'uomo della strada, di che state parlando? :)

Kewell
26-10-2008, 21:14
Salve sono l'uomo della strada, di che state parlando? :)

Ozeta sicuramente saprà spiegarti tutto ;)

:Prrr:

ozeta
26-10-2008, 21:36
a me non piacciono le sanzioni dimezzate.

comunque perché non ce lo spieghi tu, che sembri informato? :)

MaxArt
26-10-2008, 21:40
Sarò io che non ci capisco niente del burocratese, ma questo mi pare un cacathread... :stordita:

Kewell
26-10-2008, 21:45
a me non piacciono le sanzioni dimezzate.

comunque perché non ce lo spieghi tu, che sembri informato? :)

A dire il vero l'onere della prova spetta all'accusa :D

Beh in parole assai semplici è una norma che serve a liberare risorse per effettuare controlli.
Attraverso l'adesione ai PVC è possibile ottenere una dimezzamento delle sanzioni da accertamento con adesione. Tuttavia per avere questo beneficio si deve accettare in toto il contenuto del PVC. Ora, visto che i PVC assai spesso contengono inesattezza di livello spaventoso, conviene quasi sempre fare comunque accertamento con adesione (è matematico che se si ottiene una riduzione dell'imponibile di almeno il 10% l'accertamento con adesione è più conveniente). Viceversa se per qualsiasi ragione si aderisce al contenuto del PVC attraverso la definizione agevolata dello stesso, si accorciano mostruosamente i tempi e la certezza di incasso per l'Erario (se non si paga c'è l'iscrizione a ruolo). In questo modo i funzionari posso impiegare più utilmente il tempo in altri controlli piuttosto che perdersi tempo in faticosi, incerti e lunghi contenziosi (o contraddittori).

Timewolf
26-10-2008, 22:05
ehm

in parole povere?

GUSTAV]<
26-10-2008, 22:13
diciamo anche che, accettando il polivinlicloruro ci si autoaccusa di tutto,
e quindi non so' fino a che punto conviene pagare la meta'...
perche' queste autoaccuse poi possono avere degli effetti a posteriori... :rolleyes:

Quasi OT... e il sistema di leggi che colpisce a posteriori e' veramente rovinoso...
tanto x fare esempi...
- metti la caldaia nuova ? bene, ma magari il "tecnico" nel contempo ti fa' pure
una dichiarazione di non conformita' dell' impianto elettrico, e della canna fumaria...
Qualche anno dopo iniziano a cotrollarti pure il pelin de c.... :D
- il "furbo" medico ti prescrive una ricetta con un ansiolitico tipo lexotan ?
bene, sappi xo' che poi risulti dai computer della ASL, come consumatore
di sostanze psicotrope pregresse, e rimani segnalato a vita... :D
(per non parlare di altro... :rolleyes: )

GUSTAV]<
26-10-2008, 22:15
ehm

in parole povere?
se hai la partita iva e l'aggenzia ti manda una multa, puoi pagare la meta'
dichiarando pero' che sei colpevole di tutto.. :O

Timewolf
26-10-2008, 22:16
<;24739272']se hai la partita iva e l'aggenzia ti manda una multa, puoi pagare la meta'
dichiarando pero' che sei colpevole di tutto.. :O

e ci voleva tanto a spiegarlo :asd:

fabio80
26-10-2008, 22:20
<;24739272']se hai la partita iva e l'aggenzia ti manda una multa, puoi pagare la meta'
dichiarando pero' che sei colpevole di tutto.. :O

di tutto che? di terrorismo, spaccio, pedopornografia, traffico di organi...

ce sto a capì un cazzo, i polimeri in confronto sono cristallini :stordita:

Timewolf
26-10-2008, 22:21
di tutto che? di terrorismo, spaccio, pedopornografia, traffico di organi...

ce sto a capì un cazzo, i polimeri in confronto sono cristallini :stordita:

se si parla di partita iva immagino multe per evasione o cose simili, no?

fabio80
26-10-2008, 22:22
se si parla di partita iva immagino multe per evasione o cose simili, no?

e che c'azzecca con l'esempio del caldaista? :confused:

חוה
26-10-2008, 22:23
Ma visto che il dl del '97 diceva che
"5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge,"

adesso è metà di 1/4 o metà?