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View Full Version : Liberalizzazioni:Altolà alla Bersani. Le medicine tornano in farmacia


Alien
06-09-2008, 11:53
In Parlamento c’è un disegno di legge, contrassegnato dal numero 863, dal titolo “Disposizioni normative in materie di medicinali e di riordino dell’esercizio farmaceutico”, di iniziativa del senatore Maurizio Gasparri. Un malloppo di norme che si contraddistingue per il palese tentativo di ripristinare il monopolio delle farmacie.

Ecco quello che dice l’articolo 1: “La distribuzione delle specialità medicinali sul territorio è riservata in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico, fatte salve le specialità previste dal comma cinque”. E leggendo il comma 5 ed altri cavilli a loro volta chiamati in causa, si chiarisce la nuova linea che il legislatore vuole imprimere alla materia: saranno disponibili nei supermercati solo i farmaci non soggetti a prescrizione medica che “per dose unitaria, per numero di unità, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica possono essere vendute anche al di fuori delle farmacie e senza l’obbligo della presenza del farmacista”. Inoltre nell’elenco non potranno far parte i farmaci che “richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore a diciotto mesi”.
Sarà la Commissione permanente del farmaco a stabilire quali medicine diventeranno off limits. In ogni caso una grossa fetta di prodotti farmaceutici saranno eliminati dai banchi dei supermercati e delle parafarmacie.

Secondo il segretario nazionale del Centro per i dritti del cittadino, Ivano Giacomelli, “Siamo di fatto davanti al ripristino di una condizione di monopolio delle farmacie, un ritorno al passato che si traduce esclusivamente in un atteggiamento ottuso dei nostri rappresentanti e nella pratica dispotica di disfare ciò che si è fatto nella precedente legislatura. Non capisco il senso di questa disposizione, se non quello di restituire i privilegi ad una casta, a netto discapito dei consumatori, che con la lenzuolata Bersani avevano avuto l’illusione di un cambiamento in senso concorrenziale del mercato”.

http://lavoro.economia.alice.it/racconti/farmacie_monopolio.html

Bene, avanti così!

Special
06-09-2008, 13:04
Ma sono veramente senza ritegno!
Ma secondo loro questo provvedimento quali effetti positivi avrà, se non quello di aumentare le spese delle famiglie???

LADRI!!

Fides Brasier
06-09-2008, 13:10
che vergogna, che vergogna...

quando questa norma verra' approvata mi chiedo che ne sara' di tutte le parafarmacie che hanno aperto in questo periodo.

Lorekon
06-09-2008, 13:13
è giusto :O


devono morire di stenti e tornar nelle fogne quei pidocchiosi soci COOP :O

killercode
06-09-2008, 13:13
Come dice Albanese:
"Non ti sputo che se no ti profumo"

luigiaratamigi
06-09-2008, 13:15
Che belli i """"liberali"""" italiani!

Mr_Paulus
06-09-2008, 13:25
il popolo delle libertà :O

abbathebest
06-09-2008, 13:30
sinistra italiana zitta
veltroni muto
sindacati scomparsi
manifestazioni zero

o gli italiani amano il sesso anale o qui c'è qualcosa di molto vicino al fascismo :stordita:

dantes76
06-09-2008, 13:32
http://img237.imageshack.us/img237/6315/altansmall4226303wt8.jpg (http://imageshack.us)

gigio2005
06-09-2008, 13:33
B
A
C
!



dopo la breve escursione fuori dalle tane (ue che reputa non discriminante le impronte) i destri sono tornati tutti dentro?

Lorekon
06-09-2008, 13:42
http://img237.imageshack.us/img237/6315/altansmall4226303wt8.jpg (http://imageshack.us)

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo

la vignetta migliore del decennio, senza dubbio :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:


ALtan è sempre, da sempre, il numero 1.

CYRANO
06-09-2008, 13:51
no ho parole davvero...

certo che sta ici ce la stanno facendo davvero pagare cara...


C;,a,z;,a;,za

-kurgan-
06-09-2008, 13:52
che vergogna, che vergogna...

quando questa norma verra' approvata mi chiedo che ne sara' di tutte le parafarmacie che hanno aperto in questo periodo.

soprattutto che ne sarà di chi ci lavora..

Lorekon
06-09-2008, 13:54
soprattutto che ne sarà di chi ci lavora..

per me li assumono alle Poste :O

-kurgan-
06-09-2008, 13:56
per me li assumono alle Poste :O

macchè, in alitalia.. quella parte con i debiti, non quella salvata dai volenterosi imprenditori italiani :O

Dream_River
06-09-2008, 14:02
Il popolo delle libertà, si si, libertà di scegliere se inventarsi qualche espediente per arrivare a fine mese mentre il governo ti ostacola, oppure: Una corda al collo, una pietra all'altro capo della corda e giù dal ponte

Voglio un commento di un sostenitore del nano, lo pretendo

Lorekon
06-09-2008, 14:07
Il popolo delle libertà, si si, libertà di scegliere se inventarsi qualche espediente per arrivare a fine mese mentre il governo ti ostacola, oppure: Una corda al collo, una pietra all'altro capo della corda e giù dal ponte

Voglio un commento di un sostenitore del nano, lo pretendo

ho una certa esperienza in merito :O
gli argomenti standard per difendere questo tipo di notizie sono:
1) è solo un disegno di legge, quindi è come se non esistesse
2) così i farmaci saranno più controllati, i farmacisti sono qualificati i supermercati no
3) bene così eviteremo la chiusura di alcune farmacie che non starebbero sul mercato, nei piccoli paesi poi gli anziani non saprebbero dove comprare le medicine
4) Prodi voleva solo fare un favore alle COOP.

killercode
06-09-2008, 14:16
ho una certa esperienza in merito :O
gli argomenti standard per difendere questo tipo di notizie sono:
1) è solo un disegno di legge, quindi è come se non esistesse
2) così i farmaci saranno più controllati, i farmacisti sono qualificati i supermercati no
3) bene così eviteremo la chiusura di alcune farmacie che non starebbero sul mercato, nei piccoli paesi poi gli anziani non saprebbero dove comprare le medicine
4) Prodi voleva solo fare un favore alle COOP.

1) idota (non te)
2) anche al supermercato c'è il farmacista
3) dai, chiedimi se me ne frega
4) il fatto che la coop abbia fatto pressione per questa riforma non impedisce agli altri di applicarla a loro volta

boh, già risposto ora tutti a casa

CYRANO
06-09-2008, 14:19
2) così i farmaci saranno più controllati, i farmacisti sono qualificati i supermercati no


si qualificati a venderti di tutto e di piu' anche se non ne hai bisogno...


C;'..;'z.;''.a

fabio80
06-09-2008, 14:20
non si capisce il senso del provvedimento guardandolo con gli occhi di un cittadino che non sia farmacista

:rolleyes:

Dream_River
06-09-2008, 14:23
ho una certa esperienza in merito :O
gli argomenti standard per difendere questo tipo di notizie sono:
1) è solo un disegno di legge, quindi è come se non esistesse
2) così i farmaci saranno più controllati, i farmacisti sono qualificati i supermercati no
3) bene così eviteremo la chiusura di alcune farmacie che non starebbero sul mercato, nei piccoli paesi poi gli anziani non saprebbero dove comprare le medicine
4) Prodi voleva solo fare un favore alle COOP.

Bel tentativo, ma si vede che sei solo uno sporco commmmmmmmuunnnista, non ci leggo la vera passione tipica del nanotomizzato :O

F1R3BL4D3
06-09-2008, 14:25
non si capisce il senso del provvedimento guardandolo con gli occhi di un cittadino che non sia farmacista

:rolleyes:

:D guardalo con gli occhi di un farmacista

fabio80
06-09-2008, 14:26
:D guardalo con gli occhi di un farmacista

al farmacista glieli cavo gli occhi, glieli mastico e glieli sputo in faccia. poi gli pago l'aspirina a prezzo maggiorato

Hal2001
06-09-2008, 14:29
C'è veramente da andare fieri, questo governo potrà essere ricordato a scelta fra:
"Siamo stati fraintesi"
"Una porcata al giorno"

F1R3BL4D3
06-09-2008, 14:37
al farmacista glieli cavo gli occhi, glieli mastico e glieli sputo in faccia. poi gli pago l'aspirina a prezzo maggiorato

:D Mi aspettavo una risposta così.

lowenz
06-09-2008, 14:40
Fantastico :muro:

Cfranco
06-09-2008, 14:55
Ma non vi ricordate le critiche a Bersani perchè "aveva fatto troppo poco" ?

E' come la class action , intanto cancellano quel poco che si è fatto , poi diranno che "lo abbiamo fatto per presentare una legge migliore più avanti" .
Quanto avanti ?
Almeno 5 anni ovviamente ...

Si chiama "liberalismo all' italiana" , cioè si dice di essere liberali e poi si fa il contrario , è un po' come questa "destra all' italiana" .

PS
dimenticavo

BENE , AVANTI COSI'

janegia
06-09-2008, 15:06
C'è veramente da andare fieri, questo governo potrà essere ricordato a scelta fra:
"Siamo stati fraintesi"
"Una porcata al giorno"

io sarei per la seconda :D

^TiGeRShArK^
06-09-2008, 15:33
Dove sono tutti i "liberali" nanovotanti? :rolleyes:

Raven
06-09-2008, 15:41
Ah...l'Italia... l'unico paese al mondo dove le (poche) riforme liberali vengono fatte da un governo di csx per poi essere cancellate da un governo di cdx che si proclama liberale per definizione... :sofico:

C'è del fascino in tutto questo... fascino perverso, ok! :D

laico79
06-09-2008, 15:53
Ah...l'Italia... l'unico paese al mondo dove le (poche) riforme liberali vengono fatte da un governo di csx per poi essere cancellate da un governo di cdx che si proclama liberale per definizione... :sofico:

C'è del fascino in tutto questo... fascino perverso, ok! :D

C'è del fascismo in tutto questo... fascismo perverso, ok!

laico79
06-09-2008, 15:56
Cmq a scanso di equivoci mi riferisco alla natura statalista che aveva il fascismo, che evidentemente influenza pesantemente la destra italiana.

ally
06-09-2008, 16:01
ho una certa esperienza in merito :O
gli argomenti standard per difendere questo tipo di notizie sono:
1) è solo un disegno di legge, quindi è come se non esistesse
2) così i farmaci saranno più controllati, i farmacisti sono qualificati i supermercati no
3) bene così eviteremo la chiusura di alcune farmacie che non starebbero sul mercato, nei piccoli paesi poi gli anziani non saprebbero dove comprare le medicine
4) Prodi voleva solo fare un favore alle COOP.

simpatico notare come il primo punto per difendere il provvedimento sia giustificare il fatto che non sia ancora entrato in vigore

sempreio
06-09-2008, 16:04
che paese di merda

CYRANO
06-09-2008, 16:04
Cmq a scanso di equivoci mi riferisco alla natura statalista che aveva il fascismo, che evidentemente influenza pesantemente la destra italiana.

Piu' che fascismo a me sembra piu' una protezione clientelare .
il cdx difende le lobby dai tassisti ai camionisti fino ai farmacisti.
e' un trend che non e' mai smesso..appena il csx cercava di togliere potere a queste lobby , il cdx si incazzava ed ora che e' al potere cerca di restituire quel poco che era stato a loro tolto...


C;,a;,z;,a

Drago
06-09-2008, 16:23
mi darò al parassitismo più becero. eccheccazzo, in fondo se lo meritano (loro e tutti quelli che li hanno votati).

gigio2005
06-09-2008, 16:41
che paese di merda

si puo' chiudere...





:rotfl: pero' mi ha fatto ridere il post

sempreio
06-09-2008, 16:55
si puo' chiudere...





:rotfl: pero' mi ha fatto ridere il post

non capisco perchè si dovrebbe chiudere il thread? al massimo mi becco una sospensioe io:stordita:

חוה
06-09-2008, 16:59
Leggendo il testo completo della proposta mi pare di capire che venga confermato tutto quello previsto dal decreto Bersani con la 'sola' introduzione di una questa ulteriore categoria di farmaci oltre le OTC e SOP

farmaci ...cut... possano essere vendute anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista. Dall’elenco sono esclusi i farmaci che richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore a diciotto mesi.

è espressamente previsto che esercizi commerciali possano vendere farmaci dei tipi già consentiti + , eventualmente , quelli appartenenti a questa istituenda categoria ( commi 7 e seguenti)

FrancescoSan
06-09-2008, 17:14
Io non ho parole. Le prime volte che sono andato alla coop a prendere dei medicinali e che mi sentivo proporre il corrispettivo generico rimanevo di sasso...Da sempre tutte le volte che chiedevo una confezione di aspirine mi sentivo rispondere dal farmacista di turno che non ne aveva mentre adesso me la proponeva il farmacista stesso della coop e la pagavo solo 1.50 euro invece dei 3 della bayer....bastardi...:cry:

חוה
06-09-2008, 17:42
Io non ho parole. Le prime volte che sono andato alla coop a prendere dei medicinali e che mi sentivo proporre il corrispettivo generico rimanevo di sasso...Da sempre tutte le volte che chiedevo una confezione di aspirine mi sentivo rispondere dal farmacista di turno che non ne aveva mentre adesso me la proponeva il farmacista stesso della coop e la pagavo solo 1.50 euro invece dei 3 della bayer....bastardi...:cry:

Se vuoi ti consiglio qualche farmacia nella tua città dove quello che fa il farmacista coop è la prassi da secoli

ps visto che l'hai tirata in ballo , la coop, come li trovi prezzi dei prodotti non farmaceutici venduti nel corner salute?

CYRANO
06-09-2008, 17:47
Se vuoi ti consiglio qualche farmacia nella tua città dove quello che fa il farmacista coop è la prassi da secoli

ps visto che l'hai tirata in ballo , la coop, come li trovi prezzi dei prodotti non farmaceutici venduti nel corner salute?

consigli anche a me una farmacia dove non mi rispondano che le aspirine costano gia' poco e non c'e' il generico? grazie.


c;'.a'.z'.a

חוה
06-09-2008, 17:52
a vicenza non ci vivo, a barletta si, per il momento, mi spiace

CYRANO
06-09-2008, 17:53
ah ecco che peccato niente aspirine generiche a vicenza allora...


c;a;,z;,a

gigio2005
06-09-2008, 17:54
non capisco perchè si dovrebbe chiudere il thread? al massimo mi becco una sospensioe io:stordita:

pero' e' vero che sui forum c'e' una incomunicabilita' di fondo...:D


con "si puo' chiudere" intendevo che sottoscrivevo pienamente il tuo post (che paese di merda) e mi immaginavo il tuo tono di voce affranto, rassegnato e impotente....cioe' ormai non si hanno piu' parole se non quelle che hai scritto


percio' mi ha fatto ridere

FrancescoSan
06-09-2008, 18:04
Se vuoi ti consiglio qualche farmacia nella tua città dove quello che fa il farmacista coop è la prassi da secoli

ps visto che l'hai tirata in ballo , la coop, come li trovi prezzi dei prodotti non farmaceutici venduti nel corner salute?


Mi trovo bene con la coop ;) Nel caso questo governo dovesse vietare la vendita di aspirine e farmaci da banco al di fuori dalle farmacie te lo chiederò in mp.

Per i prezzi dei prodotti non farmaceutici posso farti l'esempio di uno shampoo che uso e che ha prezzi leggermente minori rispetto alle farmacie. Per il resto dei prodotti che compro non so dirti...

Lorekon
06-09-2008, 18:12
al farmacista glieli cavo gli occhi, glieli mastico e glieli sputo in faccia. poi gli pago l'aspirina a prezzo maggiorato

la tua visione positiva e pacata sta diventando proverbiale :D


però, can che abbia...










...poi vota anche Lega :asd:

indelebile
06-09-2008, 18:14
Tolto un favore alla COOP fatto benissimo

oh io aggiungerei anche questo nel thread sul governo :fagiano:

חוה
06-09-2008, 18:42
Decreto Bersani

Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.


DDl Gasparri

1. La distribuzione delle specialita ` medicinali sul territorio e ` riservata in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico, fatte salve le specialita ` previste dal comma 5.
...cut...
5. Per i farmaci non soggetti a prescrizione medica, attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), è ` prevista una ulteriore categoria che comprenda i farmaci previsti dal comma 6.
6.m...cut...medicinali, non soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unita posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possano essere vendute anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista. Dall’elenco sono esclusi i far-
maci che richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validita ` inferiore a diciotto mesi.


a me resta l'impressione che resta valida la possibilità di vendere i sop e gli otc come è adesso, mentre la ulteriore categoria composta da farmaci/confezioni di un certo tipo potrà essere vendute addirittura senza la presenza del farmacista

Jabberwock
06-09-2008, 18:55
si qualificati a venderti di tutto e di piu' anche se non ne hai bisogno...


C;'..;'z.;''.a

E senza sapere cosa vendono, tipo quando hanno dato la Xamamina come anti mal d'auto per un gatto, altamente pericolosa secondo il mio veterinario (nonche' mio amico)! :rolleyes:

DonaldDuck
06-09-2008, 19:01
Maledizione :mad: ! Informatevi prima di dar fiato alle trombe propagandistiche!

http://mobile.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00309187&part=doc_dc-articolato_ddl&parse=no&toc=no&mobile=si&index=si


Legislatura 16º - Disegno di legge N. 863


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La distribuzione delle specialità medicinali sul territorio è riservata in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico, fatte salve le specialità previste dal comma 5.

2. La distribuzione di presìdi medico-chirurgici, di prodotti sanitari, di alimenti speciali e di ogni altro prodotto parafarmaceutico posto a carico dei Servizi sanitari regionali, del Servizio sanitario nazionale (SSN) o delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riservata in via preferenziale alle farmacie, purché il costo totale del servizio non sia superiore a quello ottenibile con altre forme di distribuzione; il confronto tra i costi deve prendere in considerazione tutti gli oneri connessi con ogni singolo servizio, compresi quelli che ricadano sui cittadini.
3. In ogni modalità di espletamento dei servizi di distribuzione sono inseriti meccanismi di controllo della qualità dei prodotti distribuiti.
4. Le Aziende sanitarie locali e le regioni documentano, con modalità di facile accesso per tutti i cittadini e per le organizzazioni sindacali di categoria, il risultato economico dei metodi adottati, il costo complessivo del servizio ed il costo annuo medio per cittadino residente nell’ambito territoriale considerato.
5. Per i farmaci non soggetti a prescrizione medica, attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), è prevista una ulteriore categoria che comprenda i farmaci previsti dal comma 6.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di concerto con la Commissione permanente per la farmacopea ufficiale e con la conferenza dei Presidi delle facoltà di farmacia, provvede alla stesura di un elenco di medicinali, non soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possano essere vendute anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista. Dall’elenco sono esclusi i farmaci che richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore a diciotto mesi.
7. Le strutture commerciali che intendono mettere in vendita esclusivamente farmaci di cui al comma 6, devono mantenerli in aree distinte dalle altre merci ed escluderli da qualunque forma di promozione o di concorso a premio, ivi comprese qualsiasi forma di carta sconto o di carta fedeltà.
8. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente i prodotti di cui al comma 6 non possono ritirare ricette mediche di alcun tipo e sono esonerati dall’obbligo di avere un farmacista alle proprie dipendenze; la possibilità di esporre un’insegna, diversa da quelle delle farmacie e con l’indicazione chiara della scritta «PARAFARMACIA» è riservata agli esercizi commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto all’albo professionale, sempre presente all’interno dell’esercizio stesso.
9. Ogni organizzazione commerciale che ponga in vendita esclusivamente i farmaci di cui al comma 6 deve indicare le modalità di gestione dei farmaci posti in commercio ed il nominativo di un responsabile che garantisca il tempestivo ritiro dal commercio di ogni farmaco scaduto, revocato o sospeso dal commercio per intervento delle autorità.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano disposizioni per regolamentare la distribuzione territoriale delle farmacie sul territorio interessato. Lo strumento per realizzare la distribuzione delle farmacie sul territorio è rappresentato dalle piante organiche comunali, finalizzate ad assicurare l’uniforme diffusione del servizio farmaceutico sul territorio comunale.
11. Le piante organiche comunali sono compilate sulla base dei ai seguenti criteri:

a) il numero delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti; per l’apertura di nuove farmacie, in centri con popolazione residente superiore ai 4.000 abitanti, valgono le norme per l’utilizzo dei resti già fissate con le leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 8 novembre 1991, n. 362, nei centri abitati con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti il numero delle autorizzazioni può essere aumentato fino al 10 per cento, arrotondando all’unità superiore. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono emanare norme che prevedano, per il 10 per cento di farmacie istituite in deroga ai criteri della revisione ordinaria delle piante organiche, il collocamento delle farmacie all’interno delle grandi strutture commerciali, con superficie di vendita superiore ai 10.000 metri quadrati o con affluenza media superiore alle 5.000 unità giornaliere. L’assegnazione di queste concessioni può avvenire con criteri diversi dalle normali procedure concorsuali. La nuova sede farmaceutica deve comunque distare almeno 2.000 metri dalla farmacia più vicina. Le piante organiche comunali devono essere riviste, in base ai dati Istat della popolazione residente rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno;

b) la distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, tra le farmacie dello stesso comune non può essere inferiore ai 500 metri; nei centri con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, tale distanza può essere ridotta sino a 300 metri.

12. L’esercizio farmaceutico è soggetto a regime di concessione regionale; le concessioni possono essere rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano solo a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti professionali di cui alla citata legge 8 novembre 1991, n. 362; la concessione è trasferibile per atto tra vivi, per donazione, per successione. Una singola persona fisica o giuridica costituita ai sensi della citata legge n. 362 del 1991 non può possedere più di quattro farmacie; per ogni farmacia deve essere indicato il nome di un farmacista responsabile, regolarmente iscritto all’ordine dei farmacisti; in caso di morte del titolare, qualora gli eredi non possiedano i requisiti di legge per l’esercizio della farmacia, gli eredi stessi possono continuare la gestione nominando un direttore responsabile per non più di tre anni; il periodo di gestione provvisoria può essere aumentato sino a cinque anni nei casi in cui uno degli eredi sia iscritto ad una facoltà di farmacia.

13. L’esercizio farmaceutico la cui concessione riguarda persone giuridiche è subordinato alla nomina di un direttore, responsabile tecnico della gestione, iscritto all’albo dei farmacisti; le persone giuridiche devono anche nominare un rappresentante legale della farmacia e le due cariche possono essere cumulate in un’unica persona.
14. L’assegnazione delle concessioni avviene sulla base di procedure concorsuali; le modalità dell’espletamento dei concorsi, della valutazione dei candidati e della pubblicazione di un’unica graduatoria regionale sono demandati ad apposite normative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso la valutazione dei candidati basata su tre elementi:

a) l’anzianità di lavoro in farmacia;

b) il superamento di un test per valutare la preparazione professionale;
c) il curriculum degli studi ed eventuali pubblicazioni.

15. Ai fini di cui al comma 14, l’anzianità di servizio è computata per almeno il 50 per cento dei punteggi disponibili. Per partecipare ai concorsi di cui al medesimo comma 14, sono requisiti fondamentali: la laurea in farmacia, il superamento dell’esame di Stato l’iscrizione all’albo dei farmacisti da almeno due anni; per le farmacie messe a concorso nelle località con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, l’anzianità di iscrizione all’albo è elevata a cinque anni; non possono partecipare ai concorsi i farmacisti che abbiano compiuto, alla data del bando, i sessantacinque anni di età.

16. I cittadini extracomunitari, per partecipare ad un concorso per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, devono aver superato l’esame di Stato in una facoltà di farmacia presso una università dell’Unione europea.
17. Le farmacie acquisite per vincita di concorso non possono essere cedute prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del decreto di autorizzazione all’apertura; le farmacie acquisite per atto tra vivi o per eredità possono essere cedute trascorsi tre anni dalla data del decreto di autorizzazione alla variazione di titolarità. Sono abrogate le disposizioni previste dall’articolo 13 della citata legge n. 362 del 1991.
18. Titolari delle concessioni possono essere anche i comuni, sia esercitando il diritto di prelazione per le nuove sedi, come previsto dalle citate leggi n. 475 del 1968 e n. 362 del 1991, sia assumendo la gestione diretta delle farmacie alle quali i titolari abbiano rinunciato o non aperte nei limiti prescritti dalla legge. Le concessioni acquisite, a qualunque titolo, dai comuni non possono essere vendute ma, se rinunciate, possono essere nuovamente messe a concorso. I comuni che hanno ceduto, rinunciato o trasformato in società con privati farmacie precedentemente prelazionate non possono più esercitare alcun diritto di prelazione per dieci anni.
19. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono incaricate di vigilare sul corretto esercizio delle concessioni e possono comminare sanzioni, fino alla revoca della concessione stessa.
20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano tutte le iniziative per l’indizione di un concorso straordinario per soli titoli nel quale siano messe a concorso tutte le sedi già previste in pianta organica in base alle norme della legislazione vigente, e quelle derivanti dall’applicazione delle nuove norme previste nella presente legge. Nel concorso sono valutati, ai fini della assegnazione delle farmacie, solo i punteggi relativi all’anzianità di lavoro in farmacia ed i titoli derivanti dal curriculum degli studi e da eventuali pubblicazioni. I titolari ed i direttori delle parafarmacie godranno, limitatamente a questo concorso straordinario, di un punteggio maggiorato di un numero di punti pari a quello corrispondente a due anni di attività professionale in qualità di direttore di farmacia aperta al pubblico. In questo concorso straordinario non può essere esercitata la prelazione da parte dei comuni. Non possono partecipare al concorso straordinario i titolari di farmacia ad eccezione dei titolari di farmacia rurale sussidiata.
21. Nel caso che, trascorsi i tre mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non indìcano il concorso straordinario, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede direttamente all’indizione del concorso straordinario.
22. Il concorso ordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche dovrà svolgersi con le seguenti modalità:

a) graduatoria calcolata soltanto in base ai titoli di anzianità professionale;

b) riserva nell’assegnazione delle sedi farmaceutiche rurali sussidiate a favore dei farmacisti di età non superiore ai quarant’anni;
c) limite massimo del punteggio acquisibile con venti anni di anzianità professionale;
d) maggiorazione del punteggio pari al 30 per cento per i titolari di farmacia rurale sussidiata;
e) tempi certi per l’accettazione della farmacia con interpello simultaneo di tutti i vincitori;
f) tempi limitati per l’apertura delle farmacie anche per i comuni che esercitassero il diritto di prelazione;
g) limite di età di sessantacinque anni per la partecipazione ai concorsi.

Art. 2.

1. Le farmacie garantiscono un adeguato servizio di preparazione e distribuzione dei farmaci e di tutti i presìdi sanitari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una normativa che stabilisca:

a) orari di apertura giornalieri per non meno di otto e per non più di dodici ore giornaliere;

b) periodi di ferie e di chiusura infrasettimanali adeguati alle esigenze e tradizioni locali, che tengano conto delle necessità del servizio;
c) turni di guardia farmaceutica notturna e festiva adeguati al numero ed alla distribuzione territoriale della popolazione esistente;
d) strumenti e modalità di consegna domiciliare dei farmaci nelle ore notturne e nei giorni festivi per tutti i cittadini sotto la responsabilità dei farmacisti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano acquisiscono i pareri obbligatori degli ordini professionali, dei comuni e delle ASL.

3. Le associazioni provinciali e regionali dei titolari di farmacia possono predisporre proprie proposte organiche per la realizzazione di idonei calendari per turni e ferie che devono essere presentate alle direzioni dei servizi farmaceutici delle ASL competenti per territorio entro il 30 aprile di ogni anno per entrare in vigore a decorrere dal 1º luglio del medesimo anno.
4. Il nominativo del direttore responsabile e del titolare di ciascuna farmacia devono essere ostensibili al pubblico; ogni persona occupata nelle farmacie deve essere riconoscibile con qualifica, nome e cognome per esteso leggibile su idonei supporti distintivi o targhette applicati al camice; l’uso del camice e del distintivo di riconoscimento quale farmacista sono obbligatori per tutti i laureati operanti nelle farmacie.
5. La sostituzione del titolare o del direttore della farmacia è prevista per le seguenti cause:

a) motivi di salute;

b) maternità e puerperio;
c) obblighi militari;
d) chiamata a funzioni elettive pubbliche o di categoria;
e) gravi motivi di famiglia;
f) ferie.

6. Il titolare che si assenti temporaneamente, anche al di fuori delle fattispecie di cui al comma 5, è esonerato dalla nomina di un sostituto se risulta avere alle proprie dipendenze almeno un farmacista in possesso dei requisiti professionali previsti per la titolarità.

Art. 3.

1. Nei comuni, frazioni decentrate di comuni, quartieri decentrati privi di esercizio farmaceutico, con popolazione residente inferiore a 1.200 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta del comune, effettuata con apposita delibera del consiglio comunale, possono istituire un presidio farmaceutico che viene affidato in gestione alla farmacia più vicina. Il presidio farmaceutico deve rimanere aperto per almeno trenta ore alla settimana, avere in dotazione i farmaci obbligatori e tutte le attrezzature idonee allo svolgimento del servizio farmaceutico, compresa la dotazione di farmaci sottoposti alla disciplina degli stupefacenti.

2. Il farmacista che accetta la gestione di un presidio farmaceutico deve avere alle proprie dipendenze almeno un farmacista idoneo alla titolarità.
3. In caso di rinuncia del farmacista titolare della farmacia più vicina, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono indire un concorso per l’assegnazione della gestione del presidio; a questo tipo di concorso possono partecipare i titolari delle farmacie più vicine secondo modalità che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno indicare.
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire sedi farmaceutiche in centri abitati con popolazione residente non inferiore ai 1.200 abitanti non forniti di farmacia né di presidio farmaceutico situati ad almeno 3.000 metri dalla farmacia più vicina o separati dalla stessa da almeno 1.500 metri con presenza di ostacoli che rendano difficile la normale viabilità; l’istituzione della nuova sede è subordinata all’acquisizione dei pareri obbligatori della ASL competente per territorio, del comune e dell’ordine dei farmacisti della provincia interessata.
5. I titolari di farmacie istituite ai sensi del presente articolo ed i titolari di presìdi farmaceutici possono richiedere al proprio comune un contributo per la gestione della farmacia o del presidio farmaceutico. Tale contributo non può essere superiore a 6.000 euro all’anno.
6. Per il finanziamento dei contributi è istituito un fondo di solidarietà, amministrato da una Commissione costituita pariteticamente dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), dalla Federfarma e da Assofarm, alla quale vengono versati annualmente contributi pari al 2 per mille del fatturato realizzato con la spedizione di ricette del SSN da parte di tutte le farmacie. Indipendentemente dal numero di abitanti del comune o della frazione in cui sono situati la farmacia o il presidio farmaceutico, il titolare non ha diritto ad alcun contributo se il fatturato come SSN superi 250.000 euro all’anno, importo incrementabile con cadenza biennale in base alla rilevazione Istat dell’indice di inflazione annua.
7. Nelle località turistiche stagionali individuate da appositi elenchi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere aperte farmacie succursali, gestite dal titolare della farmacia più vicina, che possono restare aperte nei normali orari fissati per le farmacie ma per non più di quattro mesi all’anno.

Art. 4.

1. La decadenza della concessione è dichiarata anche per effetto di condanna che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’interdizione dalla professione, sempre che le condanne non siano state pronunciate per reati di opinione o di carattere politico.

Art. 5.

1. La posizione di titolare di una farmacia è incompatibile con copertura di posti di ruolo nell’amministrazione dello Stato, di quelli di assistente o di professore universitario, di funzionario di enti pubblici, di informatore medico-scientifico, di presidente o amministratore delegato in società che si occupano della produzione o distribuzione di farmaci.

Art. 6.

1. È riconosciuto ad ogni cittadino il diritto di libera scelta della farmacia.

Art. 7.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i dispensari farmaceutici sono trasformati in presìdi farmaceutici.

Art. 8.

1. La distribuzione dei farmaci, compresi quelli destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è effettuata attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico, fatti salvi i casi eccezionali o modalità di distribuzione diretta da parte delle strutture di ricovero e cura per evitare interruzioni delle terapie al momento delle dimissioni. Al comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: «hanno facoltà» sono sostituite dalla seguente: «devono».

2. I prodotti oggetto della distribuzione per conto, secondo quanto previsto dal già citato articolo 8 del citato decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001 devono rientrare nei canali distributivi tradizionali decorsi ventiquattro mesi dalla loro prima commercializzazione. I prodotti in questione sono oggetto di una contrattazione separata con le associazioni di categoria (Federfarma, Assofarm, Adf, Federfarma Servizi, Farmindustria ed altri sindacati rappresentativi) al momento della stipula della Convenzione nazionale per la distribuzione dei farmaci.

Art. 9.

1. Chiunque ponga in vendita farmaci diversi da quelli previsti dall’articolo 1, comma 6, al di fuori delle farmacie, oppure esercita attività di accaparramento di ricette mediche per qualsiasi scopo, è punito con l’ammenda da euro 5.000 a euro 15.000; in caso di recidiva l’ammenda è elevata al triplo.

2. In caso di reiterazione del reato per più di tre volte, l’Asl competente per territorio dispone la chiusura dell’esercizio interessato per un minimo di trenta giorni.

GUSTAV]<
06-09-2008, 19:04
Oggi fanno la legge, frà 2 anni viene abrogata, ma poi viene approvato l'emendamento
di ripristino, dopo di nuovo il governo l'annulla, poi si ripristina con la modifica.. uffa :rolleyes:
Oramai l'abbiamo capito, questa politica è un teartino delle leggi Penelope,
che di giorno si fanno e la notte si smontano...
Ma un minimo di dignità.. :rolleyes:


Beato che vive vicino al confine, e se ne sbatte...

DonaldDuck
06-09-2008, 19:06
<;23989010']Oggi fanno la legge, frà 2 anni viene abrogata, ma poi viene approvato l'emendamento
di ripristino, dopo di nuovo il governo l'annulla, poi si ripristina con la modifica.. uffa :rolleyes:
Oramai l'abbiamo capito, questa politica è un teartino delle leggi Penelope,
che di giorno si fanno e la notte si smontano...
Ma un minimo di dignità.. :rolleyes:


Beato che vive vicino al confine, e se ne sbatte...
Hai letto il testo del Disegno di legge N. 863 che ho riportato sopra ?!?

CYRANO
06-09-2008, 19:14
E senza sapere cosa vendono, tipo quando hanno dato la Xamamina come anti mal d'auto per un gatto, altamente pericolosa secondo il mio veterinario (nonche' mio amico)! :rolleyes:

beh considerando che e' una dose calcolata per una persona di 60-80kg ...


C;,a;,z;,a

CYRANO
06-09-2008, 19:15
Dove sono tutti i "liberali" nanovotanti? :rolleyes:

li hai evocati ? :O


C;,a;,z;,a

castexx
06-09-2008, 19:16
Meno male che spendo na miseria in medicine :stordita:

majin mixxi
06-09-2008, 19:20
sempre andato in farmacia :O

DonaldDuck
06-09-2008, 19:22
li hai evocati ? :O


C;,a;,z;,a
Deluso perchè è andata via la corrente alle consuete rotative? Letto il testo del disegno di legge?

Jabberwock
06-09-2008, 19:28
beh considerando che e' una dose calcolata per una persona di 60-80kg ...


C;,a;,z;,a

E che anche per quelle non e' il massimo della vita! Tra l'altro era una gatta di neppure 3 mesi, quindi immaginati cosa gli ha venduto!

Onisem
06-09-2008, 20:16
non si capisce il senso del provvedimento guardandolo con gli occhi di un cittadino che non sia farmacista

:rolleyes:

Poveri... non vorrai mica far chiudere mille-mila farmacine e perdere "milioni" posti di lavoro? :rolleyes: Maledetti.

DonaldDuck
06-09-2008, 20:30
Poveri... non vorrai mica far chiudere mille-mila farmacine e perdere "milioni" posti di lavoro? :rolleyes: Maledetti.
Tranquillo, ( continuando a far finta finta di ignorare il testo del disegno di legge) l'aspirina si potrà ancora acquistare al supermercato.

P.S.
Quanto è (falsamente) democratica questa pseudo-sinistra: su lavoro.economia.alice.it alle h 20 circa avevo scritto un commento con il link al testo di legge ma non è stato pubblicato

^TiGeRShArK^
06-09-2008, 20:36
Tranquillo, l'aspirina si potrà ancora acquistare al supermercato.

hai già sottomano l'elenco citato nel comma 6? :confused:
cazzo se sei avanti tu! :eek:

marco.r
06-09-2008, 20:37
ah ecco che peccato niente aspirine generiche a vicenza allora...


c;a;,z;,a

Conosco qualche farmacista che lavora a vicenza e dubito che tutte le farmacie siano tirate avanti da delinquenti... quali sono quelle che non ti vendono il generico dell'aspirina ?

CYRANO
06-09-2008, 20:47
Conosco qualche farmacista che lavora a vicenza e dubito che tutte le farmacie siano tirate avanti da delinquenti... quali sono quelle che non ti vendono il generico dell'aspirina ?

ne ho provate dalle mie parti , zona est...

dovremmo fare come negli usa che con un paio di dollari ti danno un barattolone di aspirine che tiri avanti 10 anni...

Cmlamlzmla

marco.r
06-09-2008, 20:47
hai già sottomano l'elenco citato nel comma 6? :confused:
cazzo se sei avanti tu! :eek:


5. Per i farmaci non soggetti a prescrizione medica, attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), è prevista una ulteriore categoria che comprenda i farmaci previsti dal comma 6. <cut>provvede alla stesura di un elenco di medicinali, non soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possano essere vendute anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista. Dall’elenco sono esclusi i farmaci che richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore a diciotto mesi.
8. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente i prodotti di cui al comma 6 non possono ritirare ricette mediche di alcun tipo e sono esonerati dall’obbligo di avere un farmacista alle proprie dipendenze; la possibilità di esporre un’insegna, diversa da quelle delle farmacie e con l’indicazione chiara della scritta «PARAFARMACIA» è riservata agli esercizi commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto all’albo professionale, sempre presente all’interno dell’esercizio stesso.
9. Ogni organizzazione commerciale che ponga in vendita esclusivamente i farmaci di cui al comma 6 deve indicare le modalità di gestione dei farmaci posti in commercio ed il nominativo di un responsabile che garantisca il tempestivo ritiro dal commercio di ogni farmaco scaduto, revocato o sospeso dal commercio per intervento delle autorità.

Da come la leggo io quell famigerato elenco contiene un insieme di prodotti che potranno essere venduti anche al di fuori della parafarmacia e senza un farmacista. Mi sembra di capire che parafarmacie potranno continuare a vendere OTC e SOP (altrimenti non ci sarebbe alcuna differenza).

marco.r
06-09-2008, 20:49
ne ho provate dalle mie parti , zona est...


Cmlamlzmla

Uhm, ne conosco almeno una in zona est per la quale potresti avere piu' che ragione :asd:. Verso il centro la cosa dovrebbe migliorare ...

CYRANO
06-09-2008, 20:50
Uhm, ne conosco almeno una in zona est per la quale potresti avere piu' che ragione :asd:. Verso il centro la cosa dovrebbe migliorare ...

il paracetamolo invece me l'hanno dato senza problemi...boh... vabbeh...
quando torna il freddo verifichero' nuovamente per l'aspirina :D


C;,a,z;,a

DonaldDuck
06-09-2008, 20:53
hai già sottomano l'elenco citato nel comma 6? :confused:
cazzo se sei avanti tu! :eek:
Ci puoi giurare! In parte ha risposto marco.r prima di me. Aggiungo solo che quell'elenco è indispensabile in quanto il supermercato è sollevato dall'obbligo della presenza di personale laureato ( farmacista, come prevedeva il decreto Bersani). E in caso di mancanza di tale figura professionale è necessaria una regolamentazione.

Cfranco
06-09-2008, 20:59
Da come la leggo io quell famigerato elenco contiene un insieme di prodotti che potranno essere venduti anche al di fuori della parafarmacia e senza un farmacista. Mi sembra di capire che parafarmacie potranno continuare a vendere OTC e SOP (altrimenti non ci sarebbe alcuna differenza).
Non mi pare .
Si parla sempre e soltanto dei prodotti del comma 6 , la differenza tra avere un farmacista e no è solo nella possibilità di mettere una scritta "parafarmacia" , tanto più che si specifica bene alla fine :
Art. 9.

1. Chiunque ponga in vendita farmaci diversi da quelli previsti dall’articolo 1, comma 6, al di fuori delle farmacie , oppure esercita attività di accaparramento di ricette mediche per qualsiasi scopo, è punito con l’ammenda da euro 5.000 a euro 15.000; in caso di recidiva l’ammenda è elevata al triplo.

Quindi solo i farmaci del comma 6 possono essere venduti fuori dalla farmacie

DonaldDuck
06-09-2008, 21:05
Non mi pare .

CUT

E ti pare male...


5. Per i farmaci non soggetti a prescrizione medica, attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), è prevista una ulteriore categoria che comprenda i farmaci previsti dal comma 6.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di concerto con la Commissione permanente per la farmacopea ufficiale e con la conferenza dei Presidi delle facoltà di farmacia, provvede alla stesura di un elenco di medicinali, non soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possano essere vendute anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista. Dall’elenco sono esclusi i farmaci che richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore a diciotto mesi.



Aggiungo solo che quell'elenco è indispensabile in quanto il supermercato è sollevato dall'obbligo della presenza di personale laureato ( farmacista, come prevedeva il decreto Bersani). E in caso di mancanza di tale figura professionale è necessaria una regolamentazione.

Cfranco
06-09-2008, 21:13
E ti pare male...
Nono , io ho visto assai bene ... meglio di quanto speravi tu .
Tu invece la vedi bene la differenza tra comma 5 e 6 ?

Tra due mesi sapremo quali medicinali l' AIFA ci concederà di vedere fuori dalle farmacie , lista ovviamente assai ridotta ...

DonaldDuck
06-09-2008, 21:18
Nono , io ho visto assai bene ... meglio di quanto speravi tu .
Tu invece la vedi bene la differenza tra comma 5 e 6 ?

Tra due mesi sapremo quali medicinali l' AIFA ci concederà di vedere fuori dalle farmacie , lista ovviamente assai ridotta ...
Certo che vedo bene la differenza. Non implica assolutamente nulla. Se presente un farmacista non ci sono limitazioni. Anzi, è un allargamento del decreto Bersani anche a quelle attività che non possono/ vogliono assumere personale qualificato. Ti ricordo che prima sussistevano degli obblighi.

cocis
06-09-2008, 21:24
http://img510.imageshack.us/img510/1390/tagliotasseep8.gif

DonaldDuck
06-09-2008, 21:32
http://img510.imageshack.us/img510/1390/tagliotasseep8.gif
Divertente. Nel frattempo il sito che ha riportato la notizia prosegue a filtrare i commenti facendo passare solo quelli di comodo. Ci ho riprovato alle h 22 e di nuovo non esce nulla. Berlusconi poi passa da dittatore.

scorpionkkk
06-09-2008, 22:52
Se tale decreto è un allargamento della Bersani perchè Fedrfarma (che i suoi rappresentanti in parlamento lik ha) non proferisce parola?

marco.r
07-09-2008, 00:28
Non mi pare .
Si parla sempre e soltanto dei prodotti del comma 6 , la differenza tra avere un farmacista e no è solo nella possibilità di mettere una scritta "parafarmacia" , tanto più che si specifica bene alla fine :
Art. 9.

1. Chiunque ponga in vendita farmaci diversi da quelli previsti dall’articolo 1, comma 6, al di fuori delle farmacie , oppure esercita attività di accaparramento di ricette mediche per qualsiasi scopo, è punito con l’ammenda da euro 5.000 a euro 15.000; in caso di recidiva l’ammenda è elevata al triplo.

Quindi solo i farmaci del comma 6 possono essere venduti fuori dalla farmacie
Ma d'altra parte

Art. 1.

1. La distribuzione delle specialità medicinali sul territorio è riservata in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico, fatte salve le specialità previste dal comma 5.


:mbe:
Mi sembrano in contrasto tra di loro. Presumo che in una delle due parti ci sia un refuso. Visto che in altre parti del testo si fa chiaramente distinzione tra esercizi che vendono prodotti previsto dal comma 6 senza farmacisti e parafarmacie, a meno che non si voglia far solo distinzione fra presenza del farmacista, sono piu' propenso a pensare che si parli del comma 5. Per il resto si vedra' quando ne discuteranno e/o lo modificheranno.

Cfranco
07-09-2008, 09:09
Mi sembrano in contrasto tra di loro.

No , nel comma 5 si definisce una ulteriore tipologia di farmaci oltre a OTC e SOP , sono quelli indicati nel comma 6 , solo quelli saranno disponibili fuori dalla farmacie , a sceglierli sarà l' Agenzia italiana del farmaco , fra due mesi , forse .

DonaldDuck
07-09-2008, 09:32
No , nel comma 5 si definisce una ulteriore tipologia di farmaci oltre a OTC e SOP , sono quelli indicati nel comma 6 , solo quelli saranno disponibili fuori dalla farmacie , a sceglierli sarà l' Agenzia italiana del farmaco , fra due mesi , forse .
No, verrà semplicemente stabilita una categoria di farmaci su cui applicare una regolamentazione. Non è vero che solo questi saranno commercializzati al di fuori delle farmacie.


7. Le strutture commerciali che intendono mettere in vendita esclusivamente farmaci di cui al comma 6, devono mantenerli in aree distinte dalle altre merci ed escluderli da qualunque forma di promozione o di concorso a premio, ivi comprese qualsiasi forma di carta sconto o di carta fedeltà.
8. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente i prodotti di cui al comma 6 non possono ritirare ricette mediche di alcun tipo e sono esonerati dall’obbligo di avere un farmacista alle proprie dipendenze; la possibilità di esporre un’insegna, diversa da quelle delle farmacie e con l’indicazione chiara della scritta «PARAFARMACIA» è riservata agli esercizi commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto all’albo professionale, sempre presente all’interno dell’esercizio stesso.
9. Ogni organizzazione commerciale che ponga in vendita esclusivamente i farmaci di cui al comma 6 deve indicare le modalità di gestione dei farmaci posti in commercio ed il nominativo di un responsabile che garantisca il tempestivo ritiro dal commercio di ogni farmaco scaduto, revocato o sospeso dal commercio per intervento delle autorità.

lowenz
07-09-2008, 09:38
No, verrà semplicemente stabilita una categoria di farmaci su cui applicare una regolamentazione. Non è vero che solo questi saranno commercializzati al di fuori delle farmacie.
Spero vivamente che sia così.

Cfranco
07-09-2008, 09:42
Non è vero che solo questi saranno commercializzati al di fuori delle farmacie.

Leggi l' articolo 9

DonaldDuck
07-09-2008, 09:57
Leggi l' articolo 9
Letto. Quindi?

9. Ogni organizzazione commerciale che ponga in vendita esclusivamente i farmaci di cui al comma 6 deve indicare le modalità di gestione dei farmaci posti in commercio ed il nominativo di un responsabile che garantisca il tempestivo ritiro dal commercio di ogni farmaco scaduto, revocato o sospeso dal commercio per intervento delle autorità.

Mi sembra chiaro: non c'è l'obbligo della presenza di un farmacista ma per questa nuova fascia è comunque indispensabile la nomina di un responsabile a cui far capo per le eventualità indicate.

Cfranco
07-09-2008, 10:06
Letto. Quindi?

Mi sembra chiaro: non c'è l'obbligo della presenza di un farmacista ma per questa nuova fascia è comunque indispensabile la nomina di un responsabile a cui far capo per le eventualità indicate.

Certo che la tua pervicacia nel sostenere la propaganda per negare la realtà è al limite del commovente ... adesso scambi i commi con gli articoli pur di ignorare l' evidenza :
Articolo 1 comma 5 -> si dichiara una nuova categoria di farmaci
Articolo 1 comma 6 -> si dichiarano i metodi con cui la nuova categoria sarà definita
Articolo 1 comma 1 -> non si possono vendere altri farmaci fuori dalle farmacie
Articolo 9 comma 1 -> pene previste per chi osasse vendere altri farmaci fuori dalle farmacie

Tutto il resto , come le tue fantasiose interpretazioni , sono fuffa .

חוה
07-09-2008, 10:09
art.1 comma 1. La distribuzione delle specialita ` medicinali sul territorio e ` riservata in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico, fatte salve le specialita ` previste dal comma 5.

comma 5. Per i farmaci non soggetti a prescrizione medica, attualmente suddivisi in farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), è ` prevista una ulteriore categoria che comprenda i farmaci previsti dal comma 6.

fabio80
07-09-2008, 10:11
al di là dei commi occorre vedere cosa resta sclusa da questa nuova categoria. siamo in italia e secondo me escluderanno solo i cerotti e il disinfettante, scommettiamo?

lowenz
07-09-2008, 10:13
al di là dei commi occorre vedere cosa resta sclusa da questa nuova categoria. siamo in italia e secondo me escluderanno solo i cerotti e il disinfettante, scommettiamo?
Basta imparare ad usare in maniera fantasiosa quei due, del resto italians do it better.....no? :asd:

stetteo
07-09-2008, 10:21
alla faccia del partito liberale! io lo chiamerei Il partito Lobbista

DonaldDuck
07-09-2008, 10:55
Certo che la tua pervicacia nel sostenere la propaganda per negare la realtà è al limite del commovente ... adesso scambi i commi con gli articoli pur di ignorare l' evidenza :
Articolo 1 comma 5 -> si dichiara una nuova categoria di farmaci
Articolo 1 comma 6 -> si dichiarano i metodi con cui la nuova categoria sarà definita
Articolo 1 comma 1 -> non si possono vendere altri farmaci fuori dalle farmacie
Articolo 9 comma 1 -> pene previste per chi osasse vendere altri farmaci fuori dalle farmacie

Tutto il resto , come le tue fantasiose interpretazioni , sono fuffa .

Semplicemente mi sono confuso. Però ho sempre risposto cortesemente senza dimostrarmi maleducato come te nonostante avessi messo su un giro di parole fantascientifico pur di ottenere ragione. Non mi stupisce, aver tolto la corrente alle consuete rotative postando il testo completo deve aver fatto davvero male al cuore.

Lorekon
07-09-2008, 11:06
Maledizione :mad: ! Informatevi prima di dar fiato alle trombe propagandistiche!


bhè qua non è che sei stato proprio pacatissimo eh :stordita:
come esordio in un 3d non c'è male :asd:

DonaldDuck
07-09-2008, 11:29
bhè qua non è che sei stato proprio pacatissimo eh :stordita:
come esordio in un 3d non c'è male :asd:
Quello è nulla rispetto a cosa si subisce se dimostri di avere un'idea contraria o, peggio ancora, ragione. Vizietto peraltro abbastanza diffuso. Erano migliori i post sarcastici senza conoscere il testo del disegno di legge?

Lorekon
07-09-2008, 11:50
stavo scherzando sul metodo, non sul merito.



cmq alla fine, tringi stringi, chi aveva ragione?
i post sarcastici o il tuo post scocciato?
(tra l'altro che non conoscessero il testo è un'illazione tua; è molto probabile ma non possiamo saperlo, ergo...)