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View Full Version : gustizia : bestemmiare si .. parlare di preti pedofili no..


cocis
10-07-2008, 22:52
che bella libertà di stampa.. :mbe: :muro: :rolleyes:

http://primapress.it/index.php?pagina=inc/obj_news_dettaglio.php&id_news=20711&id_pagina=&id_pagina_madre=&prof=&id_stringa=

GIUSTIZIA: ILEGITTIMO CENSURARE BESTEMMIE. DISSEQUESTRATI I FORUM DELL'ADUC, RICORSO IN CASSAZIONE


(PRIMA) FIRENZE - Si puo' dire e scrivere "Gesu' e' un bastardo" e "Porco Dio", ma non si puo' parlare dei preti pedofili. Questa la decisione del Tribunale del riesame di Catania che ha ritenuto illegittima la censura di due forum pubblicati sul sito dell'Aduc. Il 16 novembre 2006 due forum pubblicati nella sezione "Di' la tua" del sito dell'associazione, in cui i navigatori parlano fra loro liberamente e senza censura, furono sequestrati su ordine della Procura della Repubblica di Catania, dopo segnalazione di don Fortunato Di Noto dell'Associazione Meter Onlus, che lamentava la presenza di bestemmie e offese alla religione cattolica. Il sequestro significo' la censura per centinaia di conferenzieri che vi avevano partecipato. Con i nostri legali -Claudia Moretti e Emmanuela Bertucci- cominciammo una battaglia per l'affermazione della liberta' di espressione, uno dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione (art. 21) e da qualsivoglia democrazia occidentale. Furono presentate anche interrogazioni parlamentari a cui non e' mai stata data risposta. Il giudice per le indagini preliminari decise che solo nove, fra le centinaia di frasi pubblicate, erano perseguibili, ma che tutti gli altri interventi dovessero comunque restare sotto sequestro. Nuovi inquisitori che considerano il credo vaticano al pari di una desueta -per i codici- "religione di Stato". Ma alla fine, dopo il nostro ennesimo ricorso, con sentenza depositata lo scorso 29 giugno, il Tribunale ha dovuto ammettere che si trattava di censura ed ha dissequestrato i forum. Ma -per restare in argomento religioso- il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Perche' i magistrati non hanno ritenuto di dissequestrare i riferimenti alle note vicende di pedofilia che hanno visto protagonisti migliaia di sacerdoti cattolici.

Per i magistrati, dunque, della pedofilia dei preti ne possono parlare i media (soprattutto all'estero, per la verita') ma non la gente comune in un forum in Internet.
Probabilmente anche don Fortunato Di Noto, che da anni si affianca alla autorita' giudiziaria nella lotta alla pedofilia, non approverebbe le motivazioni del Tribunale di Catania secondo cui queste frasi hanno l'unico scopo di "stimolare e diffondere l'avversione verso il "culto cristiano" e verso coloro che professano tale fede travalicandosi finanche i limiti del buon costume espressamente alludendosi a pratiche pedofile dei sacerdoti". A nostro avviso, invece, si deve sempre poter parlare degli ambienti in cui tali reati vengono commessi, e si deve consentire a chiunque, sconvolto da questi eventi, di esprimere la propria rabbia e disillusione. Nei prossimi giorni, per meglio affermare la liberta' di espressione, depositeremo un ricorso in Cassazione contro questo aspetto del provvedimento. Intanto i forum li abbiamo ripubblicati nel nostro settore "Di' la tua" e sono consultabili da chiunque. (PRIMA)



Data: 09/07/08 09:50
Autore: AIA-COM

Marco!
10-07-2008, 22:55
hanno chiuso un forum perchè c'erano delle bestemmie? :eek:

Fil9998
10-07-2008, 22:58
e ringrazia che non hanno arrostito nessuno...




ancora...

Fabio Ryan
10-07-2008, 23:13
quella dei forum chiusi per le bestemmie comunque è parecchio :old:

Enel
10-07-2008, 23:25
A quando il sequestro di mosconi-tube?:D

gugoXX
10-07-2008, 23:42
hanno chiuso un forum perchè c'erano delle bestemmie? :eek:

Bestemmiare non e' piu' reato, ma e' ancora illecito amministrativo.

Marco!
11-07-2008, 00:03
Bestemmiare non e' piu' reato, ma e' ancora illecito amministrativo.

bestemmiare dio si. gesù la madonna e gli angeli in colonna non è nulla

gugoXX
11-07-2008, 00:09
bestemmiare dio si. gesù la madonna e gli angeli in colonna non è nulla

Perche' Gesu' si potrebbe bestemmiare e Dio no?

Marco!
11-07-2008, 00:11
Perche' Gesu' si potrebbe bestemmiare e Dio no?

I “REQUISITI” DELLA BESTEMMIA

* l’autore della bestemmia può essere chiunque, anche un ateo;
* si concretizza nella sua semplice attuazione, indipendentemente dalle reali intenzioni dell’autore;
* il fatto che sia diventata una consuetudine, o che lo sia in certi ambienti, è irrilevante;
* devono essere chiaramente individuate le parole profferite;
* deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico; non è illecito quindi bestemmiare nella propria abitazione;
* devono essere presenti almeno due persone;
* non rientrano nella fattispecie le rappresentazioni figurate, i gesti, gli atti offensivi;
* è illecito bestemmiare contro Dio, non contro la Madonna e i santi.

gugoXX
11-07-2008, 00:12
Perfetto, l'avevo trovato anche io, ma di nuovo la domanda...

Marco!
11-07-2008, 00:14
Perfetto, l'avevo trovato anche io, ma di nuovo la domanda...

il perchè proprio non lo so, e non lo voglio neanche sapere vista l'inutilità di un reato del genere

gugoXX
11-07-2008, 00:16
il perchè proprio non lo so, e non lo voglio neanche sapere vista l'inutilità di un reato del genere

No, io ho fatto una domanda.
Da dove leggersti l'interpretazione che
Gesu' si potrebbe bestemmiare e Dio no?

GUSTAV]<
11-07-2008, 00:17
il perchè proprio non lo so, e non lo voglio neanche sapere vista l'inutilità di un reato del genere
ricordate, per la chiesa è più peccato la bestemmia, che una decina di insignificanti piccoli ommicccidi.. :D

dantes76
11-07-2008, 12:37
up

LucaTortuga
11-07-2008, 13:05
Questa sentenza spiega abbastanza bene le basi giuridiche del "reato" (depenalizzato) di bestemmia:
Corte cost. 18-10-1995 (18-10-1995), n. 440 - Pres. Caianiello - Rel. Zagrebelsky


Bestemmia - Modifiche concordatarie - Espunzione dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione dello stato" - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, in violazione dell'art. 25 cost. - Preteso contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, cost. - Ricostruzione del bene giuridico protetto - Tutela penale del sentimento religioso individuale - Discriminazione tra fedeli di diverse confessioni religiose - Punizione della bestemmia contro la divinità - Tutela di tutte le fedi religiose senza discriminazioni - Bestemmia contro i simboli o le persone venerati nella religione dello stato - Riferimento esclusivo alla religione cattolica - Illegittimità costituzionale.


E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, Cost., l'art. 724, primo comma, del codice penale - che punisce con un'ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato - , limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la bestemmia contro la Divinità può considerarsi punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, di guisa che, già ora, risultano protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati, di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce testualmente soltanto alla "religione dello Stato", e cioè alla religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia penale, che preclude alla Corte l'estensione della norma alle fedi religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di generalità.

- Sulla esclusione della indeterminatezza della fattispecie di cui all'art. 724, primo comma, cod. pen., dopo la scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione dello Stato", S. n. 925 del 1988.

- In tema di bestemmia, e segnatamente con riguardo alla ricostruzione del bene giuridico protetto dalla norma, S. n. 79 del 1958, che configura quella cattolica come religione dello Stato inteso non più come organizzazione politica ma in quanto società; S. n. 14 del 1973, che individua come oggetto della tutela penale il "sentimento religioso"; S. n. 925 del 1988, che valorizza nella norma la tutela del "buon costume", segnalando al legislatore la necessità "di addivenire ad una revisione della fattispecie", nonché O. n. 52 del 1989.

Edita in In iure praesentia 1995, pag. 173; Dir. eccl. 1996, 2, pag. 281 con nota di RECCHIA; Foro amm. 1996, pag. 2189; Cass. pen. 1996, pag. 42; Dir. eccl. 1996, 2, pag. 13; Dir. famiglia 1996, 46, pag. 1290 con nota di BARBIERI e di CANONICO; Riv. it. dir. e proc. pen. 1996, pag. 819 con nota di DI GIOVINE; Dir. pen. e processo 1996, 4, pag. 452 con nota di PITTARO Paolo; Foro it. 1996, 1, pag. 30 con nota di COLAIANNI; Giur. it. 1996, 1, pag. 178; Giust. pen. 1996, 1, pag. 1; Riv. giur. scuola 1996, pag. 717; Riv. polizia 1996, pag. 723 con nota di UCCELLA; Cons. Stato 1995, 2, pag. 1714; Riv. pen. 1995, pag. 1420


Riferimenti normativi
Codice penale art. 724, comma 1
Costituzione art. 25, comma 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 8, comma 1