ALBIZZIE
03-07-2008, 09:28
Da ilgiornale di sicilia:
Dipendenti pubblici: certificati di malattia validi solo se rilasciati da strutture pubbliche. Medici di base fuori gioco. Dalla caccia al fannullone alla caccia all’untore.
di Giuseppe Di Bella
28 giugno 2008
*In caso di malattia, non si andrà più dal medico di base o di famiglia per certificare il proprio stato di salute e l’impedimento al lavoro. Pesanti le conseguenze per milioni di lavoratori che da ora in avanti, in caso di malattia dovranno produrre all’Amministrazione di appartenenza un certificato rilasciato da una struttura pubblica.
Vediamo nel dettaglio la nuova normativa sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici ed il relativo trattamento economico.L’art. 71 del Decreto Legge n° 112, del 25.6.2008 titolato: “Misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, non lascia dubbi sulla strategia messa in campo dal Governo per attuare la c.d. caccia al fannullone.
Al primo comma stabilisce infatti che: “ Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.
Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”.Non è una norma completamente nuova, perché il taglio degli emolumenti accessori, per le malattie c.d. “brevi”, era previsto in molte Amministrazioni pubbliche e presso le Agenzie fiscali (malattie inferiori a 15 giorni).
Completamente inedita la disciplina della certificazione medica.Recita infatti il secondo comma: “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.
La norma avrà un impatto non indifferente sul trattamento di malattia, ed il dipendente che si troverà colpito da un secondo episodio di malattia nell’anno, o da patologie abbastanza frequenti come una banale lombo sciatalgia, che in genere guarisce in 15 giorni, sarà costretto a recarsi, pur malato, presso una struttura ospedaliera e sottoporsi al calvario delle attese infinite. Infatti, come è noto, le strutture pubbliche non effettuano visite domiciliari, salvo quelle fiscali.
Risulta inoltre evidente che nel 90% dei casi, l’impiegato ammalato, dovrà forzatamente transitare dal pronto soccorso e pagare il relativo ticket.Anche i controlli fiscali in pendenza di malattia, sono stati rivisti in modo draconiano. Il comma tre infatti stabilisce che: ”L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”.
Nel sistema precedente la visita fiscale era possibile dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, con esclusione dei giorni festivi e della domenica.
Il presupposto della norma era la salvaguardia degli orari di riposo dell’impiegato “malato” e la privacy della sua famiglia.Si tratta chiaramente di un nucleo di norme adottate da un Governo che non si fida dei “suoi” dipendenti e che ritiene di poter risolvere i problemi della P.A. con provvedimenti restrittivi, che invero produrranno molti effetti negativi, anche economici: si pensi per esempio che il costo di una visita fiscale varia dai 40 ai 60 Euro.
Ma ormai è chiaro l’intento del Governo Berlusconi di tornare ad una gestione non contrattuale di alcuni aspetti del rapporto di lavoro, lo ribadisce, e non ce n’era bisogno, il sesto comma dell’articolo in esame: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”.
Chiarissimo.I provvedimenti sono “incisivi”, ma si ha l’impressione che in definitiva non tengano conto della storia della gestione politica (e non imparziale come prevede la Costituzione) del Pubblico impiego ed a ignorare l’incapacità dimostrata, almeno fino ad oggi, nel punire i “fannulloni” e premiare chi merita.
Al Ministro Brunetta, non è addebitale alcuna responsabilità per lo stato in cui versa la PA: ma ad Egli corre l’obbligo di mettere in atto con serenità e coscienza, non solo provvedimenti restrittivi che colpiscono indiscriminatamente tutta una categoria di lavoratori, ma anche i necessari provvedimenti per la razionalizzazione degli uffici pubblici, per il rilancio del ruolo istituzionale del pubblico impiego e per la valorizzazione delle Risorse Umane.
Non giova alla soluzione di un problema così complesso, assumere un atteggiamento genericamente vessatorio nei confronti di tutti i lavoratori pubblici, in quanto tali, imponendo onerose trafile ed esborsi di denaro per responsabilità che sono in prima istanza politiche, e poi dei singoli che hanno approfittato del lassismo delle amministrazioni, nell’indifferenza di molti dirigenti.
La disciplina adottata appare troppo restrittiva e onerosa, e in definitiva non sembra poter incidere sulla produttività dei dipendenti pubblici.I provvedimenti fin qui adottati, richiamano spesso il concetto di produttività e l’art.67 dello stesso Decreto stabilisce che: “Per l’anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento accessorio rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedano particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali di cui all’allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore di fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate”.
In definitiva sospensione di parte del salario accessorio, in attesa di misurare la produttività dei singoli.Ma di provvedimenti per la misurazione della produttività, processo molto complesso, propedeutico al riconoscimento del merito, non si trova traccia.
L’esperienza maturata dalla Agenzie Fiscali, testimonia che per raggiungere un sistema credibile di misurazione, c’è bisogno di almeno 5 anni. E intanto?Un’ultima annotazione merita l’art. 72, vero paradigma della poca stima che ha il Governo dell’utilità dei dipendenti pubblici: “Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione”.Insomma si prevede di pagare chi non lavora: “fannulloni di stato autorizzati?“
Una norma che si stima avrà comunque poco seguito, ma che economicamente e moralmente appare censurabile.
è old? :stordita:
Dipendenti pubblici: certificati di malattia validi solo se rilasciati da strutture pubbliche. Medici di base fuori gioco. Dalla caccia al fannullone alla caccia all’untore.
di Giuseppe Di Bella
28 giugno 2008
*In caso di malattia, non si andrà più dal medico di base o di famiglia per certificare il proprio stato di salute e l’impedimento al lavoro. Pesanti le conseguenze per milioni di lavoratori che da ora in avanti, in caso di malattia dovranno produrre all’Amministrazione di appartenenza un certificato rilasciato da una struttura pubblica.
Vediamo nel dettaglio la nuova normativa sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici ed il relativo trattamento economico.L’art. 71 del Decreto Legge n° 112, del 25.6.2008 titolato: “Misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, non lascia dubbi sulla strategia messa in campo dal Governo per attuare la c.d. caccia al fannullone.
Al primo comma stabilisce infatti che: “ Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.
Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”.Non è una norma completamente nuova, perché il taglio degli emolumenti accessori, per le malattie c.d. “brevi”, era previsto in molte Amministrazioni pubbliche e presso le Agenzie fiscali (malattie inferiori a 15 giorni).
Completamente inedita la disciplina della certificazione medica.Recita infatti il secondo comma: “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.
La norma avrà un impatto non indifferente sul trattamento di malattia, ed il dipendente che si troverà colpito da un secondo episodio di malattia nell’anno, o da patologie abbastanza frequenti come una banale lombo sciatalgia, che in genere guarisce in 15 giorni, sarà costretto a recarsi, pur malato, presso una struttura ospedaliera e sottoporsi al calvario delle attese infinite. Infatti, come è noto, le strutture pubbliche non effettuano visite domiciliari, salvo quelle fiscali.
Risulta inoltre evidente che nel 90% dei casi, l’impiegato ammalato, dovrà forzatamente transitare dal pronto soccorso e pagare il relativo ticket.Anche i controlli fiscali in pendenza di malattia, sono stati rivisti in modo draconiano. Il comma tre infatti stabilisce che: ”L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”.
Nel sistema precedente la visita fiscale era possibile dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, con esclusione dei giorni festivi e della domenica.
Il presupposto della norma era la salvaguardia degli orari di riposo dell’impiegato “malato” e la privacy della sua famiglia.Si tratta chiaramente di un nucleo di norme adottate da un Governo che non si fida dei “suoi” dipendenti e che ritiene di poter risolvere i problemi della P.A. con provvedimenti restrittivi, che invero produrranno molti effetti negativi, anche economici: si pensi per esempio che il costo di una visita fiscale varia dai 40 ai 60 Euro.
Ma ormai è chiaro l’intento del Governo Berlusconi di tornare ad una gestione non contrattuale di alcuni aspetti del rapporto di lavoro, lo ribadisce, e non ce n’era bisogno, il sesto comma dell’articolo in esame: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”.
Chiarissimo.I provvedimenti sono “incisivi”, ma si ha l’impressione che in definitiva non tengano conto della storia della gestione politica (e non imparziale come prevede la Costituzione) del Pubblico impiego ed a ignorare l’incapacità dimostrata, almeno fino ad oggi, nel punire i “fannulloni” e premiare chi merita.
Al Ministro Brunetta, non è addebitale alcuna responsabilità per lo stato in cui versa la PA: ma ad Egli corre l’obbligo di mettere in atto con serenità e coscienza, non solo provvedimenti restrittivi che colpiscono indiscriminatamente tutta una categoria di lavoratori, ma anche i necessari provvedimenti per la razionalizzazione degli uffici pubblici, per il rilancio del ruolo istituzionale del pubblico impiego e per la valorizzazione delle Risorse Umane.
Non giova alla soluzione di un problema così complesso, assumere un atteggiamento genericamente vessatorio nei confronti di tutti i lavoratori pubblici, in quanto tali, imponendo onerose trafile ed esborsi di denaro per responsabilità che sono in prima istanza politiche, e poi dei singoli che hanno approfittato del lassismo delle amministrazioni, nell’indifferenza di molti dirigenti.
La disciplina adottata appare troppo restrittiva e onerosa, e in definitiva non sembra poter incidere sulla produttività dei dipendenti pubblici.I provvedimenti fin qui adottati, richiamano spesso il concetto di produttività e l’art.67 dello stesso Decreto stabilisce che: “Per l’anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento accessorio rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedano particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali di cui all’allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore di fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate”.
In definitiva sospensione di parte del salario accessorio, in attesa di misurare la produttività dei singoli.Ma di provvedimenti per la misurazione della produttività, processo molto complesso, propedeutico al riconoscimento del merito, non si trova traccia.
L’esperienza maturata dalla Agenzie Fiscali, testimonia che per raggiungere un sistema credibile di misurazione, c’è bisogno di almeno 5 anni. E intanto?Un’ultima annotazione merita l’art. 72, vero paradigma della poca stima che ha il Governo dell’utilità dei dipendenti pubblici: “Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione”.Insomma si prevede di pagare chi non lavora: “fannulloni di stato autorizzati?“
Una norma che si stima avrà comunque poco seguito, ma che economicamente e moralmente appare censurabile.
è old? :stordita: