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View Full Version : Posso avere un consiglio da parte di uno studente in giurisprudenza o un avvocato?


cosmogonia
20-03-2008, 17:38
Un figlio può rinunciare all'eredità senza atti scritti?

Cioè,mi spiego meglio: mia zia vuole giustamente la parte di eredità(casa) che gli spetta,mio padre no perchè è stupido,visto che mia zia ha ragione al 100 x 100, mio padre automaticamente riceverà qualcosa?

E se la casa è occupata? Si deve vendere per forza oppure basta che mia zia riceva il denaro?

I soldi sono stati divisi in tre ma la mio zio si è preso per anni la pensione dei nonni e l'accompagnamento sicchè avrebbe dovuto dividere in 2.

Quando è morto mio nonno,mio zio è andato con il nonno e ha fatto intestare la casa al nipote dal notaio.
Ma nessuno ha potuto leggere il testamento nè nessuno ha ricevuto comunicazioni da quest'ultimo.
Insomma si sono mossi sottobanco.
Ma mio nonno era molto vecchio,non è questa circonvenzione di incapace e appropriazione indebita?
E lui voleva lasciare la casa ai 3 figli.
Mio padre non si è lamentato nè ha preteso nulla,nè adesso vuole qualcosa.
Mia zia si è lamentata parecchio ed adesso ha fatto mandare una lettera dall'avvocato.
Io no so nè cosa ci sia scritto nella lettera nè sul testamento.
E c'è anche il nome di mio padre che mia sorella ha messo senza chiedere il permesso a mio padre anche perchè è distante 1300 km.
Di solito si finisce direttamente dal giudice di pace oppure si preferisce risolvere la cosa prima mettendosi d'accordo pagando? E' lui che divide la somma in 3 parti? Oppure si va in tribunale?
Volevo sapere se mia zia riceve la sua quota legittima (ha ragione al 100 x 100) automaticamente centra mio padre?
Se mia zia impugna il testamento decide il giudice?
Può rimanerne fuori?

Volevo un vostro parere.


Grazie per l'attenzione

LUVІ
20-03-2008, 18:07
Bisogna dirlo a Nemorino.

ferste
20-03-2008, 18:26
Bisogna dirlo a Nemorino.

nemorino non si collega da 12 anni!

cmq penso che non possa rinunciare senza scritti.

ma prendetelo come "opinione di ignorante completo":D :D

kikki2
20-03-2008, 18:41
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.

La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione.

La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.


Per quanto riguarda l'intestazione della casa, bisognerebbe sapere in seguito a quale atto il nipote è entrato in possesso del bene immobile (donazione? compravendita?)

judas
20-03-2008, 19:32
ciao, onestamente da come scrivi non si capisce molto...

ad esempio non ci dici i tempi, quando è successo il tutto?

cmq mi sembra che il fatto sia:
tuo nonno che ha tre figli(tuoi padre, tua zia, tuo zio) è morto lasciando testamento;
l'asse ereditario è di un appartamento
tuo zio vive nella casa, tua zia pretende la sua quota di proprietà, tuo padre non è interessato

il testamento in ogni caso deve rispettare la quota di legittima; quindi non è come nei film americani " lascio tutto al cane", "oppure ti diseredo" ecc..
senza coniuge con più di 2 figli, nel testamento si può liberamente decidere solo per 1\3 del patrimonio; il restante deve essere diviso in parti uguali ai figli; quindi a tuo padre cmq spetta una quota legittima di 2\9;
qualora rifiutasse l'eredità, esiste l'istituto della rappresentazione, cioè i figli (quindi tu) possono chiedere di ereditare al suo posto; a condizione però che nel testamento non sia già nominato un sostituto.

se dovessero esserci processi, competente è il tribunale, e tuo padre sarà necessariamente chiamato a parteciparvi

come detto sopra la rinuncia va fatta per atto pubblico, così come la divisione delle quote

il consiglio migliore è di informarti meglio, e andare da un av

cosmogonia
20-03-2008, 19:47
innanzitutto ringrazio tutti per le risposte

cosmogonia
20-03-2008, 19:47
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.

La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione.

La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.


Per quanto riguarda l'intestazione della casa, bisognerebbe sapere in seguito a quale atto il nipote è entrato in possesso del bene immobile (donazione? compravendita?)


Compravendita

cosmogonia
20-03-2008, 19:48
ciao, onestamente da come scrivi non si capisce molto...

ad esempio non ci dici i tempi, quando è successo il tutto?

cmq mi sembra che il fatto sia:
tuo nonno che ha tre figli(tuoi padre, tua zia, tuo zio) è morto lasciando testamento;
l'asse ereditario è di un appartamento
tuo zio vive nella casa, tua zia pretende la sua quota di proprietà, tuo padre non è interessato

il testamento in ogni caso deve rispettare la quota di legittima; quindi non è come nei film americani " lascio tutto al cane", "oppure ti diseredo" ecc..
senza coniuge con più di 2 figli, nel testamento si può liberamente decidere solo per 1\3 del patrimonio; il restante deve essere diviso in parti uguali ai figli; quindi a tuo padre cmq spetta una quota legittima di 2\9;
qualora rifiutasse l'eredità, esiste l'istituto della rappresentazione, cioè i figli (quindi tu) possono chiedere di ereditare al suo posto; a condizione però che nel testamento non sia già nominato un sostituto.

se dovessero esserci processi, competente è il tribunale, e tuo padre sarà necessariamente chiamato a parteciparvi

come detto sopra la rinuncia va fatta per atto pubblico, così come la divisione delle quote

il consiglio migliore è di informarti meglio, e andare da un av

Comunque hai capito bene,non è mio zio che vive nella casa ma il nipote

Meno di 10 anni fa sicuro

cosmogonia
21-03-2008, 13:50
Nella lettera mandata dall'avvocato c'è scritto che si invita a procedere alla divisione bonaria dei beni e in difetto saranno adite le competenti autorità.

theJanitor
21-03-2008, 14:02
Compravendita

dimostrabile o farlocca?
credo che nel secondo caso si possa impugnare se si dimostra che la compravendita è inesistente e di fatto nasconde una donazione

cosmogonia
21-03-2008, 14:26
dimostrabile

Futura12
21-03-2008, 15:08
senza atti scritti la procedura non ha senso...bisogna andare dal notaio e firmare alcune carte.
Te lo dico perchè da poco ho ereditato la casa di mio nonno...e mio zio non ha voluto niente...di conseguenza è andato dal notaio a farlo presente....la procedura non è propriamente rapida però:stordita:

cosmogonia
21-03-2008, 15:35
Sia mio padre che mia zia non hanno rinunciato andando dal notaio a farlo presente

cosmogonia
21-03-2008, 15:40
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.

La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione.

La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.


Per quanto riguarda l'intestazione della casa, bisognerebbe sapere in seguito a quale atto il nipote è entrato in possesso del bene immobile (donazione? compravendita?)


Mio zio ha sicuramente sottratto i beni,quindi ne perde il possesso?

Se mio padre rinuncia posso accettare io? E mia sorella?

Quanti anni devono passare affinchè si possano var valere i propri diritti?

Massimo 10 anni?