PDA

View Full Version : Sentenza:maggiore privacy per il peer to peer


netavv
14-03-2008, 18:44
Antonio Ciccia su Italia Oggi pag. 35

La privacy protegge il peer to peer
Il garante protegge il peer to peer. In base al provvedimento del garante della privacy del
28 febbraio 2008, le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno cancellare,
entro il 31 marzo 2008, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e
giochi attraverso il sistema P2P. Le società private non possono, infatti, svolgere attività di
monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi
su internet. Tra l'altro va ricordato che la giurisprudenza europea stabilisce che i fornitori
non sono tenuti a conservare dati per utilizzo nei processi civili, ma solo per esigenze di
giustizia penale. A chiusura dell'istruttoria sul «caso Peppermint», il garante ha bocciato la
società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera
(utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un
sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P). Tramite l'utilizzo di software
specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i
computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di
file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un
risarcimento del danno. Sullo stesso fronte del garante italiano anche quello svizzero che
ha considerato fuori legge lo spionaggio del P2P. La bocciatura deriva dall'applicazione
della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche, che vieta ai privati di poter
effettuare monitoraggi, e cioè trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi
di un numero elevato di soggetti. L'attività è illecita non solo nella sostanza, ma anche
rispetto al principio di finalità nel trattamento dei dati. Le reti P2P sono, infatti, finalizzate
allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L'utilizzo dei dati dell'utente può
avvenire, dunque, soltanto per queste finalità (personali) e non per scopi ulteriori quali
quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di
dati per la richiesta di un risarcimento del danno). L'indice puntato del garante ha rilevato
anche la violazione di altri principi fondamentali previsti dall'articolo 11 del codice della
privacy: i principi di trasparenza e correttezza. I dati, rileva il garante, sono stati raccolti a
insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello
scambio di file. Il P2P sta attualmente passando al vaglio anche della magistratura
ordinaria, sotto un diverso profilo e cioè se i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica, allo stato della legislazione vigente, possono comunicare in sede
giurisdizionale civile a Peppermint e Techland i nominativi degli interessati ritenuti
responsabili di violazioni del diritto d'autore in rete. Il Tribunale di Roma si è pronunciato in
senso negativo e ciò in base alla specifica disciplina della conservazione dei dati di
traffico, prevista solo per finalità di accertamento e repressione di reati (articolo 132 del
Codice della privacy). Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di giustizia delle
Comunità europee (sentenza 29 gennaio 2008, pronunciata nella causa C-275/06). La
Corte di giustizia ha deciso che è possibile restringere all'ambito delle indagini penali o
della tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale (con esclusione, quindi, dei
processi civili) il dovere di conservare e mettere a disposizione i dati sulle connessioni e il
traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della
società dell'informazione. La Corte ha rilevato che anche i dati di traffico conservati per
finalità di fatturazione non possono essere utilizzati in «controversie diverse da quelle
insorgenti tra i fornitori e gli utilizzatori: da ciò, ha escluso la possibilità che tali dati
potessero essere messi a disposizione per controversie civili relative ai diritti di proprietà
intellettuale».

bluelake
14-03-2008, 19:22
c'è già un thread di ieri sullo stesso argomento ;)