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View Full Version : Chiarimento assicurazione


TriacJr
14-02-2008, 21:56
Ciao.

L'altro giorno mia madre è andata a chiedere alla SAI (dove abbiamo sia la sua assicurazione che la mia) se era passata la legge secondo la quale si potesse applicare la fascia più bassa a tutti i componenti del nucleo familiare.

Le è stato detto che la cosa non è retroattiva... ma che sarebbe stato possibile se avessi cambiato compagnia e stipulato un nuovo contratto... è così?! Non è una mega caxxata?! :D

Grazie.

Mr Hyde
14-02-2008, 22:33
a me hanno detto che è valido solo l'auto è "entrata" nel nucleo familiare dopo l'introduzione del decreto bersani, quindi ti tocca fare un passaggio di proprietà per riuscire a risparmiare..

TriacJr
14-02-2008, 22:58
a me hanno detto che è valido solo l'auto è "entrata" nel nucleo familiare dopo l'introduzione del decreto bersani, quindi ti tocca fare un passaggio di proprietà per riuscire a risparmiare..

... mmm... cioè dovrei vendere la mia macchinina e prenderne un'altra?! ... Ma cosa si pippano quelli dell'assicurazione?! :D

Essendo mia madre e mio padre in prima categoria assoluta (non so come si dice... se fanno un incidente rimangono ancora in prima) mi converrebbe non poco...

E la mia car dovrebbe tenere bene il valore essendo una toyota... mah...

markus_81
15-02-2008, 00:43
se annulli la precedente assicurazione e ne stipuli una nuova dovresti entrare, con il decreto bersani, con la classe migliore della famiglia...comunque domani o dopodomani passa l'assicuratore da casa e me lo faccio spiegare meglio :D

TriacJr
15-02-2008, 08:44
se annulli la precedente assicurazione e ne stipuli una nuova dovresti entrare, con il decreto bersani, con la classe migliore della famiglia...comunque domani o dopodomani passa l'assicuratore da casa e me lo faccio spiegare meglio :D

Perfetto...

Non so a voi... ma a me sembra una cavolata pazzesca. :D

Ciao. :)

Mr Hyde
15-02-2008, 12:11
a me hanno detto SOLO se hai acquistato la macchina dopo l'entrate in vigore del decreto..

se fai il passaggio di proprietà della tua macchina da te a qualsiasi altro componente della famiglia puoi usufruirne..

|aura
15-02-2008, 13:55
se cambi compagnia non cambia nulla, poichè la macchina risulta già intestata a te....
Per usufruirne dovresti fare il passaggio di proprietà....
(proprio perchè non è retroattiva....)
valuta se il gioco vale la candela...

markus_81
15-02-2008, 18:05
quel che mi ha detto l'assicuratore (quindi non so se tirava acqua al suo mulino:D ) è che in realtà il decreto si riferisce all'entrata di un nuovo veicolo all'interno di quelli già posseduti dal nucleo familiare, quindi in teoria si limita ai soli veicoli acquistati dopo l'entrata in vigore della legge:) ; in pratica facendo un passaggio di prorpietà tra persone ,anche dello stesso nucleo familiare, si ottiene la stessa cosa ;)

ora dipende quando è il guadagno tra risparmio sull'assicurazione e costo del passaggio... ;)


comunque il decreto dice questo.

(( «4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.))

ed è tutt'altro che chiaro nella sua interpretazione

qua leggevo infatti


1.5.2 Le modifiche al Codice delle Assicurazioni.

Passiamo ora ad analizzare le innovazioni apportate dal Decreto in parola al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , recante Codice delle assicurazioni private.

Le novità concernono il Titolo X del Codice, rubricato Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti , ed in particolare il Capo II, relativo all'esercizio dell'assicurazione. In primo luogo, vengono aggiunti quattro nuovi commi all'art. 134, il quale contiene disposizioni sull'attestazione dello stato di rischio.

In particolare, il nuovo comma 4 -bis , dell' art. 134 , prescrive che l'impresa di assicurazione, allorché procede alla stipulazione di un nuovo contratto, non può assegnare al contraente una classe di merito in peius rispetto a quella che risulta dall'ultimo attestato di rischio conseguito.

Ciò significa che il contraente mantiene la classe di merito acquisita, a prescindere dal decorso del tempo intervenuto in seguito ad interruzione della copertura assicurativa.

Tali previsioni, precisa il Decreto de quo , si applicano «in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto» . Questo significa che le stesse concernono sia l'ipotesi di acquisto di un veicolo ulteriore, sia l'ipotesi di stipulazione di un nuovo contratto, successiva ad un periodo di interruzione dell'assicurazione.
Il successivo comma 4 -ter vincola la possibilità, per l'impresa di assicurazione, di variazione in peius della classe di merito all'effettiva responsabilità del contraente.

Detta responsabilità viene identificata, dalla norma in commento, con quella del responsabile principale del sinistro, in riferimento alla liquidazione effettuata per il danno. Viene, tuttavia, fatta salva la possibilità di un diverso accertamento in sede giudiziale.



cioè sembra che basti interrompere , anche due giorni, la precedente assicurazione per entrare con la nuova legge

TriacJr
15-02-2008, 18:53
cioè sembra che basti interrompere , anche due giorni, la precedente assicurazione per entrare con la nuova legge

Mmm... allettante... però rimango della mia idea... che puttanata. :D